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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3367/2024 del 26/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.). Il ricorrente contestava la gravità indiziaria: sosteneva di non avere il ruolo tecnico-attribuito ("hacker" esperto), di essere stato in realtà marginale o millantatore, di non essere intestatario di conti o società usate per le operazioni contestate, e che molte risultanze investigativa dovessero essere attribuite al cittadino tedesco Marc Urlich Goke. Inoltre deduceva l'insussistenza delle esigenze cautelari per il tempo trascorso dai fatti (operatività riferita al 2018-2019) e per la sua attività lavorativa attuale.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo le censure meramente un sindacato di merito e non idonee a mostrare vizi formali o motivazionali tali da giustificare il riesame in Cassazione. Ha confermato che il Tribunale del riesame aveva motivato compiutamente il quadro associativo (locale di Papanice, cosca Megna) e la rilevanza economico-operativa del ruolo attribuito al Lumare, valorizzando dichiarazioni di collaboratori e attività tecniche. Ha ritenuto adeguata la valutazione della persistenza delle esigenze cautelari nonostante il tempo intercorso e ha considerato insufficiente la sola allegazione di lavoro e incensuratezza. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende; è stata disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi delle norme vigenti.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma che configura l'associazione di tipo mafioso; i giudici hanno ritenuto sussistenti i gravi indizi circa la partecipazione del ricorrente a una cosca operante a Crotone (frazione Papanice) per mezzo di truffe ed estorsioni finalizzate all'acquisizione e al riciclaggio di ingenti risorse.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Disciplina la funzione del Tribunale del riesame; il Tribunale, esercitando tali funzioni, ha valutato la gravità indiziaria e le esigenze cautelari e il ricorso in Cassazione è diretto avverso la decisione di tale collegio.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Secondo la Corte, nei reati di associazione mafiosa opera una presunzione relativa di pericolosità sociale e, salvo prova contraria di rescissione dal vincolo associativo, la custodia cautelare in carcere è presumibilmente adeguata; il Tribunale del riesame ha motivato perché tale presunzione non risultava superata.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o infondato; applicata alla condanna di Lumare al versamento di euro 3.000.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione che impone la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti (richiamato il comma 1-bis dell'articolo citato); il provvedimento è stato trasmesso per gli effetti previsti.

Massime di principio

  • Nei procedimenti cautelari per associazione di tipo mafioso la giurisprudenza riconosce una presunzione relativa di pericolosità e di adeguatezza della custodia carceraria: per superarla è necessario dimostrare la rescissione del vincolo associativo con elementi concreti e attuali.
  • La Corte di Cassazione, in sede di controllo di misure cautelari, non riesamina il merito o rivede la valutazione probatoria svolta dal giudice di merito salvo che la motivazione risulti manifestamente illogica: le critiche che propongono una diversa ponderazione degli elementi sono in genere inammissibili.
  • Le intercettazioni e le dichiarazioni di collaboratori, valorizzate insieme ad attività tecniche e riscontri documentali, possono fondare la ritenuta gravità indiziaria anche quando la partecipazione venga ricostruita attraverso ruoli tecnici o di supporto operativo (es. acquisizione e riciclaggio di liquidità).
  • La mera contestazione della non perfetta attribuzione tecnica (es. chi ha materialmente eseguito una transazione) o l'assenza di intestazioni societarie o di conti bancari non è di per sé sufficiente a escludere la partecipazione associativa se sussistono elementi che mostrano l'apporto stabile e consapevole all'attività del gruppo.
  • Il decorso del tempo può incidere sull'attualità delle esigenze cautelari: tuttavia il giudice deve motivare specificamente l'effetto del tempo sulle esigenze cautelari; l'allegazione generica di attività lavorativa o di incensuratezza è insufficiente a superare la presunzione cautelare nei reati mafiosi.

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