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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27817/2024 del 28/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fideiussori)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di due garanti, obbligati in solido con altri fideiussori per il debito di una società verso la banca, relativo al saldo di conti correnti della debitrice principale. L’opposizione al decreto era stata respinta in primo grado, anche con rigetto dell’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. In appello i garanti avevano riproposto la decadenza e, alla prima udienza, avevano eccepito la nullità delle fideiussioni perché conformi allo schema ABI censurato dalla Banca d’Italia e dall’Autorità Garante, deducendo violazione della normativa antitrust; in comparsa conclusionale avevano anche prospettato nullità per difetto di causa, non meritevolezza ex art. 1322 c.c. e violazione della disciplina consumeristica. La società cessionaria del credito, costituitasi in cassazione, ha proposto ricorso incidentale sostenendo che in appello la deduzione di nullità antitrust fosse tardiva e che la documentazione depositata a supporto fosse inutilizzabile per tardività e per violazione delle preclusioni. I garanti hanno proposto cinque motivi di ricorso principale: 1) violazione dell’onere della prova, per avere la Corte d’appello richiesto la prova non solo dell’intesa anticoncorrenziale ma anche dell’uniforme applicazione della clausola; 2) violazione delle norme sulla nullità e dell’art. 2697 c.c., per avere richiesto la prova del danno; 3) violazione degli artt. 1418 e 1419 c.c. per avere ritenuto la nullità solo parziale; 4) omessa pronuncia sulla censura relativa all’art. 1957 c.c.; 5) omessa pronuncia sulle ulteriori ragioni di nullità invocate ex art. 1322 c.c. e Codice del consumo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso incidentale della società cessionaria, ritenendo tardiva e inutilizzabile la documentazione prodotta in appello dai garanti a sostegno della nullità antitrust, perché i fatti costitutivi della dedotta nullità avrebbero dovuto essere tempestivamente allegati e documentati già in primo grado. Ha affermato che il rilievo officioso della nullità è possibile anche in appello, ma solo nei limiti della valutazione in iure di fatti già ritualmente acquisiti al processo; non è invece consentito introdurre tardivamente nuovi fatti e documenti per riattivare una fase istruttoria ormai preclusa. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione per nuovo esame. I primi quattro motivi del ricorso principale sono stati dichiarati assorbiti; il quinto è stato rigettato perché, quanto alla disciplina consumeristica, i fideiussori non potevano qualificarsi consumatori, avendo garantito debiti della società in funzione della loro partecipazione e attività imprenditoriale; quanto alla meritevolezza ex art. 1322 c.c., la Corte ha ricordato che il giudizio riguarda il risultato pratico perseguito dal contratto e non la sola liceità astratta del patto.

Norme richiamate

  • art. 1957 c.c.

    La censura relativa alla decadenza del creditore dalla garanzia era stata proposta, ma nel giudizio di legittimità è rimasta assorbita per l'accoglimento del ricorso incidentale e il rinvio.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti e nel ricorso incidentale in tema di riparto dell’onere probatorio; la Corte ha precisato che i fatti costitutivi della nullità dovevano essere tempestivamente allegati e documentati dalla parte che la invocava.

  • art. 7 del d.lgs. n. 3/2017

    Invocato dai ricorrenti a sostegno della censura sulla prova dell’intesa anticoncorrenziale e dell’uniforme applicazione delle clausole.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato per sostenere la nullità delle fideiussioni; la Corte non ha deciso nel merito per effetto dell’assorbimento dei motivi principali.

  • art. 1419 c.c.

    La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite sulla nullità parziale dei contratti di fideiussione "a valle" dell’intesa anticoncorrenziale, limitata alle clausole riproduttive dello schema vietato, salvo diversa volontà delle parti.

  • art. 2 l. n. 287/1990

    Norma antitrust posta a fondamento della dedotta nullità delle fideiussioni conforme allo schema ABI.

  • art. 14 del d.lgs. n. 3/2017

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla violazione delle regole antitrust e alla prova della nullità.

  • art. 1322 c.c.

    La Corte ribadisce che il giudizio di meritevolezza riguarda il risultato pratico perseguito dal contratto, non la mera liceità del patto; il risultato è immeritevole solo se contrario a coscienza civile, economia, buon costume o ordine pubblico.

  • art. 33 Codice del consumo

    La censura è stata ritenuta infondata, poiché i fideiussori non erano consumatori in ragione del collegamento funzionale della garanzia con l’attività imprenditoriale della società garantita.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per denunciare omessa pronuncia, ma le relative censure sono state assorbite o comunque non decisive dopo l'accoglimento del ricorso incidentale.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Invocato per asserita nullità della sentenza per difetto di motivazione/pronuncia; le doglianze sono state assorbite o respinte nei limiti esaminati.

  • art. 345, comma 3, c.p.c.

    La Corte lo applica nel senso che in appello non sono ammesse nuove produzioni documentali, salvo prova dell’impossibilità di produrle prima; la tardiva produzione del provvedimento Banca d’Italia e del parere AGCM è stata ritenuta inutilizzabile.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 1 preleggi

    Richiamato per escludere che i provvedimenti amministrativi delle autorità indipendenti siano fonti del diritto.

  • art. 113 c.p.c.

    La Corte esclude che il provvedimento della Banca d’Italia rientri nel principio iura novit curia.

  • art. 1421 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per contestare la rilevabilità/ammissibilità della nullità, ma la Corte ha distinto il potere officioso del giudice dai limiti preclusivi sulla deduzione dei fatti.

Massime di principio

  • Nei contratti di fideiussione asseritamente conformi allo schema ABI censurato in sede antitrust, il giudice può rilevare d’ufficio la nullità anche in appello, ma solo se i fatti costitutivi del vizio risultano già tempestivamente allegati e documentati nel processo; il potere officioso non consente di superare le preclusioni istruttorie introducendo nuovi fatti o documenti tardivi.
  • La produzione in appello di documenti nuovi a fondamento dell’eccezione di nullità è preclusa dall’art. 345, comma 3, c.p.c., salvo prova dell’impossibilità di produrli prima; provvedimenti di autorità indipendenti non sono fonti del diritto e non possono essere trattati come conoscenza giuridica d’ufficio.
  • La nullità dei contratti di fideiussione collegati a un’intesa anticoncorrenziale, secondo l’indirizzo richiamato, è parziale e colpisce solo le clausole riproduttive dello schema vietato, salvo diversa volontà delle parti desumibile dal contratto o altrimenti provata.
  • Il giudizio di meritevolezza ex art. 1322, comma 2, c.c. non coincide con il giudizio di liceità del contratto: deve riguardare il risultato pratico perseguito dalle parti e si risolve in un giudizio negativo solo se quel risultato contrasta con coscienza civile, economia, buon costume o ordine pubblico.
  • Ai fini dell’applicazione della disciplina consumeristica alla fideiussione, la qualità di consumatore va valutata con riferimento alla persona del garante e alla finalità concreta della garanzia; il fideiussore non è consumatore quando la garanzia è prestata in funzione dell’attività imprenditoriale o societaria cui è collegato.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioniProvePatti parasocialiClausole vessatorie
RamiContrattiProcesso civileCommercialeConsumatori
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

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