Ordinanza n. 1849/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Della comunicazione di rigetto, espressa a mezzo e-mail alla ricorrente, recante la data del 18 dicembre 2025, n. Registro Ufficiale 0102102 (allegata al n. 1 della produzione documentale) resa dal Direttore Generale del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con la quale si è così disposto il rigetto della propria pratica di riconoscimento:” Per le motivazioni esposte in premessa, l’attestato formativo dell’istante, sig.ra Garavelli Rina nata il 01/04/1968 a Vercelli (VC) – ITALIA, denominato, in lingua italiana, “Master Europeo en Educación, Especial en Education Infantil y Primaria”, - SPAGNA, rilasciato in data 02/06/2021, non è titolo valido, in Italia, per l’abilitazione all’insegnamento di sostegno in qualità di docente specializzato e pertanto, l’istanza prot. n. 17459 del 05/07/2022, è rigettata”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento in Italia di un titolo formativo conseguito in Spagna ai fini dell'abilitazione all'insegnamento di sostegno
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la comunicazione ministeriale di rigetto della domanda di riconoscimento di un attestato formativo conseguito in Spagna e denominato "Master Europeo en Educación, Especial en Education Infantil y Primaria". L'Amministrazione ha ritenuto che il titolo non fosse valido in Italia per l'abilitazione all'insegnamento di sostegno in qualità di docente specializzato. Il testo dell'ordinanza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti contro il diniego, poiché la decisione cautelare si fonda esclusivamente sulla verifica del periculum in mora.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto insussistente, allo stato, il periculum in mora, inteso come pericolo imminente di un pregiudizio grave e irreparabile, poiché la ricorrente non aveva provato di essere titolare di un contratto di insegnamento. In assenza del periculum, il giudice ha ritenuto superfluo esaminare il fumus boni iuris e quindi la fondatezza delle censure rivolte al diniego di riconoscimento del titolo estero. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della tipologia delle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
"domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato"
La tutela cautelare è stata valutata secondo i presupposti dell'art. 55 c.p.a.; il giudice ha escluso il periculum in mora e ha quindi respinto la domanda senza esaminare il fumus boni iuris.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la sospensione di un diniego di riconoscimento di un titolo conseguito all'estero richiede la prova di un pericolo imminente di pregiudizio grave e irreparabile; la mera impugnazione del diniego non è sufficiente.
- Quando il ricorrente non dimostra il periculum in mora, il giudice amministrativo può respingere la domanda cautelare senza procedere all'esame del fumus boni iuris.
- In una controversia sul riconoscimento di un titolo estero ai fini dell'insegnamento, la mancata prova dell'esistenza di un contratto di insegnamento può escludere, allo stato degli atti, l'imminenza e l'irreparabilità del pregiudizio allegato.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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