Cassazione Penale, Sentenza n. 8326/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato la sua istanza di emissione di un nuovo provvedimento di esecuzione delle pene concorrenti tenendo conto dell'epoca di commissione dei reati indicati sub a., b. e h. nella sentenza n. 12 del casellario. Sosteneva che tutti i reati fossero stati commessi prima dell'inizio dell'espiazione della pena e che, applicando correttamente i criteri di formazione del cumulo, la pena della sentenza n. 12 avrebbe dovuto essere inclusa interamente in un unico ordine di esecuzione. In particolare censurava la mancata valutazione, da parte del giudice dell'esecuzione, della precisa epoca di commissione del reato associativo (capo a).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato l'ordinanza della Corte d'appello di Catania. Ha ritenuto che la data di commissione del reato associativo fosse stata indicata con precisione nei giudizi di merito (contestazione chiusa da ottobre 2005 a luglio 2009) e, diventata irrevocabile, non poteva essere ridiscussa in sede esecutiva. Di conseguenza il rigetto dell'istanza dal giudice dell'esecuzione è stato confermato. Si menziona che il Sostituto Procuratore generale aveva chiesto annullamento con rinvio limitatamente ai reati sub b. e h., ma la Corte ha comunque respinto il ricorso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; qui invocata per denuncia di violazione di legge sulla correttezza del provvedimento di esecuzione delle pene concorrenti.
art. 78 cod. pen.
Criterio moderatore del cumulo parziale quando un nuovo reato è stato commesso durante l'espiazione di una pena o dopo l'interruzione della sua esecuzione; detta norma limita il cumulo totale e impone deduzioni della pena già espiata.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese processuali; applicata qui per condannare il ricorrente alle spese per il rigetto del ricorso.
art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamato in giurisprudenza per vietare una cumulabilità globale che comporterebbe l'imputazione di periodi di carcerazione anteriori a pene inflitte per reati commessi successivamente; conferma la necessità di ordinare cronologicamente reati e periodi di carcerazione.
art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990
Norma sostanziale richiamata perché il reato associativo (traffico di stupefacenti) è stato giudicato ai sensi di tale disposizione; la sua consumazione è stata accertata nei giudizi di merito con date precise.
Massime di principio
- Se la data di commissione di un reato è stata indicata con precisione in una sentenza di merito passata in giudicato, il giudice dell'esecuzione non può modificarla in sede esecutiva.
- Per reati commessi prima dell'inizio dell'espiazione di una pena si applica il principio dell'unita del rapporto esecutivo e può operarsi il calcolo unitario delle pene concorrenti.
- Se un nuovo reato è commesso durante l'espiazione di una pena o dopo l'interruzione della sua esecuzione, si procede a cumuli parziali con applicazione del criterio moderatore dell'art. 78 cod. pen. e con detrazione delle pene già espiate o della custodia cautelare gia' subita.
- Nei casi di reato continuato che abbraccia periodi anteriori e posteriori a un periodo di detenzione senza titolo, occorre scindere la continuazione per individuare la parte commessa prima dell'inizio della detenzione e calcolare la fungibilità e la detrazione della custodia cautelare.
- Il giudice dell'esecuzione può comunque approfondire la data del reato solo quando il tempus commissi delicti non è indicato in modo preciso nel capo di imputazione o nella sentenza di merito; in tale ipotesi può esaminare la sentenza e gli atti per ricavare elementi utili.
- Per una contestazione sull'epoca del fatto, e' preferibile far valere la questione in sede di merito o impugnare la sentenza di condanna, poiché la decisione sulle date resa con sentenza passata in giudicato vincola successivamente il giudice dell'esecuzione.
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