Cassazione Penale, Sentenza n. 4824/2022 del 10/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta per distrazione (e contestata ricostituzione in bancarotta preferenziale per Disanto e Gioiello) relativa al fallimento della Confezioni LP s.r.l. Le censure sono cinque: (1) errata applicazione dell'art. 216 legge fall. e mancata qualificazione come bancarotta preferenziale; (2) vizio di motivazione/travisamento della prova sulla qualificazione del fatto; (3) illegittimità della valutazione dell'aggravante di cui all'art. 219 legge fall. (entità del danno); (4) violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sull'entità della pena; (5) vizio di motivazione sulla confisca, con dedotta illegittimità della misura e rilievo che la confisca osterebbe la vendita in sede fallimentare e che solo il curatore avrebbe legittimazione ad impugnare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi, dichiarandoli inammissibili in parte e infondati in parte. In sintesi: la qualificazione della condotta come distrazione è corretta perché la giurisprudenza riconduce alla nozione ogni atto che determini la fuoriuscita del bene dal patrimonio del fallito e il depauperamento a danno dei creditori; le contestazioni di fatto (es. natura delle operazioni, utilizzo delle somme, valore delle rimanenze, ipoteche sull'immobile) sono questioni di merito non sindacabili in Cassazione; l'aggravante di cui all'art. 219 legge fall. è stata legittimamente applicata in relazione all'entità e pluralità degli atti dispositivi che hanno depauperato l'azienda (oltre 86.000 euro e cessioni rilevanti in breve tempo); il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e sono adeguatamente motivate; la censura sulla confisca è inammissibile per difetto di interesse dell'imputato (la legittimazione all'impugnazione spetta al curatore fallimentare). Conseguentemente i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e i provvedimenti di merito sono confermati.
Norme richiamate
art. 216 legge fallimentare
Riferita alla distinzione tra bancarotta per distrazione e bancarotta preferenziale: la Corte ritiene corretta la valutazione di merito e rifiuta la riqualificazione prospettata dai ricorrenti; la norma va interpretata nel contesto della nozione di distrazione come distacco di beni dal patrimonio a danno dei creditori.
art. 219 legge fallimentare
art. 219, comma 1 e comma 2, n. 1
L'aggravante relativa all'entità del danno si valuta in relazione al valore complessivo dei beni sottratti o alla diminuzione patrimoniale cagionata; non dipende dall'entità del passivo o dal rapporto attivo/passivo. La pluralità e rilevanza temporale degli atti dispositivi giustificano l'applicazione dell'aggravante.
art. 133 cod. pen.
Regola la determinazione della pena: la valutazione dell'entità della pena e il diniego delle attenuanti generiche rientrano nel discrezionale giudice di merito purché siano fornite motivazioni non manifestamente illogiche; Cassazione non sostituisce il proprio giudizio di merito se la motivazione è adeguata.
art. 240, comma 1, cod. pen.
Richiamato nella motivazione territoriale in tema di confisca; tuttavia la Cassazione sottolinea che l'impugnazione della misura ablatoria, in tema di bancarotta, spetta al curatore fallimentare e non all'imputato privo di interesse alla restituzione.
art. 19 D.lgs. n. 231/2001
art. 19 del d. lgs. n. 231 del 2001
Richiamato dalla difesa in relazione alla legittimazione a impugnare misure cautelari: la Corte precisa che, invece, il curatore fallimentare è titolare dell'interesse e legittimato ad intervenire nel processo penale per tutelare la massa dei creditori e ad impugnare provvedimenti ablatori.
Massime di principio
- La nozione di "distrazione" nel diritto fallimentare comprende qualsiasi allontanamento di beni dal patrimonio dell'impresa che riduca la garanzia verso i creditori, indipendentemente dalla forma negoziale adottata o dalla possibilità di recupero successivo tramite azioni concorsuali.
- La sussistenza di ipoteche o diritti reali gravanti su un bene non esclude automaticamente la configurabilità della distrazione o dell'offesa ai creditori: conta l'effetto complessivo sul patrimonio e sulla garanzia collettiva.
- Le valutazioni di fatto (esame della prova, determinazione del valore dei beni, uso delle somme aziendali) sono tipiche del giudice di merito e non sono sindacabili in Cassazione salvo vizio logico-giuridico manifesto.
- L'applicazione dell'aggravante per l'entità del danno va valutata sulla base del valore e della pluralità degli atti dispositivi che hanno depauperato l'azienda, non sulla sola comparazione attivo/passivo.
- La determinazione della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, purché adeguatamente motivate ai sensi dell'art. 133 c.p.; Cassazione verifica solo la congruità e la logica della motivazione.
- In materia di misure ablative (confisca) nei reati fallimentari, l'imputato manca di interesse a impugnare quando non può ottenere la restituzione dei beni; la legittimazione ad impugnare spetta al curatore fallimentare che tutela la massa dei creditori.
- Per ridurre il rischio di contestazioni penali in situazioni analoghe: documentare la reale contropartita e la necessità aziendale di operazioni patrimoniali, evitare trasferimenti a prezzo anomalo verso soggetti collegati, conservare tracciabilità dell'uso delle somme aziendali e coinvolgere organi sociali/consulenti indipendenti per decisioni patrimoniali rilevanti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4617/2022 del 10/02/2022
- Sentenza penale · 10 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4618/2022 del 10/02/2022
- Sentenza penale · 10 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4620/2022 del 10/02/2022
- Sentenza penale · 10 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4621/2022 del 10/02/2022
- Sentenza penale · 10 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4622/2022 del 10/02/2022
- Sentenza penale · 10 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4623/2022 del 10/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →