Cassazione Civile, Ordinanza n. 21859/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Due investitori convennero in giudizio un istituto di credito chiedendo l’accertamento della responsabilità della banca per asserito inadempimento degli obblighi informativi nella prestazione del servizio di investimento, in relazione a un’operazione di acquisto di titoli eseguita il 21 luglio 2005. Domandarono la risoluzione del negozio di investimento e la restituzione delle somme versate, oppure in subordine il risarcimento del danno. Il tribunale respinse le domande e la corte d’appello confermò il rigetto. In cassazione i ricorrenti denunciarono, con due motivi, la violazione degli artt. 21 e 23 t.u.f. e degli artt. 28 e 29 del regolamento Consob n. 11522/1998, sostenendo che la banca non avesse fornito un’informativa chiara, appropriata e completa sulla natura, sui rischi e sulle caratteristiche dell’investimento e che avesse eseguito un’operazione non adeguata senza le necessarie avvertenze; con il secondo motivo dedussero l’omesso esame di un fatto decisivo, ossia la responsabilità della banca per aver concluso l’operazione in assenza delle avvertenze dovute. La Corte ha ritenuto che i ricorrenti non avessero specificato, in modo circostanziato, quali informazioni fossero state omesse nel giudizio di merito e che tale omissione impedisse di far scattare l’onere probatorio della banca; ha inoltre rilevato che la sottoscrizione della segnalazione di inadeguatezza era idonea a far presumere assolto l’obbligo informativo, salvo specifica contestazione del contenuto delle informazioni mancanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo nella parte in cui contestava l’adempimento degli obblighi informativi senza riprodurre in modo specifico le allegazioni svolte nei gradi di merito e senza indicare quali precise informazioni sarebbero mancate; ha ritenuto infondato il secondo motivo perché, in presenza della segnalazione di inadeguatezza sottoscritta dal cliente e in difetto di una contestazione specifica delle informazioni omesse, non era configurabile l’omesso esame di un fatto decisivo. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito favorevole alla banca e ha condannato i ricorrenti alle spese, oltre agli ulteriori importi previsti dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e dal d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 21 t.u.f.
Richiamato come norma che disciplina gli obblighi dell’intermediario finanziario, in particolare gli obblighi informativi verso l’investitore.
art. 23 t.u.f.
Richiamato nel motivo di ricorso quale norma invocata per la responsabilità dell’intermediario e il riparto degli oneri nel contenzioso in materia di servizi di investimento.
art. 28 reg. Consob n. 11522/1998
Richiamato come fonte degli obblighi informativi e di adeguatezza dell’operazione di investimento.
art. 29 reg. Consob n. 11522/1998
La Corte afferma che la segnalazione di inadeguatezza prevista dalla norma non richiede, di per sé, l’indicazione del contenuto delle informazioni somministrate; la sottoscrizione della segnalazione fa presumere assolto l’obbligo informativo, ma non prova in via definitiva l’adempimento se il cliente alleghi specificamente le informazioni omesse.
art. 380-bis c.p.c.
Norma richiamata nel procedimento camerale e nella proposta del consigliere delegato.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Richiamato per la condanna al pagamento di ulteriori somme a titolo sanzionatorio conseguenti alla soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha introdotto l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel contenzioso tra investitore e intermediario finanziario, l’onere di allegazione incombe innanzitutto sul cliente: chi deduce la violazione degli obblighi informativi deve indicare in modo specifico quali informazioni siano state omesse, non essendo sufficiente una contestazione generica della scarsa chiarezza o completezza dell’informativa.
- La sottoscrizione da parte del cliente della segnalazione di inadeguatezza dell’operazione fa presumere l’assolvimento dell’obbligo informativo da parte dell’intermediario; tuttavia, se l’investitore allega specificamente quali informazioni mancavano, la banca deve provare, con ogni mezzo, di averle effettivamente rese oppure che non fossero dovute.
- La valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito non è, di regola, sindacabile in cassazione come mera rivalutazione del fatto, salvo il vizio nei limiti consentiti dal n. 5 dell’art. 360 c.p.c.; non è quindi possibile chiedere alla Corte di cassazione una nuova lettura delle prove documentali.
- L’omesso esame di un fatto decisivo non è configurabile quando la doglianza si risolve nella contestazione della sufficienza o della forza persuasiva della prova documentale, se il fatto storico asseritamente trascurato risulta comunque affrontato dal giudice di merito.
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