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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37389/2024 del 10/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: la compensazione non poteva essere disposta perché la pena pecuniaria era già stata espiata (in forza di un ragguaglio con pena detentiva espiata in eccesso) e dunque non esisteva più come titolo esecutivo per la compensazione. L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Tribunale di Sorveglianza di Napoli, con ordinanza del 27/03/2024, aveva accolto il reclamo dell'Amministrazione Penitenziaria e dichiarato compensato il credito risarcitorio riconosciuto a Di Domenico per detenzione inumana con la pena pecuniaria (multa di euro 30.000) in esecuzione. Di Domenico ha impugnato l'ordinanza in cassazione lamentando errata applicazione di legge e vizio di motivazione, producendo un provvedimento del PM del Tribunale di Napoli Nord del 20/04/2023 che attestava l'avvenuta espiazione integrale della pena pecuniaria ritenuta ai fini della compensazione. La difesa ha quindi sostenuto che non poteva operare compensazione con una pena già estinta.

Massime di principio

  • La compensazione del credito risarcitorio con una pena pecuniaria può operare solo se la pena pecuniaria è ancora effettivamente in esecuzione e non è stata estinta.
  • La prova dell'espiazione o dell'estinzione della pena pecuniaria (es. provvedimento del PM, decreto di espiazione, ragguaglio) impedisce la compensazione: la parte interessata deve produrre tali documenti per opporsi alla compensazione.
  • Se la documentazione dimostra che la pena pecuniaria è già stata espiata, il provvedimento che dichiara la compensazione è viziato e può essere annullato senza rinvio quando la questione è decisamente documentale e non richiede nuovo esame istruttorio.
  • L'Amministrazione che chiede la compensazione ha l'onere di dimostrare l'effettiva disponibilità di una pena pecuniaria residua da utilizzare in compensazione; in mancanza di tale prova la compensazione non può essere pronunciata.
  • In casi analoghi verificare sempre conversioni, ragguagli e conteggi di pena (ad es. credito per detenzione) che possono aver già estinto la sanzione pecuniaria prima che la compensazione sia decisa.

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