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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 552/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Nullità del processo per celebrazione in assenza dell'imputato detenuto per altra causa. Il ricorrente censura la decisione che ritiene efficace nel tempo la "rinuncia a comparire" formulata dal detenuto: secondo il ricorrente tale rinuncia dovrebbe operare solo per l'udienza per la quale viene resa e non per le successive, e in caso di assenza dovuta a legittimo impedimento il giudice nel processo ordinario dovrebbe disporre d'ufficio il rinvio senza che sia necessaria una richiesta difensiva.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha confermato l'orientamento consolidato secondo cui la rinuncia a comparire dell'imputato detenuto produce effetti non solo per l'udienza in cui è formulata ma anche per quelle successive fino a revoca espressa; è onere dell'imputato manifestare la volontà di revocare la rinuncia. Conseguentemente, rigetto del motivo e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Codice penale

    Art. 56 richiamato in relazione al concorso di persone nel reato; art. 624 invocato come norma che define il reato di furto a cui è stata ascritta la condotta (sottrazione di beni dall'esercizio commerciale).

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. 4, Sentenza n. 27974 del 26/03/2014; Sez. 6, Sentenza n. 36708 del 22/07/2015; Sez. 4, n. 50444 del 10/12/2019

    La giurisprudenza richiamata stabilisce che la rinuncia a comparire da parte dell'imputato detenuto produce effetti anche per le udienze successive, fino a revoca espressa, e che l'imputato ha l'onere di chiarire e manifestare la volontà di essere nuovamente presente.

Massime di principio

  • La rinuncia a comparire formulata dall'imputato detenuto è efficace anche per le udienze successive, fino a quando l'imputato non revoca espressamente tale rinuncia.
  • È responsabilità dell'imputato detenuto manifestare chiaramente la volontà di essere tradotto in udienza per revocare la precedente rinuncia; in assenza di tale manifestazione, il difensore rappresenta l'imputato.
  • Se l'assenza è dovuta a un legittimo impedimento non automaticamente provato, il giudice del processo ordinario può e talvolta deve valutare la necessità di disporre il rinvio; tuttavia ciò non annulla l'efficacia di una rinuncia espressa e non revocata.
  • In ricorsi per cassazione fondati esclusivamente su censure relative all'assenza del detenuto occorre comprovare che non vi sia stata una rinuncia valida e che l'assenza non sia imputabile alla volontà dell'imputato; altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile.
  • Nel processo penale la tutela della presenza dell'imputato si bilancia con la possibilità di autodeterminazione (rinuncia) e con l'efficacia della rappresentanza difensiva quando la rinuncia è valida e non revocata.

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