Circolare numero 319 del 7-12-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare individua le circoscrizioni del Lazio abilitate al versamento del contributo ridotto per apprendisti per i lavoratori assunti nel 1994 con contratto di formazione e lavoro, chiarendo che l’agevolazione spetta solo alle imprese e si applica per tutta la durata del rapporto. Vengono inoltre indicate la codifica aziendale da attribuire, le modalità di compilazione dei modelli DM10/2 e DM10/S e le regole per il recupero delle differenze contributive versate in eccedenza. Una seconda e una terza parte dettano istruzioni analoghe per datori di lavoro con personale iscritto ai fondi elettrici, telefonici, enti pubblici creditizi e al Fondo autoferrotranvieri, con specifici codici di recupero e termini di conguaglio.
Agevolazioni contributive per assunzioni 1994 ex art. 8 L. 407/1990 e istruzioni operative per alcuni fondi speciali
Agevolazioni contributive per contratti di formazione e lavoro nel 1994 e istruzioni di recupero
La circolare disciplina l’applicazione del contributo ridotto per apprendisti previsto dall’art. 8, comma 2, della L. 407/1990 per le assunzioni del 1994 con contratto di formazione e lavoro, nonché le modalità di recupero delle differenze contributive eventualmente versate in eccedenza. Fornisce inoltre istruzioni specifiche per alcune categorie di lavoratori iscritti a fondi speciali.
Circoscrizioni del Lazio interessate
Ai sensi del D.M. 23 settembre 1994, sono individuate alcune circoscrizioni della Regione Lazio che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale. Le aree indicate sono:
- Colleferro
- Pomezia
- Rieti
- Civitavecchia
- Guidonia
- Monterotondo
- Fiano Romano
- Tivoli
- Poggio Mirteto
- Tarquinia
La circolare precisa che Roma non rientra tra le circoscrizioni agevolate. Le circoscrizioni citate risultano, in tutto o in parte, non ricomprese nei territori di cui all’art. 1 del T.U. sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con DPR 6 marzo 1978, n. 218.
Ambito di applicazione dell’agevolazione
Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro con decorrenza dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, le imprese operanti nelle circoscrizioni individuate possono versare la quota dei contributi previdenziali e assistenziali a proprio carico nella misura fissa prevista per gli apprendisti dalla L. 25/1955 e successive modificazioni.
La circolare ribadisce che l’agevolazione:
- spetta esclusivamente alle imprese e non agli altri datori di lavoro ammessi alla stipula di contratti di formazione e lavoro;
- si applica alle assunzioni con decorrenza nell’anno 1994;
- continua per tutta la durata del contratto, anche se la scadenza avviene in un anno successivo e venga meno la medesima situazione occupazionale.
Codifica delle aziende
Le Sedi devono attribuire alle imprese aventi titolo il codice di autorizzazione "5Y", con il significato di impresa operante in circoscrizione che presenta un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale.
Adempimenti contributivi dei datori di lavoro
Per il versamento dei contributi nella misura corrispondente a quella prevista per gli apprendisti, le imprese devono attenersi alle istruzioni di compilazione dei modelli di denuncia contributiva.
Mod. DM10/2
Per:
- la quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore;
- il contributo Gescal a suo carico;
- il contributo fisso settimanale a carico del datore di lavoro pari a L. 4.342 comprensivo della quota INAIL, ovvero L. 4.162 senza quota INAIL, si applicano le istruzioni del manuale "Istruzioni per la compilazione delle denunce DM10/89 - Edizione gennaio 1989", alle pagine 18, 19 e 29, integrate dal messaggio n. 3804 del 18 febbraio 1993.
Mod. DM10/S
Per:
- le quote di contributi sanitari a carico del lavoratore (1%);
- il contributo fisso per le prestazioni del S.S.N. a carico del datore di lavoro (L. 240 settimanali), si richiamano le istruzioni della circolare n. 53 del 26 febbraio 1993, in particolare il punto 1, lettera h.2.
Recupero delle differenze contributive per i mesi precedenti
Le imprese diverse da quelle artigiane, che comunque conservano il diritto all’agevolazione indipendentemente dalla circoscrizione in cui operano, possono recuperare le differenze contributive versate in eccedenza prima dell’emanazione del D.M. 23.9.1994.
Il recupero può essere effettuato con le denunce relative ai mesi di:
- novembre 1994, da presentare entro il 20 dicembre 1994;
- dicembre 1994, da presentare entro il 20 gennaio 1995;
- gennaio 1995, da presentare entro il 20 febbraio 1995.
Le somme da recuperare per contributi previdenziali, indennità economiche di malattia, maternità e Gescal vanno indicate in uno dei righi liberi del quadro D del mod. DM10/2 con:
- codice "L176";
- dicitura "REC art. 8, c.2 L. 407/90".
Le differenze relative ai contributi sanitari devono essere portate in detrazione dai contributi sanitari dovuti per la Regione di competenza. Se, dopo il conguaglio, il credito dell’azienda supera l’importo dei contributi sanitari da versare, il rimborso delle differenze va richiesto con il mod. DM10/V secondo la procedura prevista per le regolarizzazioni dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario.
Criteri per determinare le differenze da recuperare
Nel calcolo del recupero, dall’importo dei contributi versati per i periodi pregressi, riferiti alla quota ridotta a carico del datore di lavoro, devono essere detratti i contributi dovuti nella misura fissa prevista per gli apprendisti.
In particolare:
- la quota di contributo fisso di L. 4.342 settimanali o L. 4.162 settimanali va scomputata dall’importo da conguagliare con il codice L176;
- la quota di L. 240 settimanali, relativa al Servizio sanitario, va scomputata dai contributi sanitari da recuperare;
- nessun conguaglio va operato sulla quota a carico del lavoratore, che resta nella misura ordinaria.
Aziende con personale iscritto ai Fondi elettrici, telefonici ed enti pubblici creditizi
Per i lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per i dipendenti delle aziende elettriche private, al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia e alla Gestione Speciale A.G.O. degli Enti pubblici creditizi, il versamento della quota a carico del lavoratore e del contributo fisso settimanale a carico del datore di lavoro (L. 3.970) deve seguire le modalità indicate nelle circolari n. 271 del 21 dicembre 1989 e n. 6 dell’8 gennaio 1991.
Le contribuzioni minori e quelle dovute per le prestazioni del Servizio sanitario vanno invece versate secondo le modalità previste per la generalità dei datori di lavoro.
Recupero delle differenze
Le differenze contributive pregresse relative ai Fondi devono essere esposte nel quadro D del mod. DM10/2 con:
- dicitura "REC. F.P. art. 8, c.2 L. 407/90";
- codice L168 per il personale iscritto al Fondo elettrici;
- codice L169 per il personale iscritto al Fondo telefonici;
- codice B102 per il personale iscritto alla Gestione Speciale degli enti pubblici creditizi, con dicitura "REC. G.S. art. 8, c. 2, Legge 407/90".
Anche in questo caso il recupero può essere effettuato con le denunce di novembre 1994, dicembre 1994 o gennaio 1995, da presentare nei termini già indicati.
Per le eventuali differenze relative alle contribuzioni minori e ai contributi sanitari si applicano le regole già dettate per il recupero ordinario.
Criterio di calcolo
Per il calcolo del recupero, dall’importo dei contributi versati in precedenza, nella quota ridotta a carico del datore di lavoro, devono essere sottratti i contributi dovuti nella misura fissa corrispondente agli apprendisti.
In particolare:
- la quota del contributo fisso di pertinenza del Fondo elettrici o telefonici, oppure della Gestione Speciale enti pubblici creditizi, pari a L. 3.970 settimanali, va scomputata dall’importo con i codici L168, L169 o B102;
- la quota relativa alle contribuzioni minori, pari a L. 372 settimanali comprensiva della quota INAIL, ovvero L. 192 senza INAIL, va scomputata con il codice L176;
- la quota di L. 240 settimanali per il Servizio sanitario va scomputata dai contributi sanitari da recuperare;
- la quota a carico del lavoratore non è oggetto di conguaglio.
Aziende con personale iscritto al Fondo addetti ai pubblici servizi di trasporto
Le istruzioni riguardano i datori di lavoro che occupano lavoratori già assunti con contratto di formazione e il cui rapporto sia stato trasformato a tempo indeterminato durante il periodo di vigenza del contratto, in coerenza con quanto chiarito dalla circolare n. 249 del 5 novembre 1993.
Il versamento della quota a carico del lavoratore e delle quote del contributo fisso dovute al Fondo (L. 3.970 settimanali), alle gestioni minori (L. 372 settimanali comprensive della quota INAIL, ovvero L. 192 senza INAIL) e per le prestazioni del Servizio sanitario (L. 240 settimanali) deve seguire le istruzioni già impartite nella lettera A) del paragrafo "Fondo autoferrotranvieri" della citata circolare.
Recupero delle differenze
Le differenze da recuperare per i periodi pregressi, relativamente alla contribuzione dovuta al Fondo, devono essere esposte nel quadro D del mod. DM10/2 con:
- dicitura "REC. F.P. art. 8, c. 2 L. 407/90";
- nuovo codice L201.
Anche in questo caso possono essere utilizzate le denunce di novembre 1994, dicembre 1994 o gennaio 1995, da presentare rispettivamente entro il 20 dicembre 1994, il 20 gennaio 1995 e il 20 febbraio 1995.
Per le differenze relative alle contribuzioni minori e ai contributi sanitari si applicano le modalità previste per il punto generale sul recupero.
Criterio di calcolo
Ai fini del recupero, dall’importo dei contributi versati per i periodi pregressi, nella quota ridotta a carico del datore di lavoro, devono essere sottratti i contributi dovuti nella misura fissa degli apprendisti.
In particolare:
- la quota del contributo fisso di pertinenza del Fondo trasporti, pari a L. 3.970 settimanali, va scomputata dall’importo da conguagliare con il codice L201;
- la quota relativa alle contribuzioni minori, pari a L. 372 settimanali comprensiva della quota INAIL, ovvero L. 192 senza INAIL, va scomputata con il codice L176;
- la quota di L. 240 settimanali per il Servizio sanitario va scomputata dai contributi sanitari da recuperare;
- la quota a carico del lavoratore resta invariata e non deve essere oggetto di conguaglio.
Punti principali
Circoscrizioni del Lazio ammesse all’agevolazione
Il D.M. 23 settembre 1994 individua, ai fini dell’art. 8, comma 2, della L. 407/1990, alcune circoscrizioni del Lazio in cui le imprese possono applicare, per i lavoratori assunti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994 con contratto di formazione e lavoro, la contribuzione dovuta dal datore di lavoro nella misura fissa prevista per gli apprendisti. Le circoscrizioni indicate sono Colleferro, Pomezia, Rieti, Civitavecchia, Guidonia, Monterotondo, Fiano Romano, Tivoli, Poggio Mirteto e Tarquinia. Si precisa che Roma non è compresa tra le aree agevolate.
Ambito soggettivo e durata dell’agevolazione
L’agevolazione contributiva spetta esclusivamente alle imprese e non agli altri datori di lavoro ammessi alla stipula dei contratti di formazione e lavoro. Essa compete per le assunzioni con decorrenza nell’anno 1994 e continua a valere per tutta la durata del contratto, anche se questo si prolunghi oltre il 1994 e scada in un anno successivo in cui non permanga la stessa situazione occupazionale.
Codifica aziendale e adempimenti DM10/2 e DM10/S
Le Sedi devono attribuire alle imprese interessate il codice di autorizzazione "5Y", con il significato di impresa operante in circoscrizione avente un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale. Per il DM10/2 devono essere seguite le istruzioni del manuale di compilazione con riferimento ai codici già previsti (153, 253, O53, Y53, S140, S150, S142) e alle successive integrazioni del messaggio n. 3804/1993. Per il DM10/S si richiamano le istruzioni della circolare n. 53/1993 per i contributi sanitari a carico del lavoratore (1%) e per il contributo fisso SSN a carico del datore di lavoro (L. 240 settimanali).
Recupero delle differenze contributive per i mesi pregressi
Le imprese diverse da quelle artigiane, che mantengono comunque il diritto all’agevolazione indipendentemente dalla circoscrizione di operatività, possono recuperare i contributi versati in eccesso nei mesi precedenti il D.M. 23.9.1994 tramite le denunce di novembre 1994, dicembre 1994 o gennaio 1995, con presentazione rispettivamente entro il 20 dicembre 1994, il 20 gennaio 1995 e il 20 febbraio 1995. Le differenze relative a contributi previdenziali, indennità economiche di malattia, maternità e Gescal vanno esposte nel quadro D del DM10/2 con il codice L176 e la dicitura "REC art. 8, c.2 L. 407/90". Le differenze per i contributi sanitari vanno invece detratte dai contributi sanitari dovuti per la regione competente; se il credito supera tali importi, il rimborso va richiesto con DM10/V secondo la procedura delle regolarizzazioni SSN.
Criteri di calcolo del conguaglio
Nel determinare le somme recuperabili, dall’importo dei contributi versati per i periodi pregressi devono essere sottratti i contributi dovuti dal datore di lavoro nella misura fissa prevista per gli apprendisti. In particolare, la quota di L. 4.342 settimanali o L. 4.162 settimanali, a seconda dell’ipotesi, va portata in conguaglio con il codice L176; la quota di L. 240 settimanali relativa al Servizio sanitario va detratta dai contributi sanitari da recuperare. Nessun conguaglio riguarda la quota a carico del lavoratore, che resta invariata.
Istruzioni per i fondi elettrici, telefonici ed enti pubblici creditizi
Per i lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per i dipendenti delle aziende elettriche private, al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia e alla Gestione Speciale A.G.O. degli enti pubblici creditizi, il versamento della quota a carico del lavoratore e del contributo fisso settimanale a carico del datore di lavoro (L. 3.970) segue le modalità delle circolari n. 271/1989 e n. 6/1991. Le contribuzioni minori e quelle per il Servizio sanitario sono versate secondo le regole generali. Il recupero delle differenze pregresse va indicato nel quadro D del DM10/2 con le diciture "REC. F.P. art. 8, c.2 L. 407/90" e i codici L168 e L169 per elettrici e telefonici, nonché con il codice B102 e la dicitura "REC. G.S. art. 8, c. 2, Legge 407/90" per gli enti pubblici creditizi. Anche in questo caso il recupero può essere effettuato con le denunce di novembre 1994, dicembre 1994 o gennaio 1995.
Istruzioni per il Fondo addetti ai pubblici servizi di trasporto
Le indicazioni riguardano i datori di lavoro che occupano lavoratori già assunti con contratto di formazione e il cui rapporto sia stato trasformato a tempo indeterminato durante la vigenza del contratto, in linea con quanto chiarito dalla circolare n. 249/1993. Il versamento della quota a carico del lavoratore, del contributo fisso al Fondo (L. 3.970 settimanali), delle gestioni minori (L. 372 settimanali comprensive della quota INAIL ovvero L. 192 senza INAIL) e del Servizio sanitario (L. 240 settimanali) segue le istruzioni del paragrafo "Fondo autoferrotranvieri" della citata circolare. Le differenze pregresse si recuperano nel quadro D del DM10/2 con la dicitura "REC. F.P. art. 8, c. 2 L. 407/90" e il nuovo codice L201, utilizzando le denunce di novembre 1994, dicembre 1994 o gennaio 1995. Anche qui la quota a carico del lavoratore resta invariata e non va oggetto di conguaglio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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