Sentenza del 09/02/2016 n. 20 - Comm. Trib. I grado di Trento
DISCONOSCIMENTO DETRAIBILITÀ - CONOSCENZA EVASIONE COMMESSA A MONTE DA ALTRO OPERATORE - ONERE DELLA PROVA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il disconoscimento della detraibilità dell'IVA in capo all'acquirente, sul presupposto che, a monte, l'emittente delle fatture o un altro operatore avesse commesso un'evasione. Il principio affermato è che non è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'evasione nella catena commerciale: l'Amministrazione deve provare, sulla base di elementi oggettivi, che l'acquirente sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione era collegata a tale evasione.
La decisione
Il disconoscimento della detrazione è legittimo solo quando l'Amministrazione finanziaria assolva l'onere di provare la conoscenza, o la conoscibilità con l'ordinaria diligenza, della frode da parte del soggetto passivo acquirente. In assenza di tale prova, la detrazione IVA non può essere negata per il solo fatto che un operatore a monte abbia commesso un'evasione. Il testo non indica l'esito processuale concreto né il dispositivo della sentenza.
Massime di principio
- La detrazione IVA può essere negata all'acquirente in caso di frode nella catena commerciale soltanto se l'Amministrazione dimostra, con elementi oggettivi e verificabili, che l'acquirente sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode.
- L'evasione commessa da un fornitore o da altro operatore non comporta automaticamente la perdita del diritto alla detrazione da parte del cliente, se quest'ultimo ha agito in buona fede.
- L'onere della prova grava sull'Amministrazione finanziaria: non spetta al contribuente dimostrare in via generale l'assenza di qualsiasi irregolarità nella filiera, ferma restando la necessità di fornire la documentazione e la collaborazione richieste.
- Nella valutazione della buona fede possono assumere rilievo circostanze oggettive quali anomalie commerciali evidenti, prezzi ingiustificatamente bassi, rapporti con soggetti privi di adeguata struttura, incongruenze documentali o modalità di pagamento anomale.
- La diligenza richiesta all'acquirente è quella ragionevolmente esigibile nel contesto concreto; non è normalmente richiesto svolgere controlli paragonabili a quelli dell'Amministrazione o verifiche approfondite sulla situazione fiscale interna dei fornitori.
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