Sentenza del 10/06/2016 n. 3659 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IVA - Avviso di accertamento - Attività accessoria a quelle di intermediazione - Operazioni assimilabili a quelle di mediazione/intermediazione - Regime di esenzione IVA - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la tassazione IVA dei compensi percepiti dal promotore finanziario per attività di supervisione, coordinamento e controllo, svolte in collegamento con l'attività principale di intermediazione finanziaria. L'Amministrazione finanziaria riteneva tali prestazioni diverse dall'intermediazione e quindi imponibili IVA. Il contribuente sosteneva invece che si trattasse di attività accessorie e funzionalmente collegate all'intermediazione finanziaria, assimilabili alle operazioni di mediazione o intermediazione relative a titoli e strumenti finanziari esenti da IVA.
La decisione
La Commissione ha riconosciuto che le attività di supervisione, coordinamento e controllo erano accessorie all'attività di intermediazione finanziaria. Non essendo configurabile una prestazione autonoma e diversa dall'intermediazione, tali compensi sono stati ricondotti al regime di esenzione IVA previsto per le operazioni di mediazione o intermediazione finanziaria. L'avviso di accertamento è stato quindi ritenuto infondato, con esito favorevole al contribuente.
Norme richiamate
d.P.R. 633/1972, art. 10, nn. da 1 a 7 e n. 9
La norma prevede l'esenzione IVA per determinate operazioni finanziarie e per le attività di mediazione o intermediazione connesse a titoli e strumenti finanziari. Nel caso esaminato, l'esenzione è stata applicata anche alle attività accessorie strettamente collegate all'intermediazione, purché non costituiscano prestazioni autonome di natura diversa.
Massime di principio
- Per stabilire il trattamento IVA di una prestazione accessoria occorre verificare la sua funzione economica effettiva e il collegamento concreto con l'attività principale, non soltanto la denominazione formale dell'incarico.
- Le attività di supervisione, coordinamento o controllo possono beneficiare dell'esenzione IVA prevista per l'intermediazione finanziaria quando sono strumentali, funzionalmente collegate e non autonome rispetto a tale attività.
- L'esenzione non si applica automaticamente a ogni servizio reso da un intermediario: se la prestazione presenta contenuto autonomo e diverso dall'intermediazione finanziaria, può essere assoggettata a IVA.
- In situazioni analoghe è quindi necessario documentare il rapporto di accessorietà, l'integrazione organizzativa e funzionale con l'intermediazione e l'assenza di una prestazione indipendente destinata a soddisfare un'esigenza distinta.
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