Sentenza n. 120/2026 - Latina, Sezione 2
per l'annullamento: - dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del 22.03.2002, con cui il Comune di -OMISSIS- ha ingiunto la demolizione di un “cordolo in cemento con relativo getto del solaio in c.a., e al di sopra dello stesso, del manufatto in muratura in assenza totale di concessione”; - dell’ordinanza di demolizione n -OMISSIS- del -OMISSIS-.02.2024, del Comune di -OMISSIS-, relativa alla “copertura in sopraelevazione di mt 10 x 10 x altezza variabile da mt 1,80 circa a mt 3,00”; - dell’ordinanza di sgombero e demolizione n. -OMISSIS- del 23.08.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Due ordinanze di demolizione del 22 marzo 2002 e del febbraio 2004 e un’ordinanza di sgombero e demolizione del 23 agosto 2023, relative a opere edilizie abusive realizzate su terreno sottoposto a vincolo paesaggistico
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha dedotto, quanto alle ordinanze di demolizione, l’erronea applicazione della disciplina ratione temporis, sostenendo che, essendo le opere già completate e abitate, il Comune avrebbe dovuto seguire la procedura ordinaria di cui all’art. 7 della l. 47/1985 per la prima ordinanza e all’art. 31 del d.P.R. 380/2001 per la seconda, con previa ingiunzione di demolizione notificata anche alla proprietaria, accertamento dell’inottemperanza e successiva acquisizione dell’immobile quale presupposto della demolizione in danno. Ha inoltre dedotto violazione del diritto di difesa, difetto di motivazione, sproporzionalità, contraddittorietà e mancata considerazione del lungo tempo trascorso e dell’affidamento maturato. Quanto all’ordinanza di sgombero e demolizione del 2023, ha dedotto illegittimità derivata, incompetenza del Comune in relazione all’art. 41 del d.P.R. 380/2001, difetto dei presupposti, sviamento, difetto di motivazione e violazione della proporzionalità. Il Comune ha eccepito tardività, carenza di legittimazione e interesse, nonché improcedibilità per l’esistenza di un giudicato penale di demolizione.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di tardività, rilevando che l’onere di provare la piena conoscenza dell’atto grava su chi eccepisce la tardività e richiede riscontri rigorosi e univoci; la notifica alla proprietaria della sola ordinanza di sospensione dei lavori del 1995 non dimostrava la conoscenza delle successive ordinanze di demolizione, adottate molti anni dopo e mai notificatele. Ha accolto invece l’eccezione di inammissibilità limitatamente all’impugnazione dell’ordinanza di sgombero del 23 agosto 2023: la ricorrente non era destinataria dell’ordine di sgombero, non risiedeva né era domiciliata nell’immobile e non aveva quindi una lesione personale, diretta, concreta e attuale. L’impugnazione è stata dichiarata inammissibile anche nella parte relativa alla diffida rivolta al responsabile dell’abuso, essendo comunque necessaria una distinta diffida nei confronti della proprietaria prima di procedere in suo danno. È stata invece riconosciuta la legittimazione e l’interesse della proprietaria a impugnare le ordinanze di demolizione, poiché la mancata notifica le aveva impedito di ottemperare spontaneamente, evitare l’acquisizione gratuita o attivarsi per la regolarizzazione. L’eccezione di improcedibilità fondata sul giudicato penale è stata respinta: il Comune non si era costituito parte civile nel processo penale e il giudicato penale non incideva sull’autonomo esercizio del potere amministrativo; inoltre, l’ordine penale riguardava solo una parte delle opere. Nel merito, l’ordinanza del 22 marzo 2002 è stata annullata perché, essendo l’opera già ultimata e abitata, trovava applicazione l’art. 7 della l. 47/1985 e non l’art. 4 relativo alla demolizione immediata per lavori in corso. Il Comune avrebbe dovuto prima ingiungere la demolizione, anche alla proprietaria, attendere l’eventuale inottemperanza e solo dopo procedere all’acquisizione e alla demolizione in danno. L’ordinanza del febbraio 2004 è stata annullata per analoga ragione ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. 380/2001: la proprietaria non era stata destinataria dell’ingiunzione e non aveva avuto la possibilità di eseguire spontaneamente l’ordine, sicché mancava il presupposto per la demolizione in danno. Restano salvi gli ulteriori provvedimenti che il Comune potrà adottare nei confronti della proprietaria nell’esercizio del permanente potere di vigilanza e repressione degli abusi edilizi. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
interesse ad agire caratterizzato dalla prospettazione di una lesione personale, diretta, concreta ed attuale
La proprietaria priva di residenza o domicilio nell’immobile non ha interesse a impugnare l’ordine di sgombero, non essendone destinataria né direttamente incisa.
art. 4 l. 47/1985
non presente integralmente nel testo
La disciplina consentiva la demolizione immediata d’ufficio in presenza dell’inizio dei lavori; non era invece applicabile a opere già completate e abitate.
art. 7 l. 47/1985
Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di 90 giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime ... sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune.
Per opere completate, l’acquisizione e la successiva demolizione in danno presuppongono una previa ingiunzione di demolizione, notificata ai soggetti interessati, e l’accertamento dell’inottemperanza.
art. 27 d.P.R. 380/2001
non presente integralmente nel testo
La demolizione d’ufficio immediata prevista per lavori in corso non può essere utilizzata, dopo la sospensione dei lavori, per sostituire la procedura ordinaria di cui all’art. 31 quando l’opera sia completata.
art. 31 d.P.R. 380/2001
Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ... ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione
L’ingiunzione deve essere rivolta sia al proprietario sia al responsabile dell’abuso; l’acquisizione gratuita e la demolizione in danno presuppongono la notifica dell’ingiunzione e la possibilità di ottemperare spontaneamente anche da parte del proprietario.
art. 41 d.P.R. 380/2001
In caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso, la competenza è trasferita all'ufficio del prefetto
La questione relativa al trasferimento della competenza prefettizia non è stata esaminata nel merito, poiché l’impugnazione dell’ordinanza di sgombero è stata dichiarata inammissibile.
art. 100 c.p.a.
non presente nel testo; il provvedimento richiama l’art. 100 c.p.c.
Non autonomamente applicato dal Collegio nel testo riportato.
Massime di principio
- Quando un abuso edilizio è già completato, l’amministrazione non può applicare la disciplina della demolizione immediata prevista per i lavori appena iniziati, ma deve seguire la procedura ordinaria che impone la previa ingiunzione di demolizione, il decorso del termine per ottemperare e l’accertamento dell’inottemperanza prima dell’acquisizione e della demolizione in danno.
- Ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. 380/2001, l’ordine di demolizione deve essere notificato sia al responsabile dell’abuso sia al proprietario dell’immobile quando le figure non coincidono. La mancata notifica al proprietario non rende necessariamente illegittimo l’ordine nei confronti del responsabile, ma impedisce di imputare al proprietario l’inottemperanza e di adottare nei suoi confronti l’acquisizione gratuita o la demolizione in danno.
- L’omessa notifica dell’ordine di demolizione al proprietario estraneo all’abuso non elimina il suo interesse a ricorrere: il proprietario può impugnare l’atto per essere posto in condizione di ottemperare spontaneamente, evitare l’acquisizione gratuita e valutare eventuali strumenti di regolarizzazione.
- L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale e la demolizione in danno costituiscono conseguenze dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e richiedono che il soggetto inciso abbia ricevuto formalmente l’ordine e abbia avuto un termine effettivo per adempiere; non è sufficiente la notifica dell’ordine al solo autore materiale dell’abuso.
- L’onere di provare la tardività dell’impugnazione grava sulla parte che la eccepisce e deve essere assolto mediante riscontri oggettivi, rigorosi e univoci della piena conoscenza dell’atto; la mera notifica di un precedente ordine di sospensione dei lavori non dimostra la conoscenza di successive ordinanze di demolizione adottate a distanza di molti anni.
- Il giudicato penale relativo all’abuso non preclude l’autonomo esercizio del potere repressivo edilizio quando l’amministrazione non sia stata parte civile nel processo penale; i procedimenti penale e amministrativo restano distinti, ferma la competenza del giudice dell’esecuzione penale sulle questioni relative all’esecuzione dell’ordine di demolizione penale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 391/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 264/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 265/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 266/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 267/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 268/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →