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Sentenza

Sentenza n. 919/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501464

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, con esclusione del rilascio di un permesso ad altro titolo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la nuova revoca del permesso di soggiorno, adottata dalla Questura dopo che una precedente revoca era stata annullata dal TAR per difetto di motivazione e incompletezza dell'istruttoria. Ha dedotto che l'Amministrazione avrebbe fondato il provvedimento essenzialmente sulla condanna penale per reati di maltrattamenti e lesioni in ambito familiare, considerandola automaticamente ostativa, senza una concreta e attuale valutazione della pericolosità sociale. Ha inoltre sostenuto che la Questura non avrebbe adeguatamente valorizzato la circostanza che si trattava di un'unica condanna, la sospensione condizionale della pena, il percorso intrapreso presso un centro per uomini maltrattanti e il SERD, i vincoli familiari, la durata del soggiorno in Italia e l'attività lavorativa svolta. La controversia riguardava anche la conformità del nuovo provvedimento ai vincoli conformativi derivanti dalla precedente sentenza del TAR.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ribadito che la revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo non può fondarsi sul mero dato della condanna penale, ma richiede un giudizio concreto di pericolosità sociale, accompagnato dalla valutazione della durata del soggiorno e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero. Nel caso concreto, tuttavia, ha ritenuto che la Questura avesse riesercitato il potere in conformità alle indicazioni della precedente sentenza, svolgendo una valutazione complessiva e adeguatamente motivata. L'Amministrazione aveva considerato non solo la condanna per reiterati e gravi maltrattamenti fisici e psicologici della moglie, commessi anche alla presenza dei figli minori, ma anche il precedente ammonimento del Questore, la non occasionalità delle condotte, la loro gravità e il disvalore sociale, nonché gli effetti della violenza assistita sui figli. La motivazione aveva inoltre esaminato la durata del soggiorno, l'ingresso regolare per lavoro, il possesso del titolo di lungo periodo, i legami familiari e l'inserimento lavorativo, spiegando perché tali elementi non fossero prevalenti rispetto alla gravità dei fatti. Il TAR ha escluso che il percorso presso il Centro Trattamento Maltrattanti o il SERD, l'unicità della condanna e la sospensione condizionale della pena imponessero una diversa conclusione. Ha sottolineato l'autonomia della valutazione amministrativa rispetto a quella penale e il fatto che la sospensione condizionale non elimina la gravità oggettiva dei comportamenti. I legami familiari non costituiscono una garanzia assoluta contro la revoca del titolo, soprattutto quando i familiari siano stati vittime delle condotte delittuose; eventuali esigenze eccezionali di tutela dei figli possono essere valutate, ricorrendone i presupposti, tramite l'art. 31, comma 3, TUI. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, commi 4 e 7, d.lgs. 286/1998

    Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato; nel valutare la pericolosità il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.

    La revoca non può essere automatica per la sola esistenza di condanne penali, ma richiede una valutazione concreta e attuale della pericolosità sociale, con ponderazione degli elementi negativi e positivi relativi alla persona e al suo radicamento in Italia.

  • art. 9, comma 9, d.lgs. 286/1998

    La Questura ha escluso anche il rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo in ragione della valutazione negativa complessiva della posizione dello straniero.

  • art. 31, comma 3, d.lgs. 286/1998

    Le esigenze di tutela dei figli minori possono trovare considerazione, ove ne ricorrano i presupposti, attraverso lo speciale istituto previsto dalla disposizione, senza eliminare la competenza amministrativa a valutare la pericolosità dello straniero.

  • art. 7 l. 241/1990

    La Questura ha comunicato l'avvio del procedimento di revoca e ha consentito la presentazione di memorie difensive.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    In sede cautelare il Consiglio di Stato ha disposto la sollecita fissazione dell'udienza di merito, ritenendo necessaria una più approfondita valutazione della controversia.

  • art. 18-bis l. 119/2013

    La Questura lo ha richiamato quale espressione della particolare rilevanza attribuita dall'ordinamento ai reati di violenza domestica e familiare ai fini dell'ostatività al soggiorno e dell'espulsione.

  • art. 8 l. 69/2009

    La disposizione è stata richiamata quale base dell'ammonimento del Questore per episodi di violenza domestica, elemento valorizzabile nella valutazione della pericolosità.

  • art. 1 l. 1423/1956, come sostituita dal d.lgs. 159/2011

    La Questura ha richiamato la disposizione in relazione alla possibilità di desumere dai gravi delitti commessi l'appartenenza dello straniero alle categorie di soggetti potenzialmente destinatari di misure di prevenzione personali.

  • artt. 572, 582, 576 n. 5 e 585 c.p.

    Le condotte oggetto della condanna penale, consistenti in reiterati maltrattamenti e lesioni commessi in ambito familiare e alla presenza dei figli minori, sono state considerate elementi concreti e attuali della pericolosità sociale.

Massime di principio

  • La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere adottata in via automatica per la sola esistenza di una condanna penale: l'Amministrazione deve formulare un giudizio concreto e attuale di pericolosità sociale, motivato sulla base della gravità e della valenza sintomatica delle condotte.
  • Nel valutare la pericolosità dello straniero titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, l'Amministrazione deve considerare anche la durata del soggiorno e l'inserimento sociale, familiare e lavorativo, effettuando una ponderazione complessiva degli elementi favorevoli e sfavorevoli.
  • Il vincolo conformativo derivante dall'annullamento di una precedente revoca per difetto di motivazione impone all'Amministrazione, nel riesercizio del potere, di svolgere l'istruttoria e di esaminare gli elementi indicati dal giudice; non impedisce tuttavia l'adozione di un nuovo provvedimento sfavorevole quando tali elementi siano concretamente valutati e la motivazione risulti adeguata.
  • La gravità, reiterazione e particolare offensività di condotte di maltrattamento e violenza commesse nell'ambito familiare, anche alla presenza di figli minori, può prevalere sugli elementi di radicamento in Italia e integrare un elemento attuale e concreto di pericolosità sociale.
  • La sospensione condizionale della pena, l'esistenza di una sola condanna o la partecipazione a percorsi di recupero non vincolano l'Amministrazione e non fanno venir meno la possibilità di valorizzare la gravità oggettiva delle condotte ai fini della revoca del titolo di soggiorno.
  • La presenza di familiari sul territorio nazionale non costituisce una garanzia assoluta contro la revoca del permesso di soggiorno; le esigenze dei figli minori possono prevalere solo in situazioni peculiari e mediante gli strumenti specificamente previsti dall'ordinamento.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penaliLegami familiari e radicamento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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