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Sentenza

Sentenza n. 468/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202506603

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso per ottemperanza, liquidando in € 300,00 le spese del giudizio di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante ha impugnato esclusivamente il capo della sentenza del TAR relativo alla liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione di una sentenza della Corte d’Appello di Roma, Sezione Lavoro, concernente il riconoscimento di somme maturate a titolo di anzianità pre-ruolo. Ha dedotto la violazione dell’art. 91 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 2233, comma 2, c.c., nonché del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, sostenendo che la liquidazione di € 300,00 fosse eccessivamente esigua e inferiore ai minimi tariffari. Ha chiesto, in via principale, la liquidazione di € 1.901,00, calcolata per cause di valore fino a € 260.000,00, e, in subordine, di € 3.689,00, calcolata secondo i parametri per cause di valore indeterminabile. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello nei limiti indicati in motivazione e ha riformato parzialmente la sentenza del TAR limitatamente alla quantificazione delle spese. Ha ritenuto eccessivamente esigua la liquidazione di € 300,00 effettuata in primo grado, richiamando numerosi precedenti della Sezione relativi a fattispecie analoghe, nei quali la liquidazione delle spese dei giudizi di ottemperanza era stata ritenuta conforme a legge nella misura forfettaria di € 800,00. Non ha accolto le richieste di liquidazione degli importi superiori pari a € 1.901,00 o € 3.689,00, determinando le spese del giudizio di ottemperanza in € 800,00, oltre spese generali, accessori di legge e refusione del contributo unificato ove versato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del grado d’appello, liquidate in € 300,00, oltre spese generali, accessori e contributo unificato ove versato, anch’esse distratte in favore del difensore. La sentenza di primo grado è stata quindi confermata quanto all’accoglimento dell’ottemperanza e riformata soltanto sul capo relativo alle spese.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato dall’appellante quale parametro per la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese di lite.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    Richiamato dall’appellante in relazione alla necessità che la liquidazione dei compensi professionali rispetti i parametri e il decoro professionale.

  • d.m. n. 55/2014

    Individua i parametri per la liquidazione dei compensi professionali; l’appellante ne ha dedotto la violazione per la liquidazione inferiore ai minimi tariffari.

  • d.m. n. 147/2022

    Modifica i parametri forensi previsti dal d.m. n. 55/2014, richiamati dall’appellante a sostegno della richiesta di una maggiore liquidazione.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    la sentenza deve contenere “la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi”

    Consente al giudice amministrativo di motivare mediante rinvio a precedenti conformi, purché sia assicurata la comprensione della ratio decidendi.

  • art. 74 c.p.a.

    la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme

    Legittima una motivazione sintetica fondata sul richiamo a un precedente conforme, soprattutto nelle sentenze in forma semplificata.

  • art. 3, comma 2, c.p.a.

    Impone il principio di sinteticità degli atti e della decisione, richiamato come criterio per la motivazione mediante rinvio a precedenti.

Massime di principio

  • La liquidazione delle spese di un giudizio di ottemperanza non può ridursi a una somma meramente simbolica o eccessivamente esigua, tale da risultare lesiva del decoro professionale e non coerente con l’attività processuale svolta.
  • Nelle controversie analoghe relative all’ottemperanza di una pronuncia del giudice ordinario, il giudice amministrativo può determinare le spese in via forfettaria, purché la somma liquidata sia congrua e rispettosa dei parametri normativi applicabili.
  • Quando è impugnato esclusivamente il capo della sentenza relativo alle spese di lite, il valore della controversia in appello coincide con quello delle spese legali oggetto di contestazione e può giustificare una liquidazione autonoma e contenuta delle spese del secondo grado.
  • Il giudice amministrativo può motivare la decisione mediante integrale rinvio a precedenti conformi, ai sensi degli artt. 88, comma 2, lett. d), e 74 c.p.a., purché il richiamo consenta di ricostruire la ratio decidendi e il percorso logico della decisione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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