Cassazione Penale, Sentenza n. 27420/2022 del 14/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Maggi era stato condannato in primo e secondo grado per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale: gli vengono contestate due distrazioni di denaro (euro 39.200 a Immobiliare San Michele s.r.l. ed euro 150.000 a Immobiliare San Girolamo s.r.l.) e la tenuta di scritture contabili discordanti che avrebbero impedito la ricostruzione del movimento di affari della fallita. In cassazione il ricorrente ha dedotto tre motivi: (i) erronea applicazione della legge penale e mancanza del dolo essendo le due operazioni parte di complessi rapporti infragruppo che avrebbero complessivamente avvantaggiato la fallita; (ii) violazione di norme fallimentari e travisamento della prova rispetto alla bancarotta documentale, perché alcune operazioni favorevoli alla fallita non erano state rilevate dal curatore; (iii) vizio nel rifiuto delle circostanze attenuanti generiche, dal momento che il ricorrente avrebbe collaborato fornendo documentazione e chiarimenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di specificità e per essere finalizzato a una rivalutazione fattuale non consentita in sede di legittimità; ha ritenuto che le censure chiedevano una diversa lettura del compendio probatorio già congruamente motivato dal Tribunale e dalla Corte d'Appello, le cui pronunzie conformi costituiscono un corpo argomentativo solido. Confermata la qualificazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e il rigetto delle istanze difensive; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende di euro 3.000,00.
Norme richiamate
legge fallimentare
artt. 216 - 217 - 224 L.F.
Riferimento alle norme che disciplinano i reati fallimentari; la Corte ha applicato questi articoli per qualificare le condotte come bancarotta documentale e distrattiva, rilevando l'assenza di un valido interesse di gruppo compensativo per giustificare i trasferimenti infragruppo
codice di procedura penale
Articolo richiamato in relazione al requisito di specificità dei motivi di ricorso: la Corte ha ritenuto i motivi carenti di quella specificità necessaria per consentire il sindacato di legittimità
codice di procedura penale
art. 591 c.p.p., comma 1 lett. c
Richiamato in tema di inammissibilità per aspecificità e per mancata correlazione tra motivi di ricorso e motivazione impugnata
codice di procedura penale
Definisce i limiti del sindacato della Corte di Cassazione sulla motivazione: la Corte ha affermato che non può rivedere la valutazione probatoria del merito salvo i casi stretti di travisamento della prova
codice di procedura penale
Principio della valutazione unitaria della prova: la Corte ha dato rilievo alla necessità di valorizzare il compendio probatorio nel suo insieme, non per singole parti isolate
codice penale
Criteri per la concessione delle circostanze attenuanti generiche: la Corte di merito ha motivato il diniego richiamando elementi indicati in questo articolo e la loro prevalenza
Massime di principio
- In Cassazione non è consentita una rinnovata valutazione dei fatti: i motivi che mirano a una diversa lettura della prova sono, salvo casi molto limitati, inammissibili per aspecificità.
- La censura per travisamento della prova è ammessa solo se indica in modo puntuale e incontestabile una difformità decisiva tra il contenuto degli atti probatori e l'apprezzamento del giudice di merito; occorre indicare gli atti e la difformità in modo preciso.
- Quando giudicati di primo e secondo grado offrono motivazioni concordi e ben argomentate, la Corte di Cassazione tende a confermare: le prospettazioni alternative del difensore hanno scarse possibilità se non dimostrano un errore di diritto o un palese travisamento probatorio.
- Nelle contestazioni di operazioni infragruppo per bancarotta, la prova del vantaggio compensativo per il gruppo deve essere chiara e documentata; trasferimenti infragruppo possono essere illeciti se non risultano formalizzazioni, piano comune o benefici effettivi per la collettività delle società.
- Il diniego delle attenuanti generiche può correttamente fondarsi anche su uno o pochi elementi ritenuti prevalenti ai sensi dell'art. 133 c.p.: la motivazione del giudice di merito su questo punto è prerogativa del merito e difficilmente sindacabile in Cassazione.
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