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Sentenza

Sentenza n. 819/2026 - Lecce, Sezione 3

per l’accertamento e la declaratoria, dell’illegittimità del silenzio- inadempimento serbato dalla Questura di Taranto, in ordine alla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno come da istanza depositata il 25 settembre 2023, e successiva diffida del 14 aprile 2025; e per l’accertamento, dell’obbligo della Questura di Taranto di provvedere in ordine alla menzionata istanza, di concludere con atto espresso ed in un termine stabilito il procedimento relativo alla istanza presentata dal ricorrente; e, per l’effetto, per la condanna, della medesima Amministrazione a concludere tale procedimento con l’adozione di un provvedimento espresso; nonché per la condanna, della Questura di Taranto al risarcimento del danno ingiusto derivante dalla mancata conclusione del procedimento nei tempi di legge.

Giustizia amministrativa202500847

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno presentata il 25 settembre 2023

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’inerzia della Questura di Taranto, rimasta senza esito nonostante la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno presentata il 25 settembre 2023, la convocazione del 13 dicembre 2023, le reiterate richieste di informazioni e la diffida del 14 aprile 2025. Ha lamentato la violazione dell’art. 2 l. 241/1990, dell’art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998 e dell’art. 13 d.P.R. 394/1999, nonché dei principi di buon andamento, giusto procedimento e tutela del legittimo affidamento. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo di provvedere, la fissazione di un termine per la conclusione del procedimento e il risarcimento del danno derivante dal ritardo. Dalla documentazione è emerso che la Questura aveva avviato consultazioni con le autorità austriache in relazione a una segnalazione nella banca dati Schengen, ma che non aveva ancora ricevuto le informazioni richieste; inoltre, la richiesta di parere alla competente Commissione territoriale era stata inoltrata soltanto il 27 marzo 2024.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda contro il silenzio e ha dichiarato illegittima l’inerzia della Questura. Il ricorso contra silentium mira ad accertare la violazione dell’obbligo amministrativo di provvedere e può essere proposto indipendentemente dal carattere discrezionale o vincolato del provvedimento richiesto. Ai sensi dell’art. 2 l. 241/1990 e dell’art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998, il procedimento relativo al rilascio, rinnovo o conversione del permesso di soggiorno deve essere definito entro il termine previsto dalla legge; nel caso concreto, il procedimento era rimasto pendente per un periodo largamente eccedente sia il termine di sessanta giorni sia il limite ordinario di 180 giorni individuato dalla giurisprudenza per i procedimenti in materia di immigrazione. La necessità di ulteriori accertamenti, la segnalazione Schengen e le difficoltà organizzative dell’amministrazione non giustificano un’inerzia protratta, tanto più considerando il ritardo nell’attivazione degli adempimenti istruttori e l’assenza di interlocuzione con il richiedente. La Questura è stata quindi ordinata di pronunciarsi espressamente sull’istanza entro trenta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. È stata invece respinta la domanda risarcitoria, perché formulata in modo generico e perché il ricorrente aveva comunque potuto permanere regolarmente in Italia in forza della ricevuta dell’istanza. Le spese sono state poste a carico della Questura e liquidate in 2.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    Impone la conclusione del procedimento mediante provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge; la protratta inerzia amministrativa integra silenzio-inadempimento.

  • art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998

    Prevede il termine di sessanta giorni per il rilascio, rinnovo o conversione del permesso di soggiorno in presenza dei relativi requisiti; letto insieme all’art. 2 l. 241/1990, impone comunque la definizione del procedimento entro tale termine.

  • art. 13 d.P.R. 394/1999

    È richiamato quale disciplina regolatrice del procedimento relativo al permesso di soggiorno.

  • art. 117, comma 2, c.p.a.

    Consente al giudice, accertata l’illegittimità del silenzio, di ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine determinato.

  • art. 117, comma 6, c.p.a.

    È richiamato quale disposizione processuale rilevante per la trattazione della domanda risarcitoria insieme all’azione avverso il silenzio.

  • art. 32 c.p.a.

    È richiamato in relazione alla proposizione congiunta della domanda risarcitoria nel giudizio originariamente introdotto come ricorso contro il silenzio.

  • art. 30 c.p.a.

    Costituisce il riferimento generale per la domanda di risarcimento del danno da attività amministrativa, respinta per genericità della domanda e per mancanza di un pregiudizio risarcibile adeguatamente allegato.

Massime di principio

  • Il ricorso contro il silenzio-inadempimento è esperibile quando persiste un comportamento omissivo antidoveroso dell’amministrazione rispetto a un’istanza privata sulla quale sussiste l’obbligo di provvedere, indipendentemente dal carattere discrezionale o vincolato del provvedimento finale.
  • Nei procedimenti per il rilascio, rinnovo o conversione del permesso di soggiorno, il termine speciale previsto dall’art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998, letto insieme all’art. 2 l. 241/1990, impone all’amministrazione non soltanto di avviare l’istruttoria, ma di definirla con un provvedimento espresso entro il termine previsto.
  • La necessità di acquisire pareri, svolgere accertamenti o effettuare consultazioni con autorità estere non giustifica di per sé una protratta inerzia amministrativa, soprattutto quando l’amministrazione abbia ritardato l’attivazione degli adempimenti istruttori o non abbia informato e coinvolto l’interessato.
  • La carenza di risorse, l’elevato numero di pratiche e le difficoltà organizzative dell’amministrazione non escludono l’illegittimità del silenzio-inadempimento, poiché attengono all’organizzazione interna e non possono trasferire sul privato il costo del ritardo.
  • La domanda risarcitoria per il ritardo amministrativo deve allegare e dimostrare in modo specifico il danno ingiusto subito; essa può essere respinta quando sia formulata genericamente e quando il richiedente abbia comunque potuto soggiornare regolarmente in Italia in forza della ricevuta della domanda pendente.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini del procedimento e silenzioDanno da ritardo
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoRisarcimento del danno da attività amministrativaDifetto di istruttoria

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