Cassazione Civile, Ordinanza n. 26209/2024 del 07/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (servizio postale)
La controversia
Una società assicuratrice aveva agito contro la società del servizio postale chiedendo il risarcimento del danno, pari a euro 7.853,08, derivante dall’illegittima negoziazione di due assegni di traenza non trasferibili tratti sul proprio conto e spediti ai beneficiari, uno con posta raccomandata e l’altro con posta ordinaria, ma incassati da soggetti diversi dai prenditori apparenti. Il Tribunale aveva accolto la domanda e escluso il concorso di colpa della danneggiata; la Corte d’appello aveva invece riformato parzialmente la decisione, ravvisando un concorso di colpa della mittente per la scelta di spedire almeno uno degli assegni tramite posta raccomandata, in quanto la parte non aveva allegato e provato di avere utilizzato i controlli e le cautele che quel mezzo di spedizione consentiva. Con il ricorso per cassazione la società assicuratrice ha denunciato: 1) violazione di norme sostanziali e processuali e del nesso causale, sostenendo che la Corte d’appello avrebbe applicato erroneamente i principi delle Sezioni Unite sul concorso di colpa del mittente di assegni e avrebbe preteso una prova della colpa grave o della facile falsificabilità dei documenti di identificazione; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, assumendo che la Corte territoriale avesse fondato il concorso di colpa su una condotta omissiva diversa da quella dedotta in causa; 3) erronea regolazione delle spese, ritenendo illegittima la compensazione disposta in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inconferente rispetto alla ratio decidendi della sentenza d’appello, poiché il giudice di merito non aveva fondato la decisione sulla colpa grave della banca negoziatrice o sull’interruzione del nesso causale, ma sulla scelta imprudente della modalità di spedizione e sulla mancata prova dell’attivazione dei controlli resi possibili dal servizio raccomandato. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la Corte d’appello non aveva pronunciato su fatti o domande nuove, ma aveva esaminato proprio la condotta di spedizione dedotta in giudizio, valutandone la rilevanza causale ai fini del concorso di colpa del danneggiato. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non era chiaramente individuato il vizio denunciato e, comunque, la censura sulle spese non era scrutinabile nel merito in quel giudizio. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito e la ricorrente è stata condannata alle spese, con raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 1227 c.c.
Il concorso di colpa del danneggiato presuppone una sua condotta colposa che sia causalmente rilevante nella produzione del danno; la colpa è anche misura della rilevanza causale del comportamento del danneggiato.
art. 43 L.A.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza un autonomo rilievo nella decisione di legittimità.
art. 1218 c.c.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma non decisivo ai fini della ratio decidendi.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente, senza che la Corte ne ravvisasse una specifica violazione nella sentenza impugnata.
art. 2727 c.c.
Richiamato dalla ricorrente, senza che la decisione ne facesse applicazione autonoma.
art. 1176 c.c.
La valutazione della diligenza del mittente va effettuata verificando se la scelta della modalità di spedizione e le cautele adottate siano conformi alla prudenza esigibile.
artt. 41 e 42 c.p.
Richiamati dalla ricorrente in tema di nesso causale e condotta sopravvenuta, ma ritenuti non pertinenti alla ratio decidendi.
art. 112 c.p.c.
Il vizio di ultrapetizione ricorre solo quando il giudice decide su domanda o causa petendi diverse da quelle introdotte; non sussiste se il giudice valuta proprio la condotta dedotta dalle parti ai fini del concorso di colpa.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Richiamato come parametro del vizio di violazione di legge, ma le doglianze sono state ritenute inammissibili perché dirette a una rivalutazione del merito.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Richiamato per il preteso error in procedendo; la censura è stata giudicata inammissibile per insussistenza dell’ultrapetizione.
art. 380-bis1 c.p.c.
Richiamato per il deposito della memoria in cassazione.
art. 91 c.p.c.
Invocato dalla ricorrente in tema di spese, ma la censura è stata ritenuta non fondata nel giudizio di legittimità.
art. 2056 c.c.
Richiamato nel passaggio sui criteri applicabili alla responsabilità extracontrattuale e al concorso di colpa del danneggiato.
art. 1175 c.c.
Richiamato come espressione dell’obbligo di correttezza e buona fede che impone di preservare gli interessi altrui nei limiti del sacrificio esigibile.
art. 2 Cost.
Richiamato quale fondamento del principio solidaristico che sorregge la regola del concorso di colpa del danneggiato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
L. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamata quale fonte dell’inserimento del comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
D.M. 12 luglio 2012, n. 140
Richiamato per la liquidazione delle spese.
Massime di principio
- In tema di assegni non trasferibili sottratti e incassati da soggetti non legittimati, la condotta del mittente può integrare concorso di colpa ex art. 1227 c.c. se la modalità di spedizione adottata lo espone a un rischio superiore a quello consentito dalla comune prudenza.
- La verifica del concorso di colpa richiede un apprezzamento in concreto sia dell’idoneità oggettiva della condotta a inserirsi nella serie causale, sia della sua idoneità soggettiva a rappresentare un comportamento imprudente o colposo.
- La spedizione tramite posta raccomandata non esclude automaticamente il concorso di colpa del mittente: occorre accertare se siano stati effettivamente sfruttati i controlli e le cautele resi possibili da quel mezzo, come la tracciabilità e la possibilità di intervento tempestivo in caso di anomalia.
- Il vizio di ultrapetizione sussiste solo se il giudice decide su una domanda o una causa petendi diversa da quella dedotta; non ricorre quando il giudice valorizza, ai fini della decisione, la stessa condotta allegata dalle parti.
- In sede di legittimità non è ammissibile una censura che, sotto la veste della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e del merito già compiuta dal giudice territoriale.
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