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Sentenza

Sentenza del 19/04/2019 n. 11039 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava gli avvisi di accertamento ICI per gli anni 2005-2008 relativi a terreni classificati come edificabili nelle zone urbanistiche C2 e F3. Il contribuente contestava, tra l’altro, la qualificazione e la stima delle aree F3, sostenendo che dovessero essere valorizzate come terreni agricoli o comunque secondo valori inferiori; contestava inoltre l’insufficienza della prova fornita dal Comune, l’omessa pronuncia su alcune doglianze e la carenza di motivazione degli avvisi. Il Comune contestava invece la riduzione dei valori per il 2008, ritenendo corretti quelli indicati negli accertamenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale del contribuente sia il ricorso incidentale del Comune. Ha confermato che le aree F3, pur essendo destinate a parchi, gioco e sport e caratterizzate da ridotta edificabilità, rientrano nella nozione fiscale di area fabbricabile quando lo strumento urbanistico consente una potenzialità edificatoria. I vincoli o le destinazioni pubblicistiche incidono sulla determinazione del valore venale, ma non escludono automaticamente l'assoggettamento all'ICI come area edificabile. Per gli anni 2005-2007 è stata ritenuta sufficiente la prova del Comune, fondata anche su compravendite di terreni limitrofi. Per il 2008 è stata confermata la rideterminazione dei valori mediante aumento del 15% rispetto al 2007, pari a 71,3 euro al mq per le aree C2 e 11,5 euro al mq per le aree F3. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate per soccombenza reciproca; è stato disposto anche il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le parti.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b)

    La nozione di area fabbricabile è ampia e comprende i terreni con potenzialità edificatoria risultante dagli strumenti urbanistici, anche se soggetti a vincoli o destinazioni che limitano concretamente l'edificazione.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5

    Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato di aree aventi analoghe caratteristiche.

    La base imponibile deve riflettere il valore venale effettivo del terreno, valutato considerando ubicazione, edificabilità, destinazione, costi di trasformazione e prezzi di mercato comparabili.

  • D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, convertito dalla L. n. 248 del 2006

    Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

    È sufficiente l'adozione dello strumento urbanistico generale comunale che attribuisca una potenzialità edificatoria; non sono necessarie l'approvazione regionale o l'adozione degli strumenti attuativi.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1, 2, 5, 9 e 11

    Le disposizioni disciplinano l'assoggettamento all'ICI, la nozione di area edificabile, la determinazione della base imponibile e i poteri di accertamento dell'ente locale.

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 52 e 59

    Riconoscono agli enti locali poteri regolamentari e di determinazione di criteri e valori, senza sostituire il criterio legale del valore venale effettivo.

  • L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 161 e 162

    Riguarda i termini e i requisiti dell'attività di accertamento dei tributi locali.

  • L. n. 212 del 2000 e L. n. 241 del 1990, art. 3

    Gli avvisi devono consentire al contribuente di individuare le ragioni di fatto e di diritto della pretesa; la motivazione è sufficiente quando contiene gli elementi essenziali e richiama atti generali conoscibili.

  • Art. 112 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36

    Non vi è omessa pronuncia quando la decisione complessiva implica il rigetto della domanda, anche senza una risposta espressa a ogni singola argomentazione.

  • Art. 348-ter c.p.c., commi 4 e 5

    In presenza di doppia conforme sulle questioni di fatto, è limitato il ricorso per Cassazione fondato sull'omesso esame di fatti decisivi.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • Ai fini dell'imposta locale, un terreno può essere considerato edificabile anche se destinato a parchi, servizi pubblici, gioco o sport, purché lo strumento urbanistico riconosca una concreta, anche minima, potenzialità edificatoria.
  • I vincoli urbanistici e le destinazioni pubblicistiche incidono normalmente sulla quantificazione del valore venale, ma non eliminano automaticamente l'imponibilità come area edificabile.
  • La stima deve essere effettuata anno per anno e deve considerare dati di mercato comparabili, ubicazione, indice edificatorio, destinazione d'uso e costi di trasformazione; valori comunali astratti o sproporzionati possono essere ridotti dal giudice.
  • Il Comune deve provare il valore posto a base dell'accertamento, ma tale prova può risultare da atti di compravendita di terreni limitrofi e con caratteristiche analoghe, oltre che da relazioni tecniche comunali.
  • La motivazione dell'avviso è sufficiente se consente al contribuente di comprendere la pretesa fiscale e i criteri di calcolo, anche mediante il richiamo a delibere comunali di carattere generale il cui contenuto essenziale sia riportato nell'atto.
  • La mancata risposta espressa a una singola censura non comporta necessariamente omessa pronuncia quando la decisione adottata sia logicamente incompatibile con l'accoglimento della censura stessa.
  • In Cassazione non è normalmente possibile sostituire la valutazione del giudice di merito sui valori di mercato con una diversa stima, salvo errori giuridici o una motivazione realmente mancante, apparente o contraddittoria.

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