L.R. Campania 12/2004
Modifica dell'articolo 20 della Legge Regionale 7 gennaio 2000, n. 1 e dell'articolo 1 della Legge Regionale 4 luglio 2003, n. 13 e utilizzo del capitolo 5011 - Intervento 5 - del Bilancio del Consiglio Regionale [...]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Campania 15 dicembre 2004, n. 12 modificava le regole sulle vendite straordinarie e promozionali del commercio e prevedeva il riparto integrale di un capitolo del bilancio del Consiglio regionale. È però oggi priva di utilità pratica: l’articolo 1 è stato abrogato nel 2014 e l’articolo 2 nel 2012.
Modifiche a vendite straordinarie e riparto di fondi del Consiglio regionale
Modifiche a vendite straordinarie e riparto di fondi del Consiglio regionale
La legge regionale Campania n. 12 del 2004 interveniva su due materie distinte: la disciplina delle vendite straordinarie/promozionali nel commercio e l’utilizzo di un capitolo del bilancio del Consiglio regionale. Il testo vigente pubblicato risulta oggi integralmente superato per effetto delle successive abrogazioni.
Disciplina delle vendite straordinarie e promozionali
La legge modificava l’articolo 20 della legge regionale Campania 7 gennaio 2000, n. 1, incidendo sulle modalità di controllo e sui limiti temporali delle vendite straordinarie.
In particolare:
- il Comune era tenuto a verificare la veridicità di quanto dichiarato dall’interessato e, in caso di inadempienza, ad applicare le sanzioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
- le vendite straordinarie, con esclusione delle vendite di liquidazione per cessazione dell’attività, non potevano svolgersi nel mese di dicembre né nei quaranta giorni precedenti e successivi alle date ufficiali di inizio e fine delle vendite di fine stagione;
- le disposizioni sulle vendite promozionali venivano riferite al settore extralimentare specializzato.
Questa disciplina aveva quindi carattere settoriale e riguardava specificamente il commercio extralimentare specializzato, con divieti temporali collegati alle campagne di fine stagione e al mese di dicembre.
Utilizzo del capitolo 5011 del bilancio del Consiglio regionale
La legge prevedeva che, a decorrere dal corrente anno, l’importo stanziato sul capitolo 5011 - intervento 5 - del bilancio del Consiglio regionale fosse interamente ripartito secondo i criteri e le modalità stabiliti dall’articolo 3 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 6.
Si trattava dunque di una disposizione finanziaria puntuale, riferita a uno specifico esercizio e al riparto di una risorsa del bilancio consiliare.
Entrata in vigore
La legge era dichiarata urgente ai sensi degli articoli 43 e 45 dello Statuto regionale e entrava in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
Stato di vigenza e utilità attuale
Il testo pubblicato segnala espressamente che:
- l’articolo 1 è stato abrogato dall’articolo 64, comma 1, lettera c), della legge regionale 9 gennaio 2014, n. 1;
- l’articolo 2 è stato abrogato dall’articolo 15, comma 2, della legge regionale 24 dicembre 2012, n. 38.
Ne consegue che la legge non presenta oggi una disciplina vigente utile alla pratica professionale, essendo stata integralmente superata dalle successive abrogazioni.
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