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Ordinanza

Ordinanza n. 13068/2026 - Roma, Sezione 2

per l’ottemperanza e l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione III Lavoro, n. 6607/2024 emessa e pubblicata il 06/06/2024, nel procedimento R.G.A.C. n. 10349/2023, introdotto dai suddetti ricorrenti contro Roma Capitale, per il pagamento delle spettanze maturate a titolo di incentivi per funzioni tecniche per diversi appalti, oltre accessori di legge;

Giustizia amministrativa202507726

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha accolto l'istanza del commissario ad acta e ha prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine per l'esecuzione del mandato finalizzato all'attuazione della precedente sentenza di ottemperanza. L'ordinanza dispone la comunicazione alle parti e al commissario presso il Gabinetto della Prefettura di Roma. Non sono indicati ulteriori provvedimenti sulle spese.

TAR Lazio - Roma, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: istanza del commissario ad acta di proroga del termine per l'esecuzione della sentenza di ottemperanza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendenti pubblici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti avevano promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione lavoro, che riconosceva spettanze derivanti da incentivi per funzioni tecniche relativi a diversi appalti. Il TAR aveva già accolto il ricorso con sentenza, ordinando a Roma Capitale di corrispondere ai ricorrenti la complessiva somma di euro 103.152,12, oltre interessi legali e rivalutazione, entro novanta giorni, e aveva nominato il Prefetto di Roma quale commissario ad acta per l'ipotesi di persistente inottemperanza, con facoltà di delega e termine ulteriore di sessanta giorni. Il commissario ad acta delegato ha depositato una relazione sulle attività espletate e ha chiesto una congrua proroga del termine assegnato, motivandola in relazione alle esigenze operative necessarie per completare il mandato commissariale.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza costituisce lo strumento processuale per ottenere l'esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.

  • art. 114 c.p.a.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare un commissario ad acta, disciplinandone il mandato e prorogandone il termine quando ciò sia necessario per completare l'esecuzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il commissario ad acta documenta le attività già svolte e motiva l'impossibilità o la difficoltà di completare il mandato entro il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può concedere una proroga congrua del termine per l'esecuzione.
  • La proroga del termine assegnato al commissario ad acta può essere disposta fino a una data determinata, in funzione del completamento delle attività necessarie a dare concreta esecuzione al giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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