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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23362/2024 del 29/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dal riconoscimento, da parte dei giudici di merito, dell'obbligo del Comune di Barletta di versare all'INPS - gestione separata i contributi per 104 settimane di attività svolta da un ingegnere quale assessore comunale e, correlativamente, dell'obbligo dell'INPS di corrispondere alla vedova dell'interessato la pensione indiretta. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 47 d.P.R. n. 639/1970, sostenendo che la corte d'appello aveva fatto decorrere la decadenza dalla comunicazione tardiva della decisione sul ricorso amministrativo, anziché dai termini virtuali di definizione del procedimento amministrativo; 2) violazione dell'art. 86 d.lgs. n. 267/2000, deducendo che l'ingegnere non risultava iscritto ad alcuna gestione INPS al momento del conferimento dell'incarico di assessore; 3) omesso esame dell'eccezione di prescrizione dei contributi, prospettato come violazione dell'art. 112 c.p.c.; 4) violazione dell'art. 2116 c.c., dell'art. 3 L. n. 335/1995 e dell'art. 26 r.d.l. n. 636/1939, per avere la corte territoriale ritenuto maturato il diritto a pensione nonostante la prescrizione di parte delle contribuzioni.

La decisione

La Corte ha dichiarato preliminarmente inammissibile il controricorso per difetto di procura. Nel merito, ha accolto il primo motivo, affermando che, ai fini della decadenza triennale ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970, occorre avere riguardo alla scadenza dei termini virtuali del procedimento amministrativo; poiché tali termini erano scaduti il 4 novembre 2010 e il ricorso giudiziario era stato proposto il 28 luglio 2014, risultava maturata la decadenza per i ratei rientranti nel triennio, senza che la tardiva decisione amministrativa potesse spostarne la decorrenza. Ha inoltre accolto il terzo motivo, rilevando che la corte d'appello non aveva esaminato l'eccezione di prescrizione dei contributi, ritualmente proposta. Il secondo e il quarto motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla medesima corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 47 d.P.R. n. 639/1970

    La decadenza triennale per le prestazioni previdenziali decorre dalla scadenza dei termini virtuali di definizione del procedimento amministrativo e non può essere spostata da una decisione tardiva sul ricorso amministrativo; la decadenza riguarda i soli ratei maturati nel triennio.

  • art. 86 d.lgs. n. 267/2000

    Richiamato come parametro della doglianza relativa alla posizione dell'assessore comunale e all'iscrizione previdenziale al momento del conferimento dell'incarico, ma il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 112 c.p.c.

    La mancata pronuncia sull'eccezione di prescrizione ritualmente proposta integra vizio rilevabile in cassazione; nel caso concreto la Corte d'appello non aveva esaminato tale eccezione.

  • art. 2116 c.c.

    Invocato per contestare il riconoscimento del diritto a pensione in presenza di prescrizione contributiva; motivo assorbito.

  • art. 3 L. n. 335/1995

    Richiamato con riferimento alla disciplina della prescrizione dei contributi previdenziali; motivo assorbito.

  • art. 26 r.d.l. n. 636/1939

    Richiamato con riferimento alla disciplina previdenziale applicabile ai contributi e al diritto a prestazione; motivo assorbito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La procura speciale depositata con memoria non è stata ritenuta idonea a sanare il difetto di procura del controricorso nei confronti della controparte.

Massime di principio

  • Ai fini della decadenza triennale in materia previdenziale, quando il procedimento amministrativo non si chiuda nei termini, la decorrenza va ancorata al compimento dei termini virtuali di definizione e non a un successivo provvedimento tardivo dell'amministrazione.
  • La tardiva comunicazione della decisione sul ricorso amministrativo non può incidere sul decorso del termine decadenziale già iniziato, poiché le parti non possono modificare con il loro comportamento la decorrenza fissata dalla legge.
  • La decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970 opera in modo "mobile": colpisce soltanto i ratei maturati nel triennio rilevante e non si estende automaticamente ai ratei successivi.
  • L'omesso esame, da parte del giudice di merito, di un'eccezione ritualmente proposta e potenzialmente assorbente, quale la prescrizione dei contributi, integra un vizio decisorio censurabile in cassazione.
  • In materia processuale, il controricorso è inammissibile se la procura speciale non è riferibile al giudizio in corso e la successiva ratifica depositata con memoria non è opponibile alla controparte.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiDecadenzaPrescrizioneOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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