Sentenza n. 280/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento - della deliberazione di accertamento dell’inadempimento dell'obbligo vaccinale e conseguente annotazione della sospensione dall'esercizio della professione di ostetrica nell'albo, n. protocollo 502/2022 del 26 aprile 2022, notificata in data 27 aprile 2022; - di ogni altro atto presupposto, connesso, complementare e conseguente, anche non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha ritenuto valida la rinuncia perché notificata e depositata e perché munita dei requisiti formali previsti dall'art. 84 c.p.a. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per rinuncia ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. In conformità alla richiesta congiunta delle parti, ha compensato integralmente le spese di lite.
Atto impugnato: deliberazione di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale e conseguente annotazione della sospensione dall'esercizio della professione di ostetrica nell'albo
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la deliberazione dell'Ordine professionale che aveva accertato il suo inadempimento dell'obbligo vaccinale e disposto la conseguente annotazione della sospensione dall'esercizio professionale, chiedendone l'annullamento unitamente agli atti presupposti, connessi e consequenziali. Prima dell'udienza di trattazione, la ricorrente ha notificato e depositato un atto di rinuncia al ricorso; la parte resistente ha espressamente aderito alla rinuncia.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La rinuncia al ricorso produce l'estinzione del giudizio quando rispetta i requisiti formali previsti dalla disposizione; nel caso concreto il TAR ha ritenuto tali requisiti integrati dall'atto notificato e depositato dalla ricorrente.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La disposizione costituisce la base processuale per la declaratoria di estinzione del giudizio conseguente alla rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio quando l'atto è notificato e depositato e presenta i requisiti formali richiesti dall'art. 84 c.p.a.
- Quando la parte resistente aderisce alla rinuncia e le parti ne fanno richiesta congiunta, il giudice può compensare integralmente le spese di lite.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 100/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 101/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 102/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 103/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 104/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 105/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →