Cassazione Penale, Sentenza n. 552/2025 del 08/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Nullità del processo per celebrazione in assenza dell'imputato detenuto per altra causa. Il ricorrente censura la decisione che ritiene efficace nel tempo la "rinuncia a comparire" formulata dal detenuto: secondo il ricorrente tale rinuncia dovrebbe operare solo per l'udienza per la quale viene resa e non per le successive, e in caso di assenza dovuta a legittimo impedimento il giudice nel processo ordinario dovrebbe disporre d'ufficio il rinvio senza che sia necessaria una richiesta difensiva.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha confermato l'orientamento consolidato secondo cui la rinuncia a comparire dell'imputato detenuto produce effetti non solo per l'udienza in cui è formulata ma anche per quelle successive fino a revoca espressa; è onere dell'imputato manifestare la volontà di revocare la rinuncia. Conseguentemente, rigetto del motivo e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Codice penale
Art. 56 richiamato in relazione al concorso di persone nel reato; art. 624 invocato come norma che define il reato di furto a cui è stata ascritta la condotta (sottrazione di beni dall'esercizio commerciale).
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 4, Sentenza n. 27974 del 26/03/2014; Sez. 6, Sentenza n. 36708 del 22/07/2015; Sez. 4, n. 50444 del 10/12/2019
La giurisprudenza richiamata stabilisce che la rinuncia a comparire da parte dell'imputato detenuto produce effetti anche per le udienze successive, fino a revoca espressa, e che l'imputato ha l'onere di chiarire e manifestare la volontà di essere nuovamente presente.
Massime di principio
- La rinuncia a comparire formulata dall'imputato detenuto è efficace anche per le udienze successive, fino a quando l'imputato non revoca espressamente tale rinuncia.
- È responsabilità dell'imputato detenuto manifestare chiaramente la volontà di essere tradotto in udienza per revocare la precedente rinuncia; in assenza di tale manifestazione, il difensore rappresenta l'imputato.
- Se l'assenza è dovuta a un legittimo impedimento non automaticamente provato, il giudice del processo ordinario può e talvolta deve valutare la necessità di disporre il rinvio; tuttavia ciò non annulla l'efficacia di una rinuncia espressa e non revocata.
- In ricorsi per cassazione fondati esclusivamente su censure relative all'assenza del detenuto occorre comprovare che non vi sia stata una rinuncia valida e che l'assenza non sia imputabile alla volontà dell'imputato; altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile.
- Nel processo penale la tutela della presenza dell'imputato si bilancia con la possibilità di autodeterminazione (rinuncia) e con l'efficacia della rappresentanza difensiva quando la rinuncia è valida e non revocata.
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