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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16491/2023 del 09/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di rettifica in materia doganale con cui l'Amministrazione recuperava maggiori dazio e IVA, dopo aver riclassificato ex post la merce importata da una società che operava come rappresentante doganale indiretto e dichiarante delle operazioni di importazione. La merce era stata inizialmente dichiarata come proveniente dalla Malesia e classificata in una certa voce tariffaria, ma a seguito di controlli e dell'esito OLAF veniva ritenuta di origine cinese e ricondotta a una diversa voce tariffaria. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente ritenendo violato il contraddittorio; la Commissione tributaria regionale aveva confermato, affermando l'applicabilità delle garanzie dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000 e rilevando che l'Ufficio non avesse rispettato il termine fra p.v.c. e avviso di accertamento, senza una valida giustificazione dell'urgenza. L'Agenzia ricorreva per cassazione denunciando violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000 e dell'art. 11 d.lgs. 374/1990, sostenendo che: a) si trattava di controllo documentale a tavolino e non di accesso/verifica nei locali, quindi lo Statuto del contribuente non era applicabile; b) in materia doganale opera lo ius speciale dell'art. 11 d.lgs. 374/1990; c) il contraddittorio non risultava leso, poiché l'Ufficio aveva ricevuto solo il 20 maggio 2014 l'esito OLAF e aveva notificato il p.v.c. il 26 maggio 2014 e l'avviso il 27 maggio 2014, sicché l'urgenza era concretamente giustificata.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha chiarito che l'art. 12, comma 7, L. 212/2000 non si applica alle revisioni doganali svolte senza accesso nei locali dell'impresa, perché in tale ambito opera la disciplina speciale dell'art. 11 d.lgs. 374/1990, che assicura il contraddittorio con modalità proprie. Ha inoltre ritenuto erronea la decisione di merito nella parte in cui aveva reputato ingiustificato il mancato rispetto del termine, poiché dagli atti emergeva che l'Ufficio aveva acquisito l'esito OLAF solo pochi giorni prima della notifica degli atti e dunque aveva dimostrato una concreta circostanza di fatto idonea a giustificare la tempistica seguita. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, L. 212/2000

    non si applica agli avvisi di rettifica emanati in esito a revisioni doganali svolte senza accesso nei locali dell'impresa; la sua disciplina riguarda accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali del contribuente

  • art. 11 d.lgs. 374/1990

    commi 4 bis e 5; testo anteriore alla modifica del 2012

    costituisce lo ius speciale in materia doganale; disciplina il contraddittorio endoprocedimentale nelle revisioni doganali e, nella versione applicabile al caso, prevede una forma anticipata di partecipazione dell'operatore prima della notifica dell'avviso

  • art. 76, paragrafo 1, lett. c, Regolamento CEE n. 2913/92

    art. 76, paragrafo 1, lett. c

    richiamato solo per descrivere il contesto della procedura di domiciliazione delle operazioni di importazione

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata a fondamento del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge

Massime di principio

  • In materia di revisione doganale, il contraddittorio endoprocedimentale è disciplinato da una normativa speciale che prevale sulla disciplina generale dello Statuto del contribuente quando non vi siano accessi, ispezioni o verifiche nei locali dell'impresa.
  • L'art. 12, comma 7, L. 212/2000 opera solo nelle ipotesi tipiche di accesso, ispezione o verifica svolte nei locali del contribuente; non è estensibile ai controlli documentali a tavolino o alle revisioni doganali basate su atti acquisiti aliunde.
  • Nel procedimento doganale, la violazione delle regole sul contraddittorio rileva solo se incide concretamente sul diritto di difesa del contribuente e sul contenuto finale dell'atto impugnato.
  • L'urgenza che giustifica la rapida emissione dell'avviso di rettifica deve essere valutata in concreto; la prova che l'Amministrazione abbia acquisito solo poco prima gli elementi decisivi dell'accertamento può escludere l'illegittimità della sequenza procedimentale.
  • Quando il giudice di merito applica una disciplina generale al posto della disciplina speciale di settore, incorre in errore di diritto censurabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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