Cassazione Penale, Sentenza n. 12006/2026 del 30/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per il reato di oltraggio pronunciata dal Tribunale di Macerata, deducendo che l'appello fosse stato correttamente notificato e che la procura speciale contenente l'elezione di domicilio fosse allegata all'atto di gravame. La Corte d'appello aveva invece dichiarato inammissibile l'appello per violazione dell'onere, previsto dalla normativa introdotta dalla riforma Cartabia, di depositare con l'atto di impugnazione la dichiarazione o elezione di domicilio a pena di inammissibilità (articolo menzionato nel provvedimento come comma 1-ter dell'art. 581 e ricostruito in diritto come comma 1-ter dell'art. 583 c.p.p.). La difesa ha inoltre lamentato che l'imputato era presente nel giudizio di primo grado e ha richiamato la giurisprudenza europea (Corte EDU, Succi e altri c. Italia) in tema di eccessivo formalismo ostativo all'accesso alle giurisdizioni superiori.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto applicabile, ratione temporis, l'onere previsto dal comma 1-ter della norma introdotta dalla riforma Cartabia alle impugnazioni proposte fino al 24 agosto 2024 (richiamando la decisione delle Sezioni Unite n. 13808 del 24/10/2024). Ha affermato che la presenza dell'imputato nel processo di primo grado non esonera dall'onere di depositare la dichiarazione o elezione di domicilio, il quale assicura certezza e celerità nelle notificazioni e nel contraddittorio. Ha precisato che l'onere può essere assolto con il richiamo a una precedente elezione o dichiarazione solo se l'atto di impugnazione contiene un riferimento espresso e specifico che indichi la collocazione nel fascicolo processuale tale da consentire l'immediata individuazione del luogo per la notificazione. Nel caso concreto non risultava né un'autonoma dichiarazione/eleggibilità allegata né un richiamo espresso nell'atto di appello; pertanto l'inammissibilità è legittima. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma Cartabia)
art. 33, comma 1, lett. d) (introduzione del comma 1-ter dell'art. 583 c.p.p.)
Ha introdotto l'onere, a pena di inammissibilità, di depositare con l'atto di impugnazione la dichiarazione o elezione di domicilio, volto a garantire la certezza della notificazione e del contraddittorio nelle impugnazioni
legge 9 agosto 2024, n. 114
art. 2, comma 1, lett. o) (abrogazione del comma 1-ter)
Ha abrogato il comma 1-ter; tuttavia il regime intertemporale è stato chiarito dalle Sezioni Unite, che hanno disposto l'applicazione della disciplina abrogata alle impugnazioni proposte fino al 24/08/2024
Sezioni Unite della Cassazione, sent. n. 13808 del 24/10/2024 (De Felice)
decisione sulla portata e regime intertemporale del comma 1-ter
Ha stabilito che la norma abrogata continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24/08/2024 e che l'onere può essere assolto con il richiamo a una precedente dichiarazione/eleggibilità solo se l'atto di impugnazione contiene un richiamo espresso e specifico che indichi la collocazione nel fascicolo
Sezioni Unite della Cassazione, sent. n. 42792 del 31/10/2001 (Policastro)
richiamata per il potere della Corte di accedere agli atti processuali
Consente alla Corte di controllare la documentazione in atti per accertare la sussistenza o meno della dichiarazione/eleggibilità richiamata
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sent. 28/10/2021, Succi e altri c. Italia
La Corte EDU aveva censurato un rigetto per eccessivo formalismo in materia processuale civile; la Cassazione ha ritenuto il caso di specie diverso, ritenendo che l'applicazione della regola processuale qui impugnata non costituisse violazione dell'art. 6 CEDU
Massime di principio
- L'onere di depositare con l'atto di impugnazione la dichiarazione o elezione di domicilio, quando previsto dalla normativa applicabile ratione temporis, è essenziale e la sua violazione può comportare l'inammissibilità dell'appello.
- La presenza dell'imputato nel giudizio di primo grado non esonera dall'obbligo di depositare o richiamare espressamente l'elezione/declarazione di domicilio: l'obbligo è funzionale a garantire certezza delle notificazioni e del contraddittorio.
- Se si intende fare valere una precedente dichiarazione o elezione di domicilio occorre un richiamo espresso e specifico nell'atto di impugnazione, con indicazione della collocazione nel fascicolo che consenta l'immediata individuazione del domicilio processuale.
- In caso di abrogazione normativa è necessario verificare il regime intertemporale: norme abrogate possono continuare ad applicarsi alle impugnazioni proposte entro determinati termini, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite.
- I richiami alla giurisprudenza europea non impediscono l'applicazione di regole processuali formali quando queste ultime sono state interpretate coerentemente dalla Corte di legittimità e non risultano arbitrarie o imprevedibili nel quadro giurisprudenziale.
- Prassi difensiva consigliata: allegare sempre una dichiarazione/eleggibilità di domicilio autonoma all'atto di impugnazione; se si fa riferimento a documenti già presenti nel fascicolo, riportare nel testo dell'atto un richiamo espresso con l'indicazione precisa della loro collocazione.
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