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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09268/2023 del 04/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal fatto che un dipendente dell'ENAC aveva ottenuto in appello il riconoscimento del diritto alla retribuzione di posizione per il periodo gennaio 2009-gennaio 2013, assumendo di avere svolto con continuità incarichi riconducibili alle posizioni organizzative previste dall'art. 83, lett. b) e c), del CCNL ENAC per il personale non dirigente. L'ENAC ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un primo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 76, 83, 84, 87 e 92 del CCNL, sostenendo che gli incarichi in questione avrebbero dovuto essere conferiti solo "in aggiunta" alle mansioni proprie dell'area di appartenenza e che la Corte d'appello avrebbe omesso il necessario raffronto tra attività ordinarie e attività supplementari; con un secondo motivo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, riproponendo la medesima censura relativa al carattere aggiuntivo degli incarichi. Il resistente ha contrastato il ricorso, difendendo la decisione di merito che aveva valorizzato la predefinizione collettiva delle posizioni organizzative e la sostanziale svolta di incarichi tipizzati nell'accordo sindacale del 19 novembre 2003.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, confermando l'orientamento già espresso in precedenti specifici sulla disciplina contrattuale ENAC delle posizioni organizzative. La Corte ha affermato che il sistema contrattuale e l'accordo sindacale richiamato individuavano già le caratteristiche delle funzioni qualificabili come posizioni organizzative, sicché il giudizio andava condotto mediante sussunzione degli incarichi concretamente svolti nelle fattispecie tipizzate, senza necessità di un raffronto tra mansioni ordinarie e mansioni aggiuntive. Ha inoltre ritenuto irrilevante l'eventuale irregolarità formale del conferimento, richiamando anche l'art. 2126, comma 2, c.c. per escludere che un'eventuale invalidità formale impedisse il riconoscimento delle corrispondenti retribuzioni. L'ENAC è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 76 CCNL per il personale non dirigente ENAC 1999/2001

    l'incarico di posizione organizzativa è conferito "in aggiunta" alle mansioni dell'area di appartenenza, ma tale inciso va letto nel senso di mantenere l'istituto nell'alveo delle posizioni organizzative, non come requisito autonomo che imponga il confronto tra mansioni ordinarie e supplementari.

  • art. 83 CCNL per il personale non dirigente ENAC 1999/2001

    individua in generale le funzioni che possono essere correlate a posizioni organizzative; la loro concreta identificazione avviene attraverso il sistema contrattuale e l'accordo sindacale applicativo.

  • art. 84 CCNL per il personale non dirigente ENAC 1999/2001

    richiamato solo nel motivo di ricorso, senza autonoma elaborazione decisoria.

  • art. 87 CCNL per il personale non dirigente ENAC 1999/2001

    richiamato solo nel motivo di ricorso, senza autonoma elaborazione decisoria.

  • art. 92 CCNL per il personale non dirigente ENAC 1999/2001

    richiamato solo nel motivo di ricorso, senza autonoma elaborazione decisoria.

  • art. 7 CCNI 7.2.2003

    ha delegato a una Commissione paritetica la definizione dei criteri di attribuzione della retribuzione di posizione, poi concretizzati nell'accordo sindacale del 19.11.2003.

  • art. 2126, comma 2, c.c.

    l'eventuale invalidità del conferimento dell'incarico non esclude il diritto alla retribuzione corrispondente, se la prestazione è stata di fatto resa.

  • art. 366 c.p.c.

    richiamato per escludere l'inammissibilità del ricorso, ritenuto completo nei requisiti richiesti.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    è il parametro di censura per la dedotta violazione/falsa applicazione di norme contrattuali collettive.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    è il parametro di censura per l'omesso esame del fatto decisivo allegato dall'ente ricorrente.

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    indicato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    indicato per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    consente di dare atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro di commisurazione dell'ulteriore importo dovuto.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    ha introdotto il testo dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

  • D.lgs. n. 29/1993, art. 45, comma 3

    richiamato come base legislativa della disciplina delle posizioni organizzative nei contratti collettivi di comparto.

  • D.lgs. n. 165/2001, art. 40, comma 3

    richiamato come norma trasfusa dalla disciplina previgente e poi modificata dal d.lgs. n. 150/2009.

  • D.lgs. n. 150/2009

    richiamato come intervento che ha modificato l'art. 40, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001.

Massime di principio

  • Nelle controversie sulle posizioni organizzative, quando la disciplina collettiva e gli accordi applicativi tipizzano già le funzioni rilevanti, il giudice deve verificare se gli incarichi concretamente svolti corrispondano alle fattispecie previste, mediante sussunzione, senza imporre un autonomo raffronto tra mansioni ordinarie e mansioni aggiuntive.
  • L'inciso contrattuale che prevede il conferimento degli incarichi "in aggiunta" alle mansioni dell'area di appartenenza non introduce un requisito ulteriore di comparazione con l'attività ordinaria, ma serve a confermare che la posizione organizzativa resta una funzione ad tempus distinta dal profilo professionale e dall'area di inquadramento.
  • La retribuzione di posizione può essere riconosciuta anche se il conferimento dell'incarico presenti irregolarità formali, quando la prestazione sia stata di fatto resa e la disciplina collettiva abbia già predeterminato le posizioni organizzative; in tal caso opera il principio di cui all'art. 2126, comma 2, c.c.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura per omesso esame di un fatto decisivo non è fondata se ripropone in sostanza la medesima doglianza di violazione di legge già esaminata e disattesa dalla Corte alla luce dell'assetto contrattuale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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