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Sentenza

Sentenza n. 5200/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento del decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022.

Giustizia amministrativa202300650

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022 recante linee guida propedeutiche ai provvedimenti regionali e provinciali sul ripiano del superamento del tetto della spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato il decreto ministeriale deducendo, in primo luogo, la violazione degli artt. 2, 3, 42, 53 e 97 Cost., dei principi CEDU e del diritto dell'Unione europea, nonché l'illegittimità e irragionevolezza dell'applicazione retroattiva del sistema del payback, con ulteriori censure di eccesso di potere, disparità di trattamento e manifesta irragionevolezza. Ha inoltre lamentato la violazione del legittimo affidamento nella certezza e stabilità dei rapporti giuridici, il difetto di istruttoria, il travisamento dei fatti, l'ingiustizia manifesta e la violazione del principio di buon andamento. Infine, ha contestato l'assoluta indeterminatezza o insufficienza dei criteri stabiliti dal decreto, nonché l'illegittima richiesta di pagamento dell'IVA, deducendo anche sotto tali profili difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e illogicità manifesta. Prima della decisione nel merito, con memoria del 19 febbraio 2026, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito le censure di illegittimità costituzionale, europea e amministrativa rivolte al decreto sul payback dei dispositivi medici. Il Collegio ha richiamato il principio della domanda e la disponibilità del processo amministrativo da parte del soggetto che lo ha attivato: quando il ricorrente dichiara, prima della decisione di merito, di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento, il giudice non può procedere d'ufficio alla decisione nel merito. Le spese processuali sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse

    La sopravvenuta perdita dell'interesse alla decisione comporta l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nel quadro delle disposizioni applicabili alla definizione del giudizio.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, il ricorrente può disporre dell'interesse alla decisione della domanda di annullamento; se, prima della decisione nel merito, dichiara di non avere più interesse, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Il principio della domanda impedisce al giudice amministrativo di procedere d'ufficio all'esame del merito quando la parte che ha attivato il giudizio abbia dichiarato di non voler più ottenere la pronuncia richiesta.
  • La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito comporta la definizione in rito e non richiede l'esame delle censure di legittimità dedotte contro l'atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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