Cassazione Penale, Sentenza n. 12822/2023 del 28/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Torino che aveva rigettato l'opposizione all'individuazione del profitto oggetto di confisca per equivalente riconducibile a reato ex art. 10 D.Lgs. 74/2000. Deduceva vizio di violazione di legge e carenza di motivazione, sostenendo che, poiché la confisca per equivalente è atto ancora da compiersi, avrebbe dovuto trovare applicazione la nuova disciplina introdotta dall'art. 578‑bis c.p.p. (norma sui casi di estinzione per prescrizione intervenuta in sede di impugnazione), e pertanto il giudizio del Tribunale sarebbe errato
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il motivo di carenza di motivazione, rilevando che il Tribunale aveva fornito motivazione espressa e che il ricorrente si limitava a dissentire dai contenuti. Quanto alla presunta violazione di legge con riferimento all'art. 578‑bis c.p.p., la Corte ha condiviso il ragionamento del giudice dell'esecuzione: l'art. 578‑bis riguarda il caso specifico in cui il reato si estingue per prescrizione nel corso del giudizio di impugnazione e la Corte di appello o la Cassazione devono comunque decidere sull'impugnazione solo agli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità. Nel caso di specie invece era intervenuta sentenza di condanna divenuta irrevocabile con confisca già disposta e senza maturazione della prescrizione; quindi la norma non era applicabile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare, in via equitativa, euro tremila alla Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e in riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000)
Norme richiamate
art. 667 c.p.p., comma 5
Norma che disciplina l'intervento del giudice dell'esecuzione su istanza di parte; qui richiamata per giustificare il sindacato esercitato dal tribunale in funzione di giudice dell'esecuzione
art. 578‑bis c.p.p.
Secondo la Corte, la norma è applicabile al caso peculiare in cui, intervenuta l'estinzione del reato per prescrizione nel corso del giudizio di impugnazione, l'organo di impugnazione decide comunque sull'impugnazione esclusivamente agli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità. Non è applicabile quando è già intervenuta sentenza di condanna irrevocabile con confisca e non si è verificata prescrizione nel corso del giudizio
art. 10 D.Lgs. 74/2000
Riferimento al reato fiscale per il quale era intervenuta la condanna; la confisca oggetto della controversia è collegata a tale condanna
art. 616 c.p.p.
Norma che consente di condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per gravare il ricorrente delle spese e del contributo alla Cassa delle Ammende
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in punto di criteri e limiti per l'imposizione di sanzioni pecuniarie (qui valutata ai fini dell'equa determinazione della somma dovuta alla Cassa delle Ammende)
Massime di principio
- L'art. 578‑bis c.p.p. si applica in via eccezionale solo quando la prescrizione del reato interviene nel corso del giudizio di impugnazione e la Corte è chiamata a decidere sull'impugnazione esclusivamente ai fini della confisca; non è applicabile per mutamenti normativi quando è già intervenuta condanna irrevocabile con confisca definitiva
- La confisca disposta con sentenza irrevocabile non può essere rimessa in discussione invocando automaticamente nuovi profili procedurali introdotti successivamente, a meno che non ricorrano le specifiche condizioni previste dalla norma nuova
- Le doglianze di carenza di motivazione in sede di cassazione richiedono specificità: il semplice dissenso del ricorrente dai contenuti motivazionali non integra il vizio, occorre mostrare l'effettiva insufficienza o illogicità della motivazione
- Il rigetto di un ricorso per inammissibilità può comportare l'onere delle spese processuali e, nei casi previsti, un contributo alla Cassa delle Ammende determinato in via equitativa, salvo che il ricorrente non abbia agito con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
- Nel contestare la retroattività o l'applicazione di nuove norme processuali è necessario argomentare chiaramente il nesso temporale e fattuale tra la nuova disciplina e l'atto processuale ancora pendente, evidenziando perché le condizioni previste dalla nuova norma ricorrano nel caso concreto
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