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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00460/2025 del 07/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Bologna aveva dichiarato inammissibile, per difetto di specificità, l'appello proposto dall'imputato contro la sentenza di primo grado. Il ricorso per cassazione censurava tale declaratoria di inammissibilità, ma dal testo non emergono specifici motivi ulteriori autonomamente articolati dal ricorrente. La Corte di cassazione rileva che l'appello era generico rispetto alla sentenza di primo grado, perché non conteneva puntuali deduzioni critiche sui temi della determinazione della pena e della valutazione della recidiva, che avrebbero dovuto essere specificamente contestati in appello. La Corte richiama il principio per cui l'onere di specificità dei motivi di appello, come del ricorso per cassazione, è tanto più intenso quanto più puntuale è la motivazione del provvedimento impugnato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte di appello che aveva dichiarato inammissibile l'appello per difetto di specificità, osservando che l'impugnazione non conteneva censure puntuali sulla determinazione della pena e sulla recidiva. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente dalla Corte.

  • art. 569 c.p.p.

    Richiamato indirettamente dal riferimento all'appello e al controllo della specificità dei motivi, senza una specifica applicazione testuale nel provvedimento.

  • art. 581 c.p.p.

    Richiamato implicitamente quale parametro generale di specificità dei motivi di impugnazione, in combinazione con il principio elaborato dalle Sezioni Unite.

Massime di principio

  • L'appello, come il ricorso per cassazione, è inammissibile quando i motivi non enunciano e non argomentano in modo esplicito i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a base della decisione impugnata.
  • L'onere di specificità dei motivi di impugnazione è proporzionato al grado di specificità della motivazione del provvedimento impugnato: quanto più la decisione è analitica, tanto più puntuali devono essere le censure.
  • Quando la sentenza di primo grado affronta in modo compiuto determinati temi, come la determinazione della pena o la recidiva, l'appellante deve formulare critiche specifiche su tali punti, altrimenti l'appello è legittimamente dichiarato inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione comporta automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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