Corte di giustizia, Ordinanza C-199/20
Order of the Vice-President of the Court (Chamber determining whether appeals may proceed) of 3 September 2020. — Gamma-A SIA v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – Community design – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court – Request failing to demonstrate a significant issue with respect to the unity, consistency or development of EU law – Appeal not allowed to proceed. — Case C-199/20 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in composizione competente a decidere se l’impugnazione possa essere esaminata, ha respinto la richiesta di Gamma-A SIA relativa a un ricorso in materia di disegno comunitario. Ha ritenuto che il ricorrente non avesse indicato con sufficiente precisione i motivi di ricorso né spiegato in modo dettagliato perché le questioni sollevate fossero significative per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. La Corte ha inoltre osservato che le censure miravano in sostanza a contestare una valutazione fattuale del Tribunale sull’impressione complessiva del disegno, profilo che non può di per sé giustificare l’ammissione del ricorso.
Ricorso per cassazione in materia di disegno comunitario: mancata dimostrazione di una questione significativa ai fini dell’unità, coerenza o sviluppo del diritto dell’Unione e quindi mancata ammissione dell’impugnazione
La questione giuridica
Se il ricorso proposto avverso la sentenza del Tribunale in materia di disegno comunitario dovesse essere ammesso a procedere ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto della Corte, in quanto solleverebbe una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione; in particolare, se il ricorrente avesse identificato con sufficiente precisione i motivi di ricorso, l’errore di diritto dedotto e l’effettiva rilevanza sistemica delle questioni prospettate.
Principio di diritto
Ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto e degli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura, un ricorso contro una decisione del Tribunale in materia di disegni comunitari è ammesso a procedere solo se il ricorrente dimostra in modo chiaro, preciso e dettagliato che esso solleva una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Non basta allegare genericamente che il Tribunale avrebbe errato nella valutazione dei fatti o che la questione sarebbe nuova: occorre identificare i motivi di ricorso, la norma o giurisprudenza asseritamente violata, l’errore di diritto e la sua rilevanza sistemica. In mancanza di tale dimostrazione, l’impugnazione non è ammessa a procedere.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 170a del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 170b del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte
- Regolamento (CE) n. 6/2002
Ricorso in materia di disegno comunitario: mancata ammissione dell’impugnazione
Si tratta di un’ordinanza resa dalla Corte di giustizia nella fase preliminare di filtro dell’impugnazione, prevista per talune controversie decise dal Tribunale in materia di decisioni di commissioni di ricorso dell’EUIPO. Il contenzioso riguarda la validità di un disegno per imballaggi alimentari e la verifica se il ricorso di Gamma-A SIA presentasse una questione sufficientemente rilevante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
Fatti e procedimento
Gamma-A SIA aveva impugnato dinanzi al Tribunale la decisione della Terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 25 marzo 2019, adottata in un procedimento di nullità promosso dall’interveniente. Il Tribunale, con sentenza del 12 marzo 2020, aveva respinto il ricorso di annullamento di Gamma-A (causa T-352/19, Packaging for foodstuffs). Contro tale sentenza Gamma-A ha proposto ricorso per cassazione alla Corte.
Quadro normativo applicabile
La Corte richiama il meccanismo di filtro introdotto dall’articolo 58a, primo e terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile ai ricorsi contro decisioni del Tribunale riguardanti decisioni di commissioni di ricorso indipendenti dell’EUIPO. Richiama inoltre:
- l’articolo 170a, paragrafo 1, del regolamento di procedura, che impone al ricorrente di allegare una domanda di ammissione dell’impugnazione;
- l’articolo 170b, paragrafi 1 e 3, che disciplina la decisione con ordinanza motivata;
- l’articolo 137, applicabile alle spese in via di rinvio tramite l’articolo 184, paragrafo 1.
Argomentazioni del ricorrente
Gamma-A sosteneva che il ricorso dovesse essere ammesso perché le censure riguardavano fatti non ancora esaminati o valutati nella giurisprudenza e perché la Corte non si era ancora pronunciata, secondo la sua prospettazione, su alcuni profili del disegno comunitario, in particolare:
- la valutazione della mancanza di carattere individuale del disegno rispetto a un disegno anteriore;
- il modo in cui deve essere apprezzata l’impressione globale sull’utente informato;
- la valutazione complessiva delle prove. Secondo la ricorrente, la conclusione del Tribunale secondo cui il disegno contestato produceva un’impressione di "déjà vu" rispetto a quello anteriore, per la riproduzione delle medesime caratteristiche esteriori, sarebbe errata e potrebbe restringere indebitamente i diritti conferiti dal regolamento n. 6/2002 ai titolari di disegni.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda innanzitutto che incombe al ricorrente dimostrare che le questioni sollevate dal ricorso siano significative per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. In base alla disciplina dell’articolo 58a e agli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura, la domanda di ammissione deve contenere tutti gli elementi necessari per consentire alla Corte di statuire: occorre indicare chiaramente i motivi di ricorso, la questione giuridica sollevata da ciascun motivo, la rilevanza sistemica di tale questione e le ragioni specifiche di tale rilevanza.
La Corte sottolinea che non è sufficiente affermare in modo generico che si tratti di questioni nuove o non ancora affrontate in giurisprudenza. Anche la novità, di per sé, non prova la rilevanza per l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione: il ricorrente deve spiegare perché tale novità incida in modo concreto su quei valori.
Nel caso di specie, la Corte rileva che Gamma-A non aveva:
- individuato i motivi di ricorso né formulato con precisione le questioni di diritto ad essi collegate;
- indicato le norme di diritto dell’Unione o la giurisprudenza asseritamente violate;
- descritto in modo adeguato l’errore di diritto imputato al Tribunale, limitandosi a sostenere che l’apprezzamento sull’effetto di "déjà vu" era errato.
Inoltre, la Corte osserva che le doglianze riguardavano in sostanza una valutazione fattuale dell’individualità del disegno, ossia l’apprezzamento dell’impressione complessiva prodotta sull’utente informato rispetto al corpus dei disegni anteriori. Un simile errore di valutazione dei fatti non può, secondo la giurisprudenza richiamata, costituire di per sé una questione significativa ai fini dell’ammissione del ricorso.
Decisione e spese
La Corte respinge la domanda di ammissione dell’impugnazione: il ricorso non è autorizzato a procedere. Quanto alle spese, poiché l’ordinanza è stata adottata prima della notifica alle altre parti, Gamma-A SIA è condannata a sopportare le proprie spese.
Principio ricavabile
La pronuncia conferma che il filtro dell’articolo 58a dello Statuto richiede un onere argomentativo rigoroso: il ricorrente deve dimostrare, con precisione e dettaglio, che il ricorso solleva una questione di diritto realmente rilevante per il sistema del diritto UE. Le contestazioni dirette contro la valutazione fattuale del Tribunale, anche se presentate come questioni nuove o di principio, non sono sufficienti per ottenere l’ammissione dell’impugnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 3 set 2020Corte di giustizia, Ordinanza C-265/17
- Sentenza · 3 set 2020Corte di giustizia, Sentenza C-21/19
- Sentenza · 3 set 2020Corte di giustizia, Sentenza C-84/19
- Sentenza · 3 set 2020Corte di giustizia, Sentenza C-186/19
- Sentenza · 3 set 2020Corte di giustizia, Sentenza C-356/19
- Sentenza · 3 set 2020Corte di giustizia, Sentenza C-503/19
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →