Cassazione Civile, Ordinanza n. 30127/2021 del 26/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva confermato l'annullamento, disposto in primo grado, di un avviso di liquidazione relativo all'imposta di registro per l'anno 2013. Con l'unico motivo la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 42 d.P.R. n. 600/1973, 7 l. n. 212/2000, 54 d.P.R. n. 131/1986 e 133 c.p.c., sostenendo che, ai fini motivazionali dell'avviso di liquidazione, fossero sufficienti l'indicazione dell'atto soggetto a registrazione e dell'importo dell'imposta. I controricorrenti hanno resistito, rilevando l'insufficienza della motivazione dell'atto perché non corredato dall'allegazione o dalla riproduzione degli elementi necessari a consentire un'effettiva difesa.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo dell'Agenzia e ha confermato la decisione di merito. In tema di imposta di registro, l'avviso di liquidazione è illegittimo per difetto di motivazione quando si limiti a indicare data e numero della sentenza oggetto di registrazione senza allegarla, se non riproduce in modo intelligibile gli elementi essenziali della pretesa tributaria. Nel caso concreto, l'avviso non riportava né l'imponibile accertato né le aliquote applicate; inoltre, nel processo tributario di natura impugnatoria, tale carenza non può essere sanata dall'Amministrazione in giudizio. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia alle spese e distrazione in favore del procuratore antistatario dei contribuenti.
Norme richiamate
art. 42 d.P.R. n. 600/1973
Richiamato dalla ricorrente come norma sulla motivazione degli atti impositivi; la Corte lo cita nel quadro della censura, ma decide sulla base della disciplina specifica dell'avviso di liquidazione e dell'obbligo motivazionale.
art. 7 L. n. 212/2000
L'obbligo di allegazione degli atti richiamati serve a garantire al contribuente il pieno e immediato esercizio del diritto di difesa; in mancanza, il contribuente non deve essere costretto a un'attività di ricerca che riduca il termine di impugnazione.
art. 54 d.P.R. n. 131/1986
L'avviso di liquidazione ex art. 54 deve essere adeguatamente motivato; l'indicazione del solo numero e data della sentenza registrata non è sufficiente quando non siano resi intellegibili gli elementi essenziali della pretesa.
art. 133 c.p.c.
Richiamato nel motivo dell'Agenzia in relazione alla conoscibilità degli atti e alla motivazione, ma non è assunto come base decisiva della soluzione.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Norma processuale utilizzata come parametro del motivo di ricorso per cassazione denunciato come violazione di legge.
Massime di principio
- In materia di imposta di registro, l'avviso di liquidazione è illegittimo per difetto di motivazione se non consente al contribuente di comprendere immediatamente la pretesa fiscale e di esercitare senza ostacoli il diritto di difesa.
- Quando l'atto impositivo richiama un provvedimento giudiziario senza allegarlo, l'allegazione materiale è necessaria se l'avviso non riproduce le enunciazioni o statuizioni rilevanti e il contribuente non era già in condizione di conoscerle in modo incolpevole.
- La motivazione dell'avviso può talvolta essere soddisfatta anche con il solo riferimento a data e numero dell'atto richiamato, ma solo se il contribuente ne abbia presumibilmente già conoscenza e se siano comunque indicati in modo chiaro imponibile, aliquota e imposta liquidata.
- Nel processo tributario, la carenza originaria di motivazione dell'atto impugnato non può essere sanata dall'Amministrazione in giudizio, per la natura impugnatoria del rito.
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