Ordinanza n. 13068/2026 - Roma, Sezione 2
per l’ottemperanza e l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione III Lavoro, n. 6607/2024 emessa e pubblicata il 06/06/2024, nel procedimento R.G.A.C. n. 10349/2023, introdotto dai suddetti ricorrenti contro Roma Capitale, per il pagamento delle spettanze maturate a titolo di incentivi per funzioni tecniche per diversi appalti, oltre accessori di legge;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha accolto l'istanza del commissario ad acta e ha prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine per l'esecuzione del mandato finalizzato all'attuazione della precedente sentenza di ottemperanza. L'ordinanza dispone la comunicazione alle parti e al commissario presso il Gabinetto della Prefettura di Roma. Non sono indicati ulteriori provvedimenti sulle spese.
Atto impugnato: istanza del commissario ad acta di proroga del termine per l'esecuzione della sentenza di ottemperanza
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendenti pubblici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti avevano promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione lavoro, che riconosceva spettanze derivanti da incentivi per funzioni tecniche relativi a diversi appalti. Il TAR aveva già accolto il ricorso con sentenza, ordinando a Roma Capitale di corrispondere ai ricorrenti la complessiva somma di euro 103.152,12, oltre interessi legali e rivalutazione, entro novanta giorni, e aveva nominato il Prefetto di Roma quale commissario ad acta per l'ipotesi di persistente inottemperanza, con facoltà di delega e termine ulteriore di sessanta giorni. Il commissario ad acta delegato ha depositato una relazione sulle attività espletate e ha chiesto una congrua proroga del termine assegnato, motivandola in relazione alle esigenze operative necessarie per completare il mandato commissariale.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza costituisce lo strumento processuale per ottenere l'esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.
art. 114 c.p.a.
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare un commissario ad acta, disciplinandone il mandato e prorogandone il termine quando ciò sia necessario per completare l'esecuzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il commissario ad acta documenta le attività già svolte e motiva l'impossibilità o la difficoltà di completare il mandato entro il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può concedere una proroga congrua del termine per l'esecuzione.
- La proroga del termine assegnato al commissario ad acta può essere disposta fino a una data determinata, in funzione del completamento delle attività necessarie a dare concreta esecuzione al giudicato.
Come è indicizzato
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