Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22981/2023 del 25/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di Tempio Pausania che aveva ritenuto Marras responsabile del reato di minaccia (art. 612 c.p.) nei confronti di Antonella Elisabetta Garau e lo aveva condannato a euro 51 di multa. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: (1) carenza o insufficienza della motivazione e travisamento della prova per omissione, sostenendo che il giudice non avrebbe valutato elementi che dimostrerebbero che la condotta della persona offesa (parcheggio che avrebbe impedito all'imputato di uscire) giustificava l'azione del Marras; (2) errata applicazione della norma penale perché la frase attribuita all'imputato sarebbe una minaccia condizionata non punibile se rivolta a prevenire un'azione illecita della persona offesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e privo di specificità: la sentenza di primo grado conteneva motivazione sufficiente, indicava le prove rilevanti (in particolare la deposizione della persona offesa e le testimonianze sullo spostamento forzato del veicolo) e le dichiarazioni che il difensore lamentava non valutate attenevano a un antecedente motivazionale non decisivo per l'affermazione di responsabilità. Ha ritenuto anche il secondo motivo infondato: non è emerso che la persona offesa avesse posto in essere un'azione illecita che giustificasse una reazione legittima del Marras, e l'azione di rimozione forzata del veicolo (lasciandolo in mezzo alla carreggiata) non costituisce reazione legittima tale da escludere punibilità. Per l'evidente inammissibilità del ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    Disposizione sulla motivazione dei motivi di ricorso in cassazione; utilizzata per inquadrare le censure di vizio motivazionale e travisamento della prova (lett. b) e e)). La Corte ha applicato i criteri di inammissibilità/specificità previsti da questa norma

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Nullità per totale mancanza di motivazione; la Corte ha ritenuto che non ricorresse perché la sentenza di primo grado riportava e valutava elementi di prova rilevanti

  • art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione ai limiti di impugnabilità e alla necessità di specificità dei motivi; la Corte ha ritenuto le censure generiche e non decisive

  • art. 610 cod. pen.

    Indicata dal ricorrente come possibile contestualizzazione della condotta della persona offesa (comportamento persecutorio); la Corte ha osservato che tali elementi, anche se esposti, non risultavano decisivi ai fini dell'accertamento della responsabilità penale del Marras

  • art. 612 cod. pen.

    Norma sul reato di minacce: il giudice di primo grado ha ritenuto integrata la minaccia; la Corte ha confermato che la minaccia condizionata è punibile salvo che sia finalizzata a prevenire un'azione illecita, circostanza non dimostrata nel caso concreto

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Norma processuale menzionata in relazione alla requisitoria scritta presentata dal Sostituto Procuratore Generale: disciplina eccezionale riguardante modalità di svolgimento e interventi in udienza (contestualizzazione procedurale)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o colposo; applicata per infliggere euro 3.000 al ricorrente

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina liberamente la valutazione della prova di merito: le censure di travisamento devono essere specifiche e dimostrare come la valutazione probatoria abbia falsato l'accertamento del fatto; mere elencazioni di testi o affermazioni generiche sono inidonee.
  • La totale mancanza di motivazione è configurabile solo se la decisione è del tutto avulsa dalle risultanze processuali o basata su argomentazioni apodittiche; una sentenza che indica le prove e il loro contenuto non è "priva di motivazione".
  • La categoria della "minaccia condizionata" è punibile salvo che l'autore dimostri che l'intento era esclusivamente di prevenire un'azione illecita della vittima e che la minaccia rappresentava la tempestiva indicazione di una reazione legittima; l'onere probatorio di tale giustificazione grava sulla parte che la invoca.
  • Comportamenti antecedenti della persona offesa riconducibili a motivi o provocazioni possono influire sulla dinamica fattuale, ma non necessariamente escludono la responsabilità dell'agente se la reazione non è giustificata o proporzionata; tali elementi devono essere valutati e resi decisivi nel provvedimento per poter fondare un vizio di motivazione.
  • Ricorsi in cassazione generici o manifestamente infondati possono comportare sanzioni in termini di spese e contributi alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.); è importante valutare la fondatezza e la specificità delle censure prima di proporre impugnazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.