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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14091/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'associazione aveva convenuto il comune per ottenere il pagamento delle rette di ricovero relative all'ospitalità, nell'anno 2015, di cinque minori stranieri non accompagnati presso la propria struttura sita nel territorio comunale, allegando fatture per l'importo complessivo di euro 17.755,28 oltre interessi. Il tribunale aveva accolto la domanda, ma la corte d'appello aveva riformato la decisione, ritenendo non adeguata la prova del quantum: le sole fatture prodotte erano considerate insufficienti, perché prive di numerazione e non idonee a chiarire le prestazioni cui si riferivano, e mancava la produzione del decreto assessoriale indicato come titolo del credito. Con il ricorso per cassazione l'associazione ha dedotto la nullità della sentenza per violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione all'art. 113 c.p.c., sostenendo che il comune avesse riconosciuto la presenza dei minori e lo svolgimento della prestazione, anche per aver corrisposto il contributo ministeriale; ha inoltre affermato che l'importo fatturato derivava da norme di legge e dal decreto assessoriale di aggiornamento delle rette, rispetto al quale non vi sarebbe stato onere di allegazione per il principio iura novit curia.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non colpisse in modo specifico la ratio decidendi della sentenza d'appello, fondata non già sulla mancanza dell'an debeatur, ma sull'insufficienza della prova del quantum: la corte territoriale aveva reputato inidonee le fatture prodotte a dimostrare l'importo preteso. La Cassazione ha inoltre ribadito che la fattura, essendo atto unilaterale con funzione documentale dei fatti relativi a un rapporto già costituito, se il rapporto è contestato non costituisce prova piena delle prestazioni ma solo un indizio; la sua valutazione come elemento indiziario, quando sorretta da motivazione adeguata e non contraddittoria, non è sindacabile in sede di legittimità. Conseguentemente l'associazione è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ.

    viene richiamato solo come rito utilizzato in primo grado per la proposizione della domanda monitoria/semplificata, senza svolgere un autonomo rilievo decisorio

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    nullità della sentenza per violazione dell'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.

    il motivo di ricorso deve essere specifico e deve effettivamente censurare la ratio decidendi della sentenza impugnata

  • art. 113 c.p.c.

    in relazione all'art. 113 c.p.c.

    è invocato per sostenere l'erronea applicazione del diritto da parte del giudice di merito, ma la censura è ritenuta non pertinente alla decisione impugnata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    in caso di inammissibilità del ricorso, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. cit., pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, co. 1 bis

    costituisce il parametro per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato

  • d.P.R. della Regione Siciliana n. 158 del 4.6.1996, allegato E, art. 13

    norme di cui all'allegato “E”, art. 13, del decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 158 del 4.6.1996

    richiamato dalla ricorrente come base normativa della retta giornaliera per il ricovero del minore

  • decreto assessoriale n. 1129/S6 del 6.6.2012

    quantificata in euro 76,61 dal decreto n. 1129/S6 del 6.6.2012 dell'Assessore Regionale delle Politiche Sociali e del Lavoro

    viene menzionato come atto di aggiornamento della retta giornaliera, ma la sua mancata produzione è stata considerata rilevante dalla corte di merito per la prova del credito

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è inammissibile la censura che non si confronti specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a prospettare questioni diverse o solo apparentemente collegate alla motivazione decisiva.
  • La fattura commerciale, per la sua formazione unilaterale, non costituisce prova piena delle prestazioni eseguite quando il rapporto sottostante sia contestato; può avere al più valore indiziario, da apprezzarsi dal giudice di merito.
  • La valutazione del materiale indiziario compiuta dal giudice di merito è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione adeguata e logicamente non contraddittoria.
  • Quando il credito è contestato nel quantum, la parte che lo aziona deve fornire una prova adeguata della quantificazione, non essendo sufficiente la mera allegazione di documenti unilaterali non idonei a descrivere compiutamente le prestazioni fatturate.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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