Ordinanza n. 62/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia - della determinazione di esclusione prot. n. -OMISSIS- CC, con la quale il candidato -OMISSIS-, nato a Caserta il 22.04.2003, è stato escluso dal concorso per esami e titoli per il reclutamento di n. 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale, per asserita mancanza dei requisiti di cui all’art. 635, comma 1, lett. i), del D.lgs. n. 66/2010, e all’art. 2, comma 4, lett. f), del relativo bando di concorso; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo della posizione giuridica del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione di esclusione dal concorso per il reclutamento di allievi carabinieri, per ritenuta carenza del requisito della condotta incensurabile
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione della difesa)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'esclusione dal concorso, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. L'Amministrazione ha ritenuto mancante il requisito della condotta incensurabile previsto dall'art. 635, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 66/2010 e dall'art. 2, comma 4, lett. f), del bando, valorizzando il fatto storico relativo al reato di cui all'art. 588, commi 1 e 2, c.p. Sebbene il reato fosse stato dichiarato estinto dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per esito positivo della messa alla prova, il ricorrente ha contestato la legittimità dell'esclusione, chiedendo la tutela cautelare.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per difetto di fumus boni iuris. In questa fase sommaria ha ritenuto legittimo, prima facie, che l'Amministrazione valorizzasse il fatto storico della condotta oggetto dell'imputazione, nonostante l'estinzione del reato conseguente all'esito positivo della messa alla prova. Richiamando il principio secondo cui tale estinzione non incide sulla rilevanza obiettiva della condotta ai fini dell'apprezzamento dei requisiti morali, il Collegio ha inoltre ritenuto che l'Amministrazione avesse esercitato la propria ampia discrezionalità valutando autonomamente i fatti e qualificando la condotta come caratterizzata da forte disvalore e incompatibile con gli standard comportamentali richiesti per l'ammissione nell'Arma dei Carabinieri. Non ravvisato un idoneo fumus boni iuris, la domanda cautelare è stata respinta; le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.
art. 635, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 66/2010
Prevede il requisito relativo alla condotta incensurabile richiesto per il reclutamento, la cui carenza è stata posta a fondamento dell'esclusione.
art. 2, comma 4, lett. f), bando di concorso
Prevede, secondo il provvedimento, il requisito concorsuale della condotta incensurabile.
art. 588, commi 1 e 2, c.p.
Individua il reato il cui fatto storico è stato valutato dall'Amministrazione ai fini del requisito morale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità della parte ricorrente.
Massime di principio
- Ai fini della verifica dei requisiti morali per l'accesso ai ruoli dell'Arma dei Carabinieri, l'estinzione del reato conseguente all'esito positivo della messa alla prova non esclude, di per sé, la rilevanza obiettiva del fatto storico e della condotta tenuta dal candidato.
- L'Amministrazione competente al reclutamento può valutare autonomamente i fatti sottostanti a un procedimento penale, anche quando il reato sia stato dichiarato estinto per esito positivo della messa alla prova, purché la valutazione sia riferita al requisito morale previsto dalla disciplina di reclutamento.
- Nella valutazione della condotta incensurabile richiesta per l'ammissione nell'Arma dei Carabinieri sussiste un'ampia discrezionalità amministrativa; in sede cautelare, l'esclusione non appare viziata quando l'Amministrazione abbia motivatamente ritenuto la condotta di forte disvalore e incompatibile con gli standard comportamentali del ruolo.
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