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Sentenza

Sentenza n. 3288/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento - del provvedimento prot. -OMISSIS- del 5 settembre 2022, con il quale il Questore della Provincia di Milano ha ordinato il rimpatrio della ricorrente con foglio di via obbligatorio al comune di sua abituale dimora ed ha inibito alla predetta di fare ritorno nei comuni di -OMISSIS- e di Pero, senza la preventiva autorizzazione, per un periodo di mesi sei.

Giustizia amministrativa202203228

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: foglio di via obbligatorio con rimpatrio al comune di abituale dimora e divieto di ritorno in due comuni per sei mesi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore che le imponeva il rimpatrio e il divieto di ritorno, deducendo: violazione e falsa applicazione di legge, carenza dei presupposti e travisamento dei fatti, per omessa e concreta valutazione dell'attualità e consistenza della pericolosità sociale, ritenendo insufficiente il generico riferimento alla possibile commissione di attività illecite e all'assenza di attività lavorativa; difetto di motivazione ex art. 3 l. 241/1990, per apoditticità e mancata esplicitazione dell'istruttoria; violazione degli artt. 7 e 8 l. 241/1990 e dell'art. 24 Cost., per omessa comunicazione di avvio del procedimento e insufficienza della giustificazione fondata su esigenze di celerità. La ricorrente contestava inoltre che la partecipazione ad attività di protesta riconducibili a Greenpeace e a un flashmob contro il cosiddetto greenwashing potesse costituire indice di pericolosità sociale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito i motivi di illegittimità dedotti. In sede cautelare era stato ordinato alla Questura di riesaminare la posizione della ricorrente. L'amministrazione ha quindi adottato un nuovo provvedimento di conferma, con autonoma motivazione e maggiore specificazione della condotta contestata, descrivendo la partecipazione della ricorrente a un flashmob e il suo inserimento in un'azione collettiva ritenuta idonea a creare panico e pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il nuovo atto ha sostituito il provvedimento originario in seguito al riesame; pertanto, l'interesse della ricorrente si sarebbe dovuto spostare sull'impugnazione del nuovo provvedimento, eventualmente mediante motivi aggiunti. Poiché la ricorrente non ha impugnato il nuovo atto né depositato memorie, è venuto meno l'interesse alla decisione sul ricorso originario. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 1 l. 1423/1956

    La ricorrente richiamava la disposizione in relazione alla necessità di un concreto accertamento amministrativo dell'appartenenza alle categorie di soggetti socialmente pericolosi; il TAR non ha esaminato tale questione nel merito.

  • art. 3 l. 241/1990

    Invocato dalla ricorrente quale fondamento dell'obbligo di motivazione; il motivo non è stato deciso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • artt. 7 e 8 l. 241/1990

    Invocati in relazione all'omessa comunicazione di avvio del procedimento; la questione non è stata esaminata nel merito.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alle garanzie partecipative e difensive; il motivo non è stato esaminato.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato nello svolgimento processuale in relazione alla trattazione della causa.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando, a seguito di un ordine cautelare di riesame, l'amministrazione rivaluta integralmente la situazione e adotta un nuovo provvedimento con autonoma motivazione, tale atto costituisce conferma in senso proprio e sostituisce quello originariamente impugnato.
  • L'adozione di un atto di conferma in senso proprio sposta l'interesse del ricorrente dall'annullamento del provvedimento originario all'annullamento del nuovo provvedimento, che deve essere impugnato, anche mediante motivi aggiunti.
  • La mancata impugnazione del nuovo provvedimento adottato all'esito del riesame determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso proposto contro l'atto originario.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

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