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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28746/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., accogliendo una proposta concordata tra le parti. L'imputato ha poi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e per il mancato minimo aumento per la continuazione. La Corte di cassazione ha rilevato che tali doglianze investono questioni sulle quali la parte aveva rinunciato aderendo al concordato in appello e che, in presenza di sentenza ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso è inammissibile salvo ipotesi specifiche non ricorrenti nel caso di specie, quali pena illegale, vizi della volontà nell'accesso al concordato, difetto di consenso del pubblico ministero o difformità della pronuncia rispetto all'accordo.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la pena applicata dalla Corte di merito corrispondesse a quella concordata tra le parti e che le censure proposte riguardassero profili preclusi dall'accordo in appello. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con decisione assunta senza formalità.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    L'accordo in appello determina una preclusione ampia alla deduzione in cassazione di questioni alle quali la parte abbia rinunciato, salvo limitate eccezioni; se la sentenza conforma la pena all'accordo, il ricorso è inammissibile fuori da tali ipotesi.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    La dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. va adottata senza formalità, secondo il modello procedimentale previsto dalla norma.

  • art. 599, comma 4, c.p.p. (abrogato)

    La giurisprudenza formatasi sul previgente concordato in appello è richiamata come base interpretativa applicabile anche al vigente art. 599-bis c.p.p., quanto agli effetti preclusivi dell'accordo.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., l'accordo tra le parti comporta la rinuncia a dedurre in cassazione le censure riferite ai motivi oggetto di rinuncia e, più in generale, a questioni relative alla quantificazione della pena concordata.
  • Avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello sono ammissibili solo censure limitate: pena illegale, invalidità del consenso alla proposta, mancanza di consenso del pubblico ministero o difformità tra accordo e decisione.
  • Quando la pena irrogata corrisponde esattamente a quella concordata, le doglianze sul trattamento sanzionatorio e sul mancato riconoscimento di attenuanti o benefici sono precluse in cassazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso contro sentenza ex art. 599-bis c.p.p. deve essere pronunciata senza formalità, secondo il rito accelerato previsto dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale

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