Cassazione Penale, Sentenza n. 15628/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza del tribunale di Lecce che li aveva condannati per la detenzione, ai fini di vendita, di alimenti in cattivo stato di conservazione (art. 5 lett. ID) e art. 6 L. 283/1962). In cassazione sollevavano un unico motivo comune deducendo vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p. e contestavano la mancata concessione dei benefici di legge, in particolare della sospensione condizionale della pena e della non menzione, senza però specificare in primo grado né in sede di impugnazione elementi di fatto e diritto idonei a giustificare tali concessioni; richiamavano genericamente precedenti penali definiti "datati" e "irrilevanti".
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza procedendo alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e alla misura equitativa di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. La Corte ha ritenuto che la richiesta dei benefici di legge fosse del tutto generica e non supportata da allegazioni puntuali in fatto e diritto tali da imporre al giudice d'appello di concedere d'ufficio la sospensione condizionale della pena o di motivare sul punto; per tale ragione il motivo di ricorso non poteva retto e l'atto è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
Legge 30 aprile 1962 n. 283
art. 5 lett. ID) e art. 6
Fondamento della condanna: la detenzione, in vista della vendita, di alimenti in cattivo stato di conservazione integra la fattispecie prevista dalla L. 283/1962; la Corte ha confermato la condanna sotto tale profilo.
Codice di procedura penale
art. 606 comma 1 lett. b) ed e); art. 616
Art. 606 c.p.p.: specifica i motivi di ricorso per cassazione richiamati dai ricorrenti; la Corte ha ritenuto i motivi infondati per mancanza di specificità. Art. 616 c.p.p.: applicato per l'onere alle spese processuali a carico dei ricorrenti per inammissibilità.
Sentenza della Corte Costituzionale
Richiamata in relazione al parametro per l'applicazione della sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende: la Corte ha ritenuto che non sussista colpa grave nella determinazione della inammissibilità e ha comunque disposto il versamento equitativo di euro 3.000.
Giurisprudenza della Cassazione
Sez. 1 n. 44188 del 20/09/2023 Rv. 285413 - 01
Principio secondo cui il giudice d'appello non è tenuto a concedere d'ufficio la sospensione condizionale della pena né a motivare sul punto se la richiesta dei benefici è generica e priva di elementi fattuali che ne giustifichino la concessione.
Massime di principio
- Le richieste di benefici di legge (es. sospensione condizionale della pena, non menzione) devono essere formulate con specificità sia in primo grado sia in sede di impugnazione: richieste generiche possono rendere inammissibile o infondato il gravame.
- In appello e in cassazione il giudice non è obbligato a concedere d'ufficio benefici non espressamente e adeguatamente motivati dalle parti; l'assenza di allegazioni fattuali e giuridiche impedisce l'accoglimento automatico.
- Per ottenere la sospensione condizionale della pena o la non menzione è necessario indicare elementi concreti (circostanze personali, precedenti rilevanti, eventuali misure riparatorie) che giustifichino l'applicazione del beneficio.
- La genericità delle deduzioni difensive relative ai precedenti penali (es. definirli semplicemente "datati" o "irrilevanti") non sostituisce la necessaria dimostrazione e può essere disregarded dalla Corte.
- In caso di inammissibilità manifestamente fondata, la Corte può condannare i ricorrenti alle spese processuali e disporre un versamento alla Cassa delle Ammende, valutando l'eventuale responsabilità nella determinazione della inammissibilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15615/2024 del 16/04/2024
- Sentenza penale · 16 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15616/2024 del 16/04/2024
- Sentenza penale · 16 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15617/2024 del 16/04/2024
- Sentenza penale · 16 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15622/2024 del 16/04/2024
- Sentenza penale · 16 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15623/2024 del 16/04/2024
- Sentenza penale · 16 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15624/2024 del 16/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →