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Sentenza

Sentenza n. 260/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'esecuzione del giudicato di 2 sentenze rese dal Tribunale di Napoli sezione Lavoro e Previdenza (doc. 1-2: sentenze), con le quali sono state disposte condanne al pagamento delle spese legali con distrazione a favore dello scrivente per complessivi € 3.397,41 comprensivi di spese ed oneri di legge.

Giustizia amministrativa202505820

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di due sentenze del Tribunale di Napoli, Sezione lavoro, recanti condanna al pagamento delle spese processuali distratte in favore del difensore antistatario

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., chiedendo l'attuazione di due sentenze del Tribunale di Napoli, Sezione lavoro, divenute definitive, con le quali il Ministero era stato condannato al pagamento di complessivi euro 3.397,41 per spese legali, oneri e accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. Ha dedotto la mancata esecuzione dei titoli giudiziali nonostante la loro rituale notificazione all'amministrazione, ai sensi degli artt. 479 c.p.c. e 115 c.p.a., e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha chiesto la condanna dell'amministrazione al pagamento delle somme dovute e la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia. Nel corso del giudizio il Ministero ha documentato l'avvenuto pagamento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l'amministrazione aveva integralmente ottemperato alle due sentenze prima della decisione e che il ricorrente aveva espressamente riconosciuto la piena soddisfazione della pretesa esecutiva. Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, il Collegio ha considerato che il pagamento era intervenuto dopo la notificazione del ricorso, ma entro i quindici giorni successivi e quindi prima della scadenza del termine per il deposito del ricorso; tale circostanza, unitamente alla proposizione del ricorso immediatamente dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione dei titoli esecutivi, ha giustificato la compensazione integrale delle spese tra le parti. Non è stata quindi disposta la nomina del commissario ad acta.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente di agire in ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 115 c.p.a.

    Richiamato in relazione alla notificazione del titolo giudiziale e agli adempimenti necessari per l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione.

  • art. 479 c.p.c.

    Richiamato, nel testo novellato, per la notificazione del titolo esecutivo; le copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.

  • art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. n. 149/2022

    Ha modificato l'art. 479 c.p.c., eliminando la necessità della formula esecutiva per le copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo prima di poter procedere all'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il titolo giudiziale e il ricorrente riconosce di avere ottenuto piena soddisfazione, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
  • Il pagamento eseguito dall'amministrazione dopo la notificazione del ricorso per ottemperanza, ma entro il termine previsto per il deposito del ricorso, può giustificare la compensazione delle spese del giudizio, valutata anche la tempestività della proposizione dell'azione dopo il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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