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Circolare

Circolare numero 321 del 9-12-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare revoca la precedente sospensione delle istruzioni già impartite sulla classificazione aziendale dei gruppi industriali e conferma i criteri della circolare n. 134/1994 per le situazioni economico-societarie rilevanti. Vengono precisate le condizioni per l’inquadramento unico delle imprese del gruppo, con particolare riguardo alle società capogruppo da scorporo di attività e alle società di servizi/distribuzione. Sono inoltre indicati i requisiti necessari per applicare il medesimo inquadramento alla società capofila e alle altre società del gruppo, nonché le esclusioni per i gruppi nati da mera acquisizione di pacchetti azionari. Infine, si disciplinano il riesame dei ricorsi pendenti e la definizione delle posizioni ancora aperte.

Classificazione previdenziale delle imprese appartenenti a gruppi industriali

Classificazione previdenziale delle imprese appartenenti a gruppi industriali

La circolare revoca la precedente sospensione delle istruzioni sulla classificazione aziendale delle imprese inserite in gruppi industriali e definisce in via definitiva i criteri applicabili. Il documento conferma l’impostazione della circolare n. 134/1994 per le situazioni economiche e societarie rilevanti ai fini dell’inquadramento previdenziale, precisando quando possa riconoscersi un inquadramento unico e come debbano essere trattate le diverse fattispecie di gruppo.

Ambito di applicazione dell’inquadramento unico

L’inquadramento unico può essere attribuito solo alle imprese che presentano una stretta interconnessione organizzativa e funzionale e che operano nell’ambito di un unico processo produttivo. Le attività delle singole società devono risultare strumentali e complementari tra loro, così da esprimere una sostanziale unità economico-produttiva.

Società capogruppo derivanti da scorporo di attività

Per le società capogruppo che svolgono funzioni di direzione, controllo, indirizzo politico-gestionale e coordinamento tecnico-amministrativo, la circolare afferma che la valutazione previdenziale deve fondarsi sulla connessione funzionale con le controllate. Tali società, che possiedono direttamente o indirettamente la totalità o la stragrande maggioranza del capitale delle imprese del gruppo, possono anche mantenere attività economiche dirette e rapporti di scambio con le controllate.

In questi casi, alla capogruppo devono essere conservati il settore di inquadramento e le caratteristiche contributive già attribuiti prima dell’operazione di scorporo, proprio perché la sua attività resta inscindibilmente collegata a quella delle imprese controllate.

Società di servizi e di distribuzione

Le stesse regole si estendono alle società costituite per svolgere attività collaterali e di supporto al gruppo, quali:

  • progettazione;
  • ricerca;
  • marketing;
  • informatica;
  • consulenza tecnico-contabile;
  • commercializzazione dei beni prodotti dal gruppo.

Queste società devono essere inquadrate nel medesimo settore delle imprese del gruppo, pur senza che ciò comporti automaticamente il riconoscimento della natura manifatturiera dell’attività. Tale qualificazione può essere riconosciuta solo se l’azienda, oltre alla distribuzione, svolge attività ulteriori e preliminari alla commercializzazione, complementari al processo produttivo o connesse ad esso, come installazione, montaggio e manutenzione del prodotto.

La circolare precisa che lo stesso criterio vale anche per le società di servizi e distribuzione costituite in Italia da imprese straniere per la commercializzazione dei soli prodotti della casa madre.

Requisiti per l’applicazione dei criteri di inquadramento unico

L’applicazione dell’inquadramento unico alle società di un gruppo industriale richiede la presenza congiunta di determinati requisiti. In particolare, le società devono:

  • essere controllate dalla capogruppo o da imprese del gruppo, in quanto la totalità o la maggioranza del capitale sociale è in loro possesso;
  • svolgere la propria attività esclusivamente nei confronti e a favore delle altre imprese del gruppo;
  • distribuire e/o commercializzare esclusivamente beni prodotti dalle imprese del gruppo, curando se del caso anche assistenza tecnica e manutenzione;
  • applicare al personale dipendente, salvo discipline speciali per categorie particolari, lo stesso contratto collettivo di lavoro delle altre imprese del gruppo e della capogruppo;
  • praticare, ove possibile, la mobilità del personale tra capogruppo e altre imprese del gruppo;
  • conservare al personale trasferito o in mobilità l’anzianità e il trattamento economico-giuridico maturati presso la società di provenienza.

La circolare richiede inoltre che l’attività svolta in via esclusiva a favore delle altre imprese del gruppo risulti espressamente dagli statuti delle società interessate, quale prova dell’interconnessione funzionale.

Verifiche delle sedi e mantenimento dei requisiti

Le sedi territoriali sono incaricate di verificare nel tempo la permanenza dei requisiti che hanno giustificato l’attribuzione alle società del gruppo dello stesso inquadramento della capofila. La circolare sottolinea quindi che l’inquadramento non ha carattere statico, ma deve essere mantenuto solo finché perdurano le condizioni sostanziali previste.

Esclusione dei gruppi formati per acquisizione di partecipazioni

I criteri dell’inquadramento unico non si applicano ai gruppi di imprese nati da aggregazioni conseguenti all’acquisto di pacchetti azionari. In tali ipotesi, la capogruppo e le imprese aggregate devono essere classificate in base all’attività concretamente esercitata, senza automatismi legati alla sola appartenenza societaria al gruppo.

Ricorsi, posizioni pendenti e giudizi in corso

I ricorsi già pervenuti alla Sede centrale in materia di inquadramento devono essere restituiti alle sedi territoriali per il riesame dei provvedimenti adottati alla luce dei nuovi criteri. Se tali provvedimenti sono modificabili, i ricorsi possono considerarsi superati e archiviati; in caso contrario, devono essere rinviati alla Sede centrale per l’esame da parte dell’organo competente.

La circolare dispone infine che, secondo i nuovi criteri, vadano definite anche le situazioni pendenti presso le sedi e abbandonati gli eventuali giudizi in corso.

Punti principali

Revoca della sospensione e conferma delle istruzioni precedenti

La circolare revoca la sospensione disposta nel 1994 sulle istruzioni relative alla classificazione delle imprese facenti parte di gruppi industriali. Viene confermato il contenuto della circolare n. 134/1994 per la parte concernente le situazioni economiche e societarie considerate ai fini della classificazione previdenziale.

Presupposti dell’inquadramento unico

L’inquadramento unico è ammesso solo per aziende tra loro strettamente interconnesse sotto il profilo organizzativo e funzionale, inserite in un unico processo produttivo in cui le singole attività sono strumentali e complementari tra loro. La circolare delimita quindi l’ambito di applicazione ai soli casi di effettiva integrazione funzionale del gruppo industriale.

Società capogruppo derivanti da scorporo di attività

Per le società capogruppo che svolgono funzioni di direzione, controllo, indirizzo politico-gestionale e coordinamento tecnico-amministrativo, mantenendo talvolta anche attività economiche dirette, la classificazione previdenziale deve tener conto della stretta connessione con le società controllate. Di conseguenza, alla capogruppo devono essere mantenuti, in ogni caso, il settore di inquadramento e le caratteristiche contributive già attribuiti prima dell’operazione di scorporo.

Società di servizi e di distribuzione

Sono ricomprese anche le società costituite per attività collaterali e di supporto al gruppo, come progettazione, ricerca, marketing, informatica, consulenza tecnico-contabile e commercializzazione dei beni prodotti dal gruppo. Tali società vanno inquadrate nel medesimo settore di attività delle imprese del gruppo, ma senza riconoscere automaticamente la natura manifatturiera, salvo che svolgano anche operazioni preliminari alla commercializzazione, complementari al processo produttivo, oppure attività come installazione, montaggio e manutenzione del prodotto. Il criterio vale anche per le società di servizi e distribuzione costituite in Italia da imprese estere per la vendita dei soli prodotti della casa madre.

Requisiti per l’applicazione dei criteri di inquadramento unico

Per applicare l’inquadramento unico alle società di un gruppo industriale, la circolare richiede che le società siano controllate dalla capogruppo o da altre imprese del gruppo, svolgano attività esclusivamente in favore delle altre società del gruppo, distribuiscano o commercializzino solo beni prodotti dal gruppo con eventuale assistenza tecnica e manutenzione, applichino il medesimo contratto collettivo delle altre imprese del gruppo e della capogruppo, prevedano ove possibile la mobilità del personale tra le società del gruppo, e conservino al personale mobilizzato anzianità e trattamento economico-giuridico già maturati. Inoltre, l’attività esclusiva svolta in favore delle altre imprese del gruppo deve risultare dagli statuti delle società interessate.

Verifiche delle sedi e permanenza dei requisiti

Le sedi devono verificare nel tempo la permanenza dei requisiti che giustificano l’attribuzione del medesimo inquadramento della capofila alle società del gruppo. Il criterio mira a evitare che l’inquadramento unico venga mantenuto in assenza delle condizioni sostanziali che lo hanno determinato.

Esclusione per gruppi nati da acquisizioni azionarie

I criteri indicati non si applicano ai gruppi di imprese sorti per aggregazione tramite acquisto di pacchetti azionari. In tali casi, la capogruppo e le imprese aggregate devono essere inquadrate in base all’attività concretamente svolta da ciascuna.

Ricorsi e posizioni pendenti

I ricorsi già trasmessi alla Sede centrale devono essere restituiti alle sedi per il riesame dei provvedimenti adottati in base ai nuovi criteri. Se i provvedimenti originari risultano modificabili, i ricorsi possono essere considerati superati e archiviati; diversamente, devono essere rinviati alla Sede centrale per l’esame dell’organo competente. Le sedi devono inoltre definire le situazioni pendenti e abbandonare gli eventuali giudizi in corso secondo i nuovi criteri.

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