L.R. Campania 13/2004
Promozione e valorizzazione delle università della Campania [...]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina gli strumenti di programmazione e finanziamento con cui la Regione Campania promuove università, ricerca, alta formazione, reti tra atenei e rapporti con il sistema produttivo. Prevede un programma triennale con piani annuali, un comitato di indirizzo e regole di approvazione. Contiene una norma finanziaria per il 2011 relativa al rientro di giovani studiosi all’estero.
Promozione e valorizzazione delle università della Campania
Promozione e valorizzazione delle università della Campania
La legge disciplina gli interventi della Regione Campania per sostenere università, ricerca scientifica, innovazione tecnologica e alta formazione sul territorio regionale. Il modello è fondato su una programmazione triennale, articolata in piani annuali, con coinvolgimento degli organi di coordinamento degli atenei e con misure di finanziamento e valorizzazione dell’offerta universitaria.
Finalità della disciplina
La Regione Campania promuove la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo delle università operanti nel proprio territorio, nel rispetto della normativa europea e statale. L’intervento regionale è orientato a:
- diffusione della cultura umanistica e scientifica, della ricerca e dell’innovazione tecnologica;
- sostegno ai luoghi di produzione e diffusione della conoscenza;
- interazione tra saperi e loro impiego per lo sviluppo economico e sociale e per la qualità della vita;
- rafforzamento di reti di eccellenza e cooperazione scientifica internazionale.
Ambiti di intervento e tipologie di azioni
La Regione interviene per:
- attivare percorsi di alta formazione per giovani e adulti, anche tramite canali di finanziamento dedicati;
- favorire il raccordo tra atenei e sistema produttivo, finanziario e terziario avanzato;
- promuovere la diffusione dell’offerta del sistema universitario campano in Italia e all’estero;
- consolidare la rete degli atenei locali;
- migliorare qualità dei servizi e della didattica, sia frontale sia a distanza;
- sostenere la formazione e l’aggiornamento del personale universitario;
- recuperare, conservare e accrescere raccolte documentali, scientifiche e tecnologiche;
- sostenere interventi per lo sviluppo e il recupero edilizio delle infrastrutture di ricerca e formazione;
- favorire investimenti, anche privati, per strutture residenziali destinate agli studenti universitari;
- sostenere il rientro in Campania di giovani studiosi italiani e stranieri impegnati all’estero per attività didattica e di ricerca.
Sono considerati investimenti per le università anche gli investimenti immateriali connessi a ricerca, orientamento, promozione scientifica, valorizzazione delle risorse umane e soddisfacimento delle esigenze di residenzialità degli studenti, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici o privati dotati di strutture adeguate come mense, spazi studio, biblioteche anche telematiche e spazi socio-culturali.
Strumenti di programmazione
Per conseguire le finalità della legge la Regione si dota di un programma triennale degli interventi, sentito il comitato regionale di coordinamento degli atenei della Campania. Il programma costituisce lo strumento di programmazione e gestione e si articola in piani attuativi annuali.
Le modalità e gli strumenti della programmazione comprendono:
- finanziamento di nuovi organici, nuovi corsi di primo e secondo livello e dottorati di ricerca;
- adeguamento delle risorse delle università, incluse strutture, servizi e personale;
- accordi di programma con ministero, atenei e altri soggetti pubblici o privati;
- partecipazione e sostegno a iniziative cofinanziate dall’Unione europea o da terzi pubblici e privati.
La lettera relativa a scuole di eccellenza e master è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale nella parte in cui prevedeva l’istituzione di tali scuole e master.
Comitato di indirizzo e programmazione
La legge istituisce un comitato di indirizzo e programmazione, presieduto dall’assessore regionale all’università e alla ricerca scientifica. Il comitato è composto da tre professori universitari ordinari a tempo pieno, con esperienza di direzione e coordinamento ai massimi livelli accademici; uno di essi, con funzioni di vicepresidente, è indicato dall’ufficio di presidenza della commissione consiliare competente.
Il comitato dura in carica cinque anni ed è nominato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore competente. In capo ai tre docenti designati opera un’incompatibilità: all’accettazione della nomina e durante il mandato non possono svolgere funzioni di rettore, presidente di polo, preside di facoltà o altri incarichi di direzione accademica.
Il comitato redige il programma triennale degli interventi secondo gli strumenti previsti dalla legge.
Contenuti del programma triennale
Il programma triennale individua:
- le risorse tecniche, organizzative e finanziarie da impiegare nel triennio;
- la ripartizione delle risorse e l’impegno finanziario con riferimento ai piani annuali;
- le fonti di finanziamento e il tasso di cofinanziamento per ciascun intervento a carico dei singoli atenei;
- i criteri oggettivi di priorità e valutazione per la concessione dei finanziamenti, nel rispetto della normativa nazionale sulla valutazione degli atenei.
Procedura di approvazione del programma triennale
L’assessore regionale competente, entro il 31 marzo precedente il primo anno di ciascun triennio, acquisito il parere del comitato regionale di coordinamento degli atenei, sottopone alla Giunta il programma triennale predisposto dal comitato di indirizzo e programmazione. La Giunta lo adotta e lo trasmette al Consiglio regionale.
La commissione consiliare competente conclude l’esame entro 30 giorni dalla ricezione e comunque non oltre il 30 aprile. Se il termine decorre inutilmente, il programma si intende approvato. Il programma è quindi posto all’ordine del giorno del primo Consiglio regionale ordinario, che delibera entro il 30 maggio; anche qui, il silenzio oltre il termine comporta l’approvazione automatica.
Piani attuativi annuali
I piani attuativi annuali sono predisposti dal comitato di indirizzo e programmazione, d’intesa con il comitato regionale di coordinamento degli atenei, entro il 31 giugno di ogni anno. Essi sono strutturati secondo le categorie previste dalla legge e devono essere realizzati dalle università operanti sul territorio regionale.
I piani sono suddivisi in tre aree:
- area di sistema, per le attività relative a nuovi organici, nuovi corsi e dottorati;
- area dei servizi, per adeguamento delle risorse, strutture, servizi e personale;
- area del patrimonio, per gli interventi legati al patrimonio universitario.
I piani definiscono inoltre:
- i criteri di priorità e valutazione in base alla normativa nazionale;
- la ripartizione percentuale dei finanziamenti programmati nel triennio tra le diverse aree;
- i criteri e le modalità di accesso ai finanziamenti, d’intesa con il comitato regionale di coordinamento.
La Giunta regionale approva i piani entro il 15 luglio dello stesso anno; le università li avviano entro il 31 luglio, così da renderli esecutivi all’inizio dell’anno accademico.
Attuazione, beneficiari e valutazione
La Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente, delibera le iniziative previste dal programma triennale e approva i piani annuali. I beneficiari degli interventi sono le università operanti sul territorio regionale.
I risultati conseguiti dalla programmazione triennale e dai piani annuali sono sottoposti a valutazione mediante criteri oggettivi. Le procedure operative, articolate per piani e aree, sono demandate al regolamento attuativo.
Varianti al programma e copertura finanziaria
Le varianti al programma triennale seguono, previo parere del comitato regionale di coordinamento, la stessa procedura di approvazione prevista per il programma iniziale. Le necessarie misure di adeguamento sono adottate con la legge di bilancio o con variazioni di bilancio.
Avvio della programmazione
Il primo programma triennale doveva essere redatto entro un mese dall’entrata in vigore della legge, con le modalità previste per l’approvazione ordinaria. Entro 30 giorni dall’approvazione del programma, l’assessore competente avviava l’attuazione del primo piano attuativo annuale del triennio.
Norma finanziaria
Gli oneri derivanti dall’attuazione della legge sono coperti con le leggi annuali di bilancio. Per l’esercizio finanziario 2011 è stato previsto uno stanziamento di 500.000 euro sulla UPB 6.23.54, destinato alla finalità di cui alla lettera relativa al rientro di giovani studiosi italiani e stranieri dall’estero.
Regolamento attuativo e disposizioni finali
Un regolamento attuativo disciplina tempi, modalità di realizzazione e di valutazione del programma triennale e dei piani annuali. Il regolamento doveva essere approvato e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Campania entro 30 giorni dall’approvazione del primo programma triennale.
La legge è dichiarata urgente ed è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
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