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Ordinanza

Ordinanza n. 2556/2026 - Roma, Sezione 5T

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, (ric.) i) della comunicazione di Roma Capitale Prot. QC/2025/0067884 del 26/05/2025 avente ad oggetto “Nota informativa, relativa alle Determinazioni Dirigenziali di accoglimento istanze Oppositori di Terzo per le assegnazioni delle concessioni demaniali marittime”; ii) della determinazione direttoriale Prot. QC/63747/2025 del 21/05/2025 avente ad oggetto: “Accoglimento Istanza QC/2025/2470 del 15.01.2025, presentata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Ricreativa e Culturale “Energy”, a dare attuazione alla sentenza del TAR Lazio del 25 novembre 2024, n. 20978, per portare a conclusione la procedura, con l’assegnazione del lotto n. 14 (stabilimento “Dopolavoro Atac”) nell’ambito del bando di gara (rep. CO/3040/2020 e prot. CO/128777/2020)”; e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguenziale, anche se allo stato non conosciuto; (I m.a.) - della determinazione dirigenziale di Roma Capitale rep. n. QC/330/2026 del 03/02/2026, recante “ingiunzione allo sgombero e alla messa in pristino dello stato dei luoghi da innovazioni non autorizzate ai sensi dell’art. 54 del Codice della Navigazione – ex Licenza di Rinnovo n. 22 del 2009”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202509472

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione e determinazione di Roma Capitale relative all’accoglimento dell’istanza di opposizione di terzo e all’assegnazione del lotto n. 14, nonché, con motivi aggiunti, ingiunzione allo sgombero e alla messa in pristino dello stato dei luoghi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La parte ricorrente ha impugnato, chiedendone previamente la sospensione cautelare, la comunicazione di Roma Capitale del 26 maggio 2025 e la determinazione direttoriale del 21 maggio 2025, con cui l’amministrazione aveva accolto l’istanza di un’associazione sportiva e dato attuazione a una precedente sentenza del TAR Lazio, assegnandole il lotto n. 14, corrispondente allo stabilimento denominato “Dopolavoro Atac”, nell’ambito di una procedura di gara per concessioni demaniali marittime. Con motivi aggiunti è stata inoltre impugnata l’ingiunzione allo sgombero e alla messa in pristino relativa a innovazioni non autorizzate, adottata ai sensi dell’art. 54 del Codice della navigazione. Il testo dell’ordinanza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, ma dà conto della sola domanda cautelare incidentale.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare all’esito del primo esame proprio della fase interinale. Ha ritenuto insussistente il periculum in mora, osservando che il pregiudizio prospettato è di natura economica e, in caso di accoglimento del ricorso, risulta suscettibile di integrale risarcimento. La decisione è stata adottata anche alla luce dell’imminente inizio della stagione balneare 2026 e dell’indirizzo già espresso dal giudice d’appello in casi analoghi, richiamato mediante le ordinanze del Consiglio di Stato, Sezione VII, nn. 1457 e 1458 del 2026. Non è stata quindi concessa la sospensione degli atti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha escluso, in particolare, la sussistenza del periculum in mora.

  • art. 54 Codice della navigazione

    È indicato quale base normativa dell’ingiunzione allo sgombero e alla messa in pristino impugnata con motivi aggiunti; l’ordinanza cautelare non ne esamina nel merito l’applicazione.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, il pregiudizio esclusivamente economico non integra il periculum in mora quando possa essere integralmente risarcito in caso di accoglimento del ricorso.
  • La domanda di sospensione deve essere respinta quando, all’esito del primo esame sommario, manchi il periculum in mora, anche se il giudice non definisce in tale fase il merito dei vizi dedotti contro gli atti impugnati.
  • Le spese della fase cautelare possono essere compensate quando il giudice lo ritenga equo in relazione alle circostanze della controversia.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeTutela cautelare
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareRisarcimento del danno da attività amministrativa

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