L.R. Campania 3/2005
Interventi urgenti per la tutela della bufala mediterranea italiana in Campania [...]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Campania misure urgenti per il controllo e l’eradicazione della brucellosi bufalina, la sicurezza dei derivati del latte, l’identificazione dei capi, i controlli sui prodotti e alcune anticipazioni di contributi per attività zootecniche. Prevede indennizzi integrativi per gli abbattimenti, subordinati a decisione positiva UE, e abroga la legge regionale n. 30/2003.
Tutela della bufala mediterranea italiana in Campania, controlli sanitari e finanziamento del settore allevatoriale
Interventi urgenti per la tutela della bufala mediterranea italiana in Campania
La legge introduce misure regionali urgenti per la tutela sanitaria della bufala mediterranea italiana in Campania, con particolare riguardo al controllo e all’eradicazione della brucellosi bufalina, alla sicurezza dei prodotti della filiera lattiero-casearia e al sostegno di alcune attività zootecniche e associative del comparto. La disciplina opera solo nel territorio della Regione Campania.
Finalità e pianificazione sanitaria
La Giunta regionale, in attuazione dei principi di tutela richiamati dalla normativa regionale e statale indicata nel testo, e in coerenza con gli indirizzi dell’Unione europea, deve procedere annualmente alla valutazione, verifica, modifica e integrazione dei piani straordinari di profilassi e risanamento già predisposti a livello provinciale per il controllo e l’eradicazione della brucellosi bufalina. I piani devono essere orientati anche alla tutela del consumatore e delle produzioni della filiera bufalina, prevedendo speciali misure sanitarie per la sicurezza dei derivati del latte.
Indennizzi per l’abbattimento dei capi e misure collegate
Per far fronte alle esigenze di mercato conseguenti all’abbattimento di capi bufalini positivi alla brucellosi, o comunque soggetti ad abbattimento obbligatorio secondo la normativa vigente, è previsto un indennizzo integrativo regionale pari alla somma necessaria a raggiungere l’effettivo valore di mercato dei capi abbattuti. L’erogazione di tali indennizzi è demandata a un apposito provvedimento della Giunta regionale.
I capi destinati all’abbattimento devono essere trasportati in vincolo sanitario e con automezzi piombati, a cura dei servizi veterinari delle ASL. La legge prevede inoltre che l’identificazione dei capi bufalini allevati in Campania sia effettuata dai servizi veterinari delle ASL mediante l’implementazione di boli ruminali contenenti microchip elettronici, in aggiunta alla marcatura auricolare eseguita dagli allevatori.
Gli interventi integrativi sugli indennizzi sono subordinati alla decisione positiva dell’Unione europea adottata ai sensi dell’allora art. 88 del Trattato CE. La decisione europea deve essere pubblicata per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione Campania; da tale pubblicazione decorre l’abrogazione di specifiche disposizioni regionali precedenti richiamate dalla legge.
Controlli sui prodotti derivati dal latte di bufala
I servizi veterinari delle ASL interessate devono prelevare annualmente, per ogni azienda di trasformazione, almeno un campione ogni dieci quintali di prodotto derivato da latte di bufala. I campioni sono destinati a controlli morfologici, chimico-fisici e microbiologici, svolti durante le fasi di produzione e commercializzazione, con finalità di tutela del consumatore e prevenzione della frode in commercio.
Finanziamento delle attività zootecniche e anticipazione dei contributi
Per consentire il regolare svolgimento dell’attività di tenuta dei libri genealogici e dei controlli funzionali del bestiame, con particolare riferimento al pagamento delle spettanze del personale delle associazioni regionali e provinciali allevatori della Campania, i contributi annuali previsti dalla normativa richiamata sono anticipati, per la quota relativa alle spese obbligatorie, per i primi otto mesi di ogni anno. Tali somme sono erogate entro il 30 gennaio, senza acquisizione di garanzia fideiussoria.
Gli importi anticipati devono essere rendicontati entro e non oltre il 30 gennaio dell’anno successivo.
La legge stabilisce inoltre che i contributi previsti dalla normativa regionale richiamata siano utilizzati, per il quinquennio 2002-2006, per potenziare la selezione genetica del bestiame tramite i controlli funzionali e la tenuta dei libri genealogici, nonché per incentivare l’iscrizione ai libri genealogici e ai controlli funzionali stessi.
Abrogazione e decorrenza
Con l’entrata in vigore della legge è abrogata la legge regionale 31 dicembre 2003, n. 30. La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. Alcune disposizioni richiamate nel testo risultano inoltre collegate a un regime subordinato a decisione positiva dell’Unione europea, con efficacia della pubblicazione regionale di tale decisione.
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