Sentenza del 16/07/2019 n. 18995 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa cartella, di importo pari a Euro 104,30, rientrava nell'ambito dello stralcio previsto dalla normativa sopravvenuta. Poiché il debito è stato automaticamente annullato, è venuto meno l'oggetto della controversia. Il giudice ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere e ha disposto la compensazione integrale delle spese di giudizio.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La Camera di Commercio ha impugnato la sentenza n. 53/3/2013 della Commissione Tributaria Regionale di Ancona, relativa a una cartella di pagamento di Euro 104,30 per l'annualità 2004. Nel corso del giudizio è intervenuto il D.L. n. 119 del 2018, art. 4, convertito dalla L. n. 136 del 2018, che ha previsto l'annullamento automatico dei debiti residui fino a Euro 1.000, affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010.
Norme richiamate
D.L. n. 119 del 2018, art. 4, comma 1, convertito in L. n. 136 del 2018
I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille Euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 [...] sono automaticamente annullati.
La norma prevede lo stralcio automatico dei singoli debiti residui fino a Euro 1.000, se affidati alla riscossione nel periodo indicato, con conseguente annullamento del carico e venir meno dell'interesse alla prosecuzione della controversia.
Massime di principio
- Quando una norma sopravvenuta annulla automaticamente il debito oggetto del giudizio, il processo può essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, perché non resta più una controversia concreta da decidere.
- Per verificare l'applicabilità dello stralcio occorre considerare l'importo residuo del singolo carico, non necessariamente l'importo complessivo della cartella, oltre alla data di affidamento all'agente della riscossione.
- L'annullamento automatico opera anche se la cartella è già stata impugnata o se sono già state intraprese iniziative di riscossione, purché ricorrano i requisiti temporali e quantitativi previsti dalla legge.
- La cessazione della materia del contendere non implica necessariamente la condanna alle spese: in assenza di una diversa valutazione, il giudice può disporne la compensazione integrale.
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