Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11389/2024 del 19/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma in appello della sentenza di primo grado che aveva dichiarato l'estinzione per prescrizione del reato di lottizzazione abusiva e aveva disposto la confisca degli immobili e delle opere edilizie. Le censure principali erano: nullità per composizione diversa del collegio; vizio di motivazione sull'individuazione della data di ultimazione dei lavori (contestando che la Corte abbia fatto coincidere tale data con il sopralluogo piuttosto che con rilevazioni come Google Earth), con la conseguente doglianza che la prescrizione sarebbe maturata prima dell'esercizio dell'azione penale; errata applicazione e mancata motivazione in ordine agli artt. 30 e 44 d.P.R. 380/2001 (confisca urbanistica) e agli artt. 129 e 578-bis cod. proc. pen. in relazione alla possibilità di disporre la confisca nonostante la prescrizione; mancata o insufficiente valutazione dell'elemento soggettivo del reato, ove si rilevava che la lottizzazione era stata iniziata dal dante causa e quindi mancava la prova della volontà partecipativa dei singoli imputati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha confermato i principi di diritto applicati dalla Corte d'appello. Sono stati riconosciuti come acquisiti i seguenti punti: (i) i fatti costituenti l'illecito di lottizzazione abusiva erano concretamente accertati (materialità delle opere e realizzazione di un insediamento con opere di urbanizzazione) e la data rilevante per il calcolo della prescrizione è il 20/04/2012, data del sopralluogo e del sequestro; (ii) la confisca prevista dall'art. 44 d.P.R. 380/2001 può essere disposta anche in presenza di una causa estintiva (prescrizione) solo se, al momento di maturazione della prescrizione, esistevano già prove sufficienti e necessarie per accertare il reato in tutte le sue componenti oggettive e soggettive; (iii) non è consentito proseguire il processo oltre la prescrizione esclusivamente per accertare il fatto a fini di confisca quando la prescrizione sia intervenuta prima dell'esercizio dell'azione penale, salva la deroga espressa prevista da norme processuali; (iv) nel caso di specie i giudici di merito hanno adeguatamente motivato la data di cessazione della permanenza del reato (ultimazione o sequestro) e la sussistenza dell'elemento soggettivo, ritenendo che gli imputati avevano partecipato consapevolmente alla complessiva trasformazione urbanistica. La Corte ha inoltre rilevato il decesso di Gaetano D'Anna (31/08/2023) e confermato che il decesso esclude l'applicazione delle sanzioni pecuniarie connesse alla condanna (spese e Cassa delle ammende). Per questi motivi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e le statuizioni di merito confermate.

Norme richiamate

  • art. 44 d.P.R. n. 380/2001

    La confisca di cui all'art. 44 può essere disposta anche in presenza di una causa estintiva del reato (prescrizione) purché, alla data di maturazione della prescrizione, sia stata acquisita la prova sufficiente della sussistenza del reato sotto il profilo oggettivo e soggettivo; tuttavia la disposizione non legittima la prosecuzione del processo esclusivamente per accertare il fatto se la prescrizione è maturata prima dell'esercizio dell'azione penale.

  • art. 30 d.P.R. n. 380/2001

    provvedimenti amministrativi (acquisizione del terreno al patrimonio comunale, demolizioni ecc.)

    L'intervento amministrativo resta autonomo e residuale rispetto all'azione penale; l'assenza di pronuncia penale di confisca non pregiudica la possibilità per l'amministrazione di adottare provvedimenti sanzionatori e coercitivi.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    immediata declaratoria delle cause estintive del reato

    L'obbligo di pronunciare immediatamente la causa estintiva (es. prescrizione) è regola generale; la sua deroga è possibile solo nei casi espressamente previsti dalla legge o quando risulti con evidenza la sussistenza di una causa di proscioglimento, non invece per semplice esigenza di accertamento ai fini della confisca.

  • art. 578-bis cod. proc. pen.

    decisione in sede di impugnazione sugli effetti della confisca

    Quando la prescrizione è dichiarata in appello, l'appello e la cassazione devono comunque decidere sull'impugnazione agli effetti della confisca, purché sia verificata la prova della fattispecie al momento della prescrizione.

  • art. 110 e art. 81 cod. pen.

    concorso di persone nel reato; concorso con colpa/culpa

    I concorso tra più persone è stato ritenuto sussistente: il reato è stato commesso in concorso mediante atti materiali e posto in essere da più soggetti che hanno concorso nel procedimento lottizzatorio; per la lottizzazione mista il termine di prescrizione si calcola sull'ultimazione dell'iter criminoso comune.

  • artt. 606 e 609 cod. proc. pen.

    limiti del sindacato di fatto in Cassazione

    Le valutazioni fattuali (esame della prova circa la consumazione e l'elemento soggettivo alla data di prescrizione) sono sindacabili in Cassazione nei limiti stabiliti dagli artt. 606 e 609; questioni di fatto non possono essere sollevate per la prima volta in sede di legittimità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    conseguenze per spese in caso di inammissibilità e colpa del ricorrente

    La declaratoria di inammissibilità può avere rilievo ai fini dell'assegnazione delle spese a carico del ricorrente se la condotta è ascrivibile a colpa.

Massime di principio

  • La confisca urbanistica ex art. 44 d.P.R. 380/2001 può essere disposta anche in presenza di prescrizione, ma solo se, alla data in cui la prescrizione matura, esistono già prove sufficienti e complete della lottizzazione anche sotto il profilo soggettivo; il giudice deve dunque verificare (e motivare) due punti distinti: la data di maturazione della prescrizione e lo stato delle prove a quella data.
  • Nel reato di lottizzazione abusiva mista il momento consumativo utile per il calcolo della prescrizione è l'ultimazione dell'ultimo atto integrante l'illecito (es.: ultimazione dei manufatti o esecuzione delle opere di urbanizzazione), o comunque il sequestro quando questo anticipa la cessazione dell'attività illecita.
  • Il principio di immediatezza dell'art. 129 cod. proc. pen. ostacola la prosecuzione del processo esclusivamente per accertamenti finalizzati alla confisca se la prescrizione è intervenuta prima dell'esercizio dell'azione penale; deroghe a tale principio devono essere previste espressamente dalla legge.
  • Le valutazioni sull'elemento soggettivo e sulla sufficienza probatoria alla data della prescrizione hanno natura fattuale: per resistere a pronunce di merito occorre averle dedotte e sviluppate nel merito; in Cassazione il sindacato è limitato dai parametri degli artt. 606 e 609 cod. proc. pen.
  • L'attivazione di utenze o l'abitazione non sono di per sé indice certo di ultimazione dell'immobile ai fini della cessazione del reato; l'ultimazione si considera generalmente raggiunta con il completamento delle opere di rifinitura o con il sequestro che ne impedisca la disponibilità.
  • Se la lottizzazione è stata iniziata dal dante causa, per escludere la responsabilità del successivo acquirente è necessario dimostrare l'assenza della volontà o della consapevolezza di proseguire l'attività lottizzatoria; la mera circostanza dell'atto di vendita o la destinazione indicata nel titolo (es. "mandarineto") non escludono automaticamente il dolo o la colpa.
  • In presenza di decesso dell'imputato intervenuto dopo la sentenza impugnata, la declaratoria di estinzione del reato resta confermata ma il decesso comporta esclusione delle sanzioni pecuniarie accessorie (spese e somme a favore della Cassa delle ammende).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.