Sentenza n. 3101/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Como n. 356/2025, depositata e resa pubblica il 10.11.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 524/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Como che aveva riconosciuto la carta del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Como n. 356/2025, notificata al Ministero il 10 novembre 2025 e passata in giudicato. La sentenza aveva condannato il Ministero a riconoscere la carta del docente per l'importo annuo di 500 euro relativamente a quattro anni scolastici, per complessivi 2.000 euro. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha allegato né provato l'avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché, dopo la notificazione della sentenza, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Nel merito ha accertato l'inottemperanza del Ministero al giudicato, rilevando che la spettanza degli importi risultava documentata e che l'Amministrazione non aveva dedotto di aver adempiuto. Ha quindi ordinato al Ministero di accreditare alla ricorrente, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, gli importi riconosciuti, detratti eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato, con incarico da eseguire nei successivi 60 giorni. Il commissario dovrà determinare l'importo residuo e adottare gli atti necessari all'esecuzione, senza compenso aggiuntivo. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il ricorso per ottemperanza e consente al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza al giudicato, ordinare l'esecuzione e nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il ricorso è stato ritenuto procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'amministrazione debitrice.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza è procedibile, nei confronti di un'amministrazione condannata al pagamento o al riconoscimento di somme, dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
- L'amministrazione è inottemperante al giudicato quando, a fronte di una sentenza passata in giudicato che riconosce somme determinate o determinabili, non dimostra di aver eseguito quanto disposto dal giudice.
- In sede di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, attivabile dal creditore su istanza dopo la scadenza del termine, per determinare il residuo dovuto e adottare gli atti necessari all'esecuzione.
- Le funzioni di commissario ad acta possono essere affidate a un dirigente pubblico già istituzionalmente preposto alla gestione della spesa pubblica; quando l'attività commissariale rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto uno specifico compenso.
Come è indicizzato
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