Cassazione Civile, Ordinanza n. 36107/2021 del 23/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da un creditore nei confronti di una serie di atti dispositivi compiuti dal debitore, tra cui due compravendite immobiliari con le quali il debitore aveva trasferito al fratello le proprie quote di proprietà su due immobili siti in Roma, provenienti da successione materna. Il tribunale ha accolto la domanda e la corte d'appello ha confermato la declaratoria di inefficacia degli atti. Il soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato, formalmente ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2727, 2729 e 2901 c.c., lamentando un errato ricorso alle presunzioni e la ritenuta sussistenza del presupposto soggettivo dell'azione revocatoria; con il secondo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c., sostenendo che i giudici di merito avessero dato per scontata l'esistenza del consilium fraudis senza prova. Il ricorrente sosteneva che gli atti dispositivi erano stati compiuti per regolare i rapporti derivanti dalla successione della madre.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge, in realtà censurava il ragionamento presuntivo del giudice di merito senza confrontarsi in modo specifico con la ratio della decisione e senza indicare in che modo i requisiti di gravità, precisione e concordanza sarebbero stati male applicati; inoltre il motivo non rispettava l'onere di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, trattandosi di doppia conforme, il ricorrente non aveva indicato le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e di quella di appello né dimostrato che fossero diverse, come richiesto dall'art. 348-ter c.p.c. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
Richiamato come norma sull'azione revocatoria ordinaria; la censura del ricorrente non è stata esaminata nel merito perché il motivo era inammissibile.
art. 2727 c.c.
Richiamato in tema di presunzioni semplici e inferenza del fatto ignoto dal fatto noto.
art. 2729 c.c.
La Corte ribadisce che i requisiti di gravità, precisione e concordanza attengono alla correttezza del ragionamento presuntivo e che la relativa doglianza va veicolata come violazione di legge solo se si indica specificamente il contrasto con il modello legale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo che denuncia la violazione di legge deve confrontarsi con il contenuto precettivo delle norme e con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata; altrimenti è inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale non è scrutinabile nel caso di doppia conforme se non sono indicate le diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
L'onere di specificità dei motivi impone di indicare le norme violate, il loro contenuto precettivo e il contrasto con la sentenza impugnata; la mancata specificazione comporta inammissibilità.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
In presenza di doppia conforme, il ricorrente che deduce il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. deve indicare le ragioni di fatto delle due decisioni e dimostrare che siano tra loro diverse.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Chi intende censurare in cassazione l'uso delle presunzioni deve indicare in modo specifico in che cosa il ragionamento del giudice di merito violi i criteri di gravità, precisione e concordanza; non basta lamentare genericamente un "errato ricorso alle presunzioni".
- La violazione di legge non può essere dedotta in modo meramente assertivo: il ricorrente deve individuare la norma, esaminarne il precetto e confrontarlo con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata.
- In presenza di una "doppia conforme" di merito, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse rationes facti delle due decisioni.
- La censura sulla sussistenza del consilium fraudis nell'azione revocatoria deve confrontarsi con gli indizi valorizzati dai giudici di merito; altrimenti si traduce in una critica in fatto non scrutinabile in cassazione.
- L'inosservanza dell'onere di specificità dei motivi di ricorso comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, con conseguente condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
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