Cassazione Penale, Sentenza n. 22020/2024 del 03/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.), contestando la negata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. (lucro di speciale tenuità). Ha sostenuto che la Corte d'appello ha ritenuto la modestia della quantità di stupefacente utile solo ai fini della configurazione del fatto di lieve entità ex art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990, senza effettuare una valutazione separata e specifica sul lucro conseguito e sulla possibile applicazione dell'art. 62 n.4.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente alla questione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4. Ha rilevato che la Corte d'appello ha errato nel considerare la modestia della quantità esclusivamente ai fini del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 e non anche ai fini della valutazione del lucro. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a tale punto e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio alla Corte d'appello di Perugia, affinché venga effettuata la necessaria valutazione sull'applicabilità dell'attenuante.
Norme richiamate
art. 62 n.4 cod. pen.
Circostanza attenuante relativa al conseguimento di un lucro di speciale tenuità; applicabile, se ne ricorrono i presupposti, anche ai reati commessi per scopo di lucro come la cessione di stupefacenti.
art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990
Fattispecie di lieve entità per i reati in materia di stupefacenti; costituisce una valutazione autonoma ma compatibile con l'attenuante di cui all'art. 62 n.4.
art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Motivi di ricorso per la Cassazione relativi a violazione di legge e vizi della motivazione, invocati dal difensore per censurare la decisione di merito.
Sez. U., n.24990 del 30/01/2020 (Dabo), Rv. 279499
La pronuncia delle Sezioni Unite ha affermato che l'attenuante del lucro di speciale tenuità (art. 62 n.4) è applicabile anche al reato di cessione di sostanze stupefacenti ed è compatibile con la fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990.
Massime di principio
- L'attenuante del lucro di speciale tenuità (art. 62 n.4 c.p.) può essere riconosciuta anche nei reati di cessione di stupefacenti quando risulti che il profitto conseguito è di modesta entità.
- La configurazione del fatto come 'di lieve entità' ex art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990 e l'applicazione dell'attenuante del lucro sono valutazioni autonome ma compatibili: il giudice deve esaminarle separatamente e motivare la decisione su entrambe.
- Non è sufficiente limitare la valutazione della 'modestia' alla sola quantità di droga: occorre accertare e motivare anche il limitato lucro conseguito se si vuole applicare l'art. 62 n.4.
- Se il giudice di merito omette o effettua una valutazione superficiale sull'attenuante del lucro, la Cassazione può annullare la decisione limitatamente a quel punto e rinviare per un nuovo esame.
- Per ottenere l'attenuante, la difesa deve fornire elementi concreti e quantificabili sul limitato profitto ricavato dall'attività delittuosa; la mera affermazione non è sufficiente.
- Il rinvio disposto dalla Cassazione può riguardare solo la valutazione dell'attenuante senza necessariamente modificare le altre statuizioni già confermate.
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