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Sentenza

Sentenza n. 3450/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della delibera della Commissione Centrale ex art. 10 L. n. 82/1991 dell'11 ottobre 2023, notificata l’8 novembre 2023, con la quale è stata disposta la revoca del programma di protezione nei confronti della ricorrente.

Giustizia amministrativa202400545

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera della Commissione Centrale ex art. 10 l. n. 82/1991 che ha disposto la revoca del programma di protezione nei confronti della ricorrente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, cognata di un collaboratore di giustizia e inserita nel programma di protezione insieme al figlio minore e alla madre, ha impugnato la delibera dell'11 ottobre 2023, notificata l'8 novembre 2023, con cui la Commissione Centrale ha disposto la revoca facoltativa della protezione. La revoca era fondata sull'allontanamento non autorizzato dalla località protetta e sull'irreperibilità, anche telefonica, dal 10 al 14 luglio 2023. La ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 9, 11, 12 e 13-quater l. n. 82/1991 e dell'art. 11 d.m. n. 161/2004, nonché eccesso di potere, carenza di istruttoria, erroneità e contraddittorietà della motivazione. Ha sostenuto che l'irreperibilità fosse dovuta a un guasto del telefono e fosse collegata all'organizzazione di una grigliata scolastica, previamente comunicata al Servizio di protezione; ha inoltre lamentato l'omesso bilanciamento tra l'interesse pubblico alla prosecuzione della collaborazione e il proprio interesse alla vita e all'incolumità, nonché il rischio personale derivante dalle dichiarazioni accusatorie del congiunto. Ha dedotto, infine, che la revoca avrebbe comportato l'allontanamento dal figlio minore, affidato alla nonna, con gravi ripercussioni sul minore.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha chiarito che l'art. 13-quater l. n. 82/1991 distingue tra revoca obbligatoria, collegata all'inosservanza di determinati impegni o alla commissione di delitti indicativi del reinserimento criminale, e revoca facoltativa, relativa alle ulteriori condotte contemplate dalla norma. Nella seconda ipotesi la Commissione dispone di discrezionalità nel valutare se revocare o modificare la protezione, considerando l'attualità e la gravità del pericolo, l'idoneità delle misure, la condotta dell'interessato e l'osservanza degli impegni assunti. Salvo i casi di revoca obbligatoria, è necessario comparare l'interesse dello Stato alla conservazione della collaborazione con quello del privato alla vita e all'incolumità personale. Il sindacato del giudice amministrativo è limitato agli errori di fatto e ai vizi macroscopici di illogicità, irrazionalità o travisamento, senza possibilità di sostituire la valutazione amministrativa. Nel caso concreto, l'allontanamento non autorizzato, l'irreperibilità per più giorni e la violazione degli obblighi di mimetizzazione erano stati ritenuti idonei a vanificare le esigenze di protezione e a porre a rischio anche il figlio minore, il collaboratore e gli altri soggetti tutelati. La Commissione aveva acquisito i pareri favorevoli della DDA e della DNAA e aveva valutato il pericolo dedotto dalla ricorrente, ritenendo prevalenti le violazioni comportamentali. Il pericolo conseguente alla revoca non imponeva il mantenimento del programma speciale, anche perché era stata prevista la segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza per l'eventuale adozione di ordinarie misure di protezione. La delibera non aveva disposto alcun allontanamento della ricorrente dal figlio ai sensi dell'art. 403 c.c.; il minore era rimasto nel regime tutorio con la nonna. La successiva decisione del Tribunale per i minorenni è stata ritenuta inconferente. Spese compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 13-quater d.l. n. 8/1991, convertito in l. n. 82/1991

    “Le speciali misure di protezione sono a termine e, anche se di tipo urgente o provvisorio a norma dell'articolo 13, comma 1, possono essere revocate o modificate in relazione all'attualità del pericolo, alla sua gravità e alla idoneità delle misure adottate, nonché in relazione alla condotta delle persone interessate e alla osservanza degli impegni assunti a norma di legge”

    La disposizione stabilisce la temporaneità delle misure e i parametri per la loro permanenza, modifica o revoca; il comma 2 distingue tra ipotesi di revoca obbligatoria e ipotesi di revoca facoltativa.

  • art. 9 l. n. 82/1991

    È richiamato quale riferimento per le situazioni di pericolo rilevanti nella valutazione della permanenza o modifica della protezione.

  • art. 12 l. n. 82/1991

    Individua gli impegni assunti dall'interessato con l'ingresso nel programma; la loro inosservanza può fondare la revoca secondo la disciplina dell'art. 13-quater.

  • art. 11 l. n. 82/1991

    È indicato tra le disposizioni invocate dalla ricorrente, senza una distinta applicazione nella ratio decidendi.

  • art. 11 d.m. n. 161/2004

    È indicato tra le disposizioni invocate dalla ricorrente, senza una distinta applicazione nella ratio decidendi.

  • art. 403 c.c.

    Il TAR ha escluso che la delibera della Commissione avesse disposto un allontanamento della madre dal figlio ai sensi di tale disposizione, ritenendo che la Commissione fosse priva del relativo potere.

Massime di principio

  • La revoca delle speciali misure di protezione è obbligatoria solo nei casi espressamente qualificati dalla legge come fatti che comportano la revoca; negli ulteriori casi previsti dall'art. 13-quater, comma 2, l. n. 82/1991, la revoca o la modifica costituisce esercizio di potere discrezionale.
  • Nella revoca facoltativa delle misure di protezione, l'amministrazione deve valutare la condotta dell'interessato, l'attualità e la gravità del pericolo, l'idoneità delle misure e l'osservanza degli impegni assunti, procedendo al bilanciamento tra l'interesse pubblico alla prosecuzione della collaborazione e l'interesse privato alla vita e all'incolumità.
  • L'allontanamento non autorizzato dalla località protetta e la protratta irreperibilità, anche telefonica, possono integrare violazioni comportamentali incompatibili con le esigenze di protezione, segretezza e mimetizzazione e giustificare la revoca facoltativa del programma.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulla revoca discrezionale delle misure speciali di protezione resta circoscritto agli errori di fatto e ai vizi macroscopici di illogicità, irrazionalità o travisamento, non potendo sostituire la valutazione dell'amministrazione competente.
  • L'attualità del pericolo per la persona interessata, anche se conseguente alla revoca, non impone il mantenimento del programma speciale quando la condotta della persona protetta abbia vanificato le finalità della tutela; può essere assicurata, ove ritenuto adeguato, una diversa forma di protezione ordinaria.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoDifetto di istruttoriaEccesso di potere

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