Cassazione Penale, Ordinanza n. 18287/2025 del 15/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per il reato contestato è rimasta ferma, non essendo intervenuto un annullamento nel merito o sul trattamento sanzionatorio.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per oltraggio a pubblico ufficiale. I motivi dedotti riguardavano, da un lato, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e, dall'altro, la dosimetria della pena. La Corte ha rilevato che tali censure erano, in parte, meramente riproduttive di doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito e, per il resto, generiche perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
La sentenza impugnata aveva affermato la responsabilità per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale; la Corte di cassazione non entra nel merito della qualificazione, limitandosi a rilevare l'inammissibilità delle censure proposte.
particolare tenuità del fatto
La causa di non punibilità è stata invocata dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché già esaminata e comunque non specificamente correlata alla motivazione di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riproporre questioni già dedotte e valutate in appello, senza confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata.
- La censura è inammissibile quando è generica e non indica specificamente gli errori logici o giuridici della sentenza impugnata.
- Il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto non può essere utilmente dedotto in cassazione con affermazioni generiche o meramente reiterative, occorrendo una critica puntuale alla motivazione di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna di merito resta ferma e il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.
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