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Circolare

Circolare numero 322 del 10-12-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina l’attuazione delle proroghe, fino al 31.12.1994, dell’indennità di mobilità trasformata, del trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia e dell’indennità di mobilità ordinaria per alcune aree del Mezzogiorno e per le aree di declino industriale. Vengono chiariti gli effetti dei decreti legge non convertiti, confermate le precedenti istruzioni operative ove compatibili, introdotta la necessità di domanda per alcune proroghe e impartite istruzioni tecniche per i pagamenti e per la gestione automatizzata delle posizioni.

Proroghe al 31 dicembre 1994 di indennità di mobilità e trattamento speciale di disoccupazione

Proroghe al 31 dicembre 1994 di indennità di mobilità e trattamento speciale di disoccupazione

La circolare fornisce le istruzioni applicative per la proroga fino al 31 dicembre 1994 di alcune prestazioni di disoccupazione e mobilità, in sostituzione delle precedenti proroghe di durata inferiore previste da decreti legge non convertiti. Vengono inoltre indicati gli adempimenti operativi per consentire i pagamenti e la gestione delle posizioni interessate.

Ambito delle proroghe e quadro normativo

Il documento richiama i messaggi n. 23305 del 27 agosto 1994 e n. 00579 del 9 novembre 1994, emanati in relazione agli artt. 5 dei dd.ll. n. 494/1994 e n. 572/1994, che avevano elevato da quattro a sei mesi alcune proroghe. Poiché tali decreti non sono stati convertiti in legge, il decreto legge oggetto della circolare ha sostituito, all’art. 5, comma 1, le espressioni originarie con una proroga unica "sino al 31 dicembre 1994" e ha sostituito il riferimento ai soggetti "in scadenza alla data del 30 giugno 1994" con quello ai soggetti "in scadenza entro l’anno 1994".

Indennità di mobilità trasformata e trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia

In applicazione dell’art. 5, comma 1, lett. b), hanno diritto alla proroga fino al 31.12.1994 i lavoratori che hanno cessato o cesseranno di percepire l’indennità di mobilità trasformata e il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui all’art. 22, commi 7 e 8, della legge n. 223/1991, purché la cessazione avvenga entro il 30.12.1994. La circolare precisa che non opera più la precedente proroga di quattro mesi, poi elevata a sei mesi, ma una proroga che per tutti i lavoratori interessati non può comunque oltrepassare il 31.12.1994. Per il relativo pagamento restano valide le modalità finora adottate.

Indennità di mobilità ordinaria per le aree del Mezzogiorno

L’art. 5, comma 1, lett. c), dispone la proroga al 31.12.1994 dell’indennità di mobilità ordinaria per i lavoratori iscritti nelle liste delle aree del Mezzogiorno che hanno cessato di beneficiarne nel periodo 1.1.1994/30.6.1994. Anche per tali soggetti la prestazione può essere erogata fino al 31 dicembre 1994, in luogo della proroga di quattro mesi prevista dal d.l. n. 299/1994 e successivamente estesa a sei mesi.

Indennità di mobilità ordinaria per Mezzogiorno e aree di declino industriale

Il comma 2 dell’art. 5 prevede la proroga fino al 31.12.1994 dell’indennità di mobilità ordinaria per i lavoratori iscritti nelle liste delle aree del Mezzogiorno e delle aree di declino industriale individuate dall’Obiettivo n. 2 del Regolamento CEE n. 2081/1993. La proroga spetta ai lavoratori per i quali la prestazione sia scaduta o scada nel periodo 1.7.1994/30.12.1994.

La concessione non è automatica: l’interessato deve presentare apposita domanda alla sede competente dell’Istituto. La domanda va compilata sul modello allegato alla circolare, da riprodurre in sede, e contiene la dichiarazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, circa la persistenza dello stato di disoccupazione.

Trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia nelle aree del Mezzogiorno

Il comma 3 dell’art. 5 sostituisce le precedenti istruzioni relative alla proroga del trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui all’art. 11, comma 2, della legge n. 223/1991. La proroga fino al 31.12.1994 riguarda i lavoratori delle aree del Mezzogiorno per i quali il trattamento sia scaduto o scada prima del 31.12.1994 per effetto del raggiungimento del periodo massimo di 27 mesi.

La circolare richiama espressamente che non possono in ogni caso essere indennizzati periodi successivi al 31.12.1994.

Adempimenti operativi e modalità di pagamento

Per attivare i pagamenti relativi alle proroghe di cui ai punti 2, 3 e 4, sulle domande gestite tramite procedura automatizzata devono essere inserite:

  • la data del 31.12.1994 come "termine prolungato";
  • la data dell’1.01.1995 come "sospensione".

Tale operazione serve a evitare pagamenti oltre il 31 dicembre 1994 e a non determinare la chiusura definitiva della posizione. Le Sedi periferiche sono inoltre invitate ad adottare ogni utile iniziativa per assicurare l’immediata erogazione delle prestazioni, prendendo contatti con gli Uffici del Lavoro e con gli istituti bancari interessati. Infine, la circolare dispone che copia del modello di domanda allegato venga consegnata con la massima urgenza agli Enti di patronato e agli Uffici del Lavoro.

Modello di domanda allegato

L’allegato 3 contiene il fac-simile della domanda di proroga dell’indennità di mobilità, da presentare alla S.A.P./C.O. INPS, con l’indicazione del lavoratore, dell’area di appartenenza e della richiesta di proroga fino al 31 dicembre 1994. Il modello prevede una dichiarazione sostitutiva, ai sensi della legge n. 15/1968, attestante la continuità dello stato di disoccupazione nel periodo dall’1.7.1994 alla data della domanda, con possibilità di indicare eventuali periodi di rioccupazione a tempo parziale e/o determinato. Prima della riproduzione del modello, le SAP/C.O. devono inserirvi il giorno e il numero del decreto legge in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Punti principali

Proroga dell’indennità di mobilità trasformata e del trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia

Le disposizioni sostituiscono la precedente proroga di quattro mesi prevista dal d.l. n. 299/1994, poi elevata a sei mesi dai dd.ll. n. 494/1994 e n. 572/1994, con una proroga unica fino al 31.12.1994. Hanno diritto alla proroga i lavoratori che hanno cessato o cesseranno di fruire delle prestazioni entro il 30.12.1994, senza possibilità di superare il 31.12.1994. Per i pagamenti restano ferme le modalità finora seguite.

Proroga dell’indennità di mobilità ordinaria per le aree del Mezzogiorno

È prevista la proroga fino al 31.12.1994 dell’indennità di mobilità ordinaria per i lavoratori iscritti nelle liste delle aree del Mezzogiorno che hanno cessato di beneficiarne nel periodo 1.1.1994/30.6.1994. Anche in questo caso la nuova disciplina sostituisce la proroga di quattro mesi, poi portata a sei mesi, e consente l’erogazione della prestazione fino al 31 dicembre 1994.

Proroga dell’indennità di mobilità ordinaria per Mezzogiorno e aree di declino industriale

Per i lavoratori iscritti nelle liste delle aree del Mezzogiorno e delle aree di declino industriale di cui all’Obiettivo n. 2 del Regolamento CEE n. 2081/1993, la proroga è riconosciuta fino al 31.12.1994 se la prestazione è scaduta o scadrà tra il 1.7.1994 e il 30.12.1994. La concessione è subordinata alla presentazione di una specifica domanda alla competente sede INPS, compilata sul modello allegato e contenente la dichiarazione di persistenza dello stato di disoccupazione ai sensi della legge n. 15/1968.

Proroga del trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia

Per i lavoratori delle aree del Mezzogiorno il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia, già prorogato dal d.l. n. 572/1994, è reiterato fino al 31.12.1994 per coloro il cui trattamento sia scaduto o scada anteriormente a tale data in conseguenza del raggiungimento del limite massimo di 27 mesi previsto dalla legge n. 223/1991. Non possono comunque essere indennizzati periodi successivi al 31.12.1994.

Adempimenti procedurali e gestione dei pagamenti

Per i pagamenti relativi alle proroghe di cui ai punti 2, 3 e 4, sulle domande gestite dalla procedura automatizzata devono essere acquisiti la data del 31.12.1994 come "termine prolungato" e la data dell’1.01.1995 come "sospensione", così da evitare pagamenti oltre il 31.12.1994 e la chiusura definitiva della posizione. Le SAP sono invitate a prendere contatti con gli Uffici del Lavoro e con gli istituti bancari per assicurare l’immediato pagamento delle prestazioni. Copia del modello di domanda deve essere consegnata con urgenza agli Enti di patronato e agli Uffici del Lavoro.

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