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Circolare

Circolare numero 320 del 9-12-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra gli effetti del differimento al 31 dicembre 1994 dei termini previsti dal D.L. 601/1994 sulle agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricolo operanti in territori montani, zone agricole svantaggiate e aree del Mezzogiorno. Vengono riepilogate le misure contributive applicabili dal 1 ottobre 1994 al 31 dicembre 1994, il ripristino temporaneo delle precedenti aliquote e le nuove percentuali dal 1 gennaio 1995, 1 ottobre 1995 e 1 ottobre 1996. La circolare fornisce inoltre le modalità di conguaglio sui modelli DM10/2, DM10/S e DM10/V, compresi i codici da utilizzare e i termini per il recupero delle differenze relative a ottobre 1994.

Differimento al 31 dicembre 1994 dei termini sulle agevolazioni contributive agricole e istruzioni operative DM10/2 e DM10/S

Differimento termini e disciplina delle agevolazioni contributive agricole

La circolare chiarisce gli effetti del differimento disposto dal D.L. 28 ottobre 1994, n. 601, che ha spostato al 31 dicembre 1994 i termini originariamente fissati al 1 ottobre 1994 dalla legge n. 537/1993 per la decorrenza delle nuove misure contributive in agricoltura. Il provvedimento riguarda sia le agevolazioni per i datori di lavoro agricolo operanti nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate, sia la riduzione contributiva per le aziende agricole del Mezzogiorno.

Ambito di applicazione

La disciplina richiamata interessa i datori di lavoro agricolo per il personale dipendente occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato:

  • nei territori montani di cui all'art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601;
  • nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
  • nei territori del Mezzogiorno individuati dall'art. 1 del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno.

Nuove misure contributive previste dalla legge n. 537/1993

Per effetto dell'art. 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come ulteriormente differito dal D.L. n. 601/1994, il nuovo regime delle agevolazioni contributive viene scandito in più fasi. Per i territori montani, i premi e contributi sono fissati nelle seguenti misure:

  • 20% dal 1 gennaio 1995;
  • 25% dal 1 ottobre 1995;
  • 30% dal 1 ottobre 1996.

Per le zone agricole svantaggiate:

  • 30% dal 1 gennaio 1995;
  • 40% dal 1 ottobre 1995;
  • 60% dal 1 ottobre 1996.

Regime transitorio per il periodo 1 ottobre 1994 - 31 dicembre 1994

Poiché i termini di decorrenza del nuovo regime sono stati differiti, nel trimestre 1 ottobre 1994 - 31 dicembre 1994 continuano ad applicarsi le agevolazioni contributive già in vigore dal 1 gennaio 1994, secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 2, lett. b), del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 243. In tale periodo, la circolare distingue tre ipotesi:

  • aziende montane di tutto il territorio nazionale: contributi dovuti nella misura del 19,50% sulla quota a carico del datore di lavoro e del 22,50% sulla quota a carico del lavoratore;
  • aziende site in zone svantaggiate del Mezzogiorno: contributi dovuti nella misura del 26% sulla quota a carico del datore di lavoro e del 30% sulla quota a carico del lavoratore;
  • aziende site in zone svantaggiate del centro-nord: contributi dovuti nella misura del 52% sulla quota a carico del datore di lavoro e del 60% sulla quota a carico del lavoratore.

Riduzione contributiva per le aziende agricole del Mezzogiorno

La circolare richiama anche il comma 28 dell'art. 11 della legge n. 537/1993, che ha modificato l'agevolazione contributiva prevista dall'art. 1, comma 5, del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48. Per le aziende agricole operanti nei territori di cui all'art. 1 del T.U. sulle leggi per gli interventi nel Mezzogiorno:

  • dal 1 ottobre 1994 al 31 dicembre 1994 si applica nuovamente la misura del 60%;
  • dal 1 gennaio 1995 la riduzione è del 40%;
  • dal 1 ottobre 1995 la riduzione è del 30%;
  • dal 1 ottobre 1996 la riduzione è del 20%.

Modalità operative: DM10/2 e DM10/S

Per il conguaglio dei benefici sui contributi previdenziali relativi al periodo 1 ottobre 1994 - 31 dicembre 1994, i datori di lavoro devono attenersi alle istruzioni della circolare n. 91 del 18 marzo 1994, paragrafo 1, concernente il periodo 1 gennaio 1994 - 30 settembre 1994; tali istruzioni si intendono prorogate fino al 31 dicembre 1994. Per il periodo 1 gennaio 1995 - 30 settembre 1995, si applicano le istruzioni del paragrafo 2 della medesima circolare n. 91, che si intendono operative dal 1 gennaio 1995. Dal mese di gennaio 1995 non devono più essere utilizzati i codici L195, L197 e L199, relativi alle agevolazioni a favore del lavoratore, in quanto non più spettanti. Per i benefici relativi alle prestazioni del Servizio sanitario, restano ferme le istruzioni già fornite dalla circolare n. 91, punto 5.

Recupero delle differenze per il mese di ottobre 1994

Per il conguaglio delle differenze spettanti per ottobre 1994, i datori di lavoro possono utilizzare una delle denunce successive alla pubblicazione della circolare, ma non oltre la denuncia relativa a gennaio 1995, da presentare entro il 20 febbraio 1995. Per il recupero dei contributi previdenziali si deve procedere così:

  • nel quadro D del modello DM10/2, indicare le differenze per agevolazioni contributive dei territori montani e delle zone agricole svantaggiate con la dizione "CONG.SGR.AGR. D.L.601/94" e il codice "V867";
  • nel quadro D del modello DM10/2, indicare le differenze per fiscalizzazione delle aziende agricole operanti nel Mezzogiorno con la dizione "CONG.FISC. 60% D.L.601/94" e il codice "V866".

Le differenze sui contributi per le prestazioni del Servizio sanitario vanno invece portate in detrazione dall'importo dei contributi sanitari dovuti per la Regione di competenza, da indicare nel campo del modello DM10/S denominato "IMPORTO DEI CONTRIBUTI SANITARI DOVUTI". Se il credito residuo supera l'importo dei contributi sanitari da versare per la Regione interessata, il rimborso deve essere richiesto tramite modello DM10/V secondo la procedura prevista per le regolarizzazioni dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario, richiamando la circolare n. 132 del 3 maggio 1994.

Denuncia annuale dei contributi sanitari

Ai fini della compilazione della denuncia riepilogativa annuale dei contributi sanitari (mod. DM10/S-R), gli importi delle differenze devono essere riportati nel rigo 61 del quadro D, relativo alle agevolazioni per aziende agricole.

Effetti pratici per il consulente

La circolare è rilevante per la corretta determinazione delle aliquote nel trimestre ottobre-dicembre 1994, per la gestione dei conguagli nelle denunce contributive e per l'adeguamento delle procedure dal 1995 in avanti. Particolare attenzione va posta alla disapplicazione, dal gennaio 1995, dei codici destinati alle agevolazioni a favore del lavoratore e alla corretta distinzione tra conguagli previdenziali, fiscalizzazione e contributi per il Servizio sanitario.

Punti principali

Differimento dei termini al 31 dicembre 1994

L'art. 21, comma 3, del D.L. 28 ottobre 1994, n. 601 ha differito al 31 dicembre 1994 i termini del 1 ottobre 1994 previsti dall'art. 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come sostituito dall'art. 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dall'art. 11, comma 28 della stessa legge. Per il periodo 1 ottobre 1994 - 31 dicembre 1994 tornano quindi ad applicarsi le agevolazioni contributive precedentemente vigenti.

Nuove misure per i territori montani e le zone agricole svantaggiate

Per i datori di lavoro agricolo operanti nei territori montani, i premi e contributi sono fissati al 20% dal 1 gennaio 1995, al 25% dal 1 ottobre 1995 e al 30% dal 1 ottobre 1996. Per quelli operanti nelle zone agricole svantaggiate le misure sono 30% dal 1 gennaio 1995, 40% dal 1 ottobre 1995 e 60% dal 1 ottobre 1996.

Regime transitorio dal 1 ottobre 1994 al 31 dicembre 1994

Nel periodo 1 ottobre 1994 - 31 dicembre 1994 si applicano le agevolazioni contributive nella misura prevista dal 1 gennaio 1994 dall'art. 10, comma 2, lett. b), del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 243. In particolare: aziende montane di tutto il territorio nazionale, 19,50% per la quota a carico del datore di lavoro e 22,50% per la quota a carico del lavoratore; aziende in zone svantaggiate del Mezzogiorno, 26% per il datore e 30% per il lavoratore; aziende in zone svantaggiate del centro-nord, 52% per il datore e 60% per il lavoratore.

Riduzione contributiva per il settore agricolo nel Mezzogiorno

Il comma 28 dell'art. 11 della legge n. 537/1993 modifica anche l'agevolazione di cui all'art. 1, comma 5, del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48. Per il periodo 1 ottobre 1994 - 31 dicembre 1994 torna la preesistente misura del 60%; dal 1 gennaio 1995 la riduzione è pari al 40%, dal 1 ottobre 1995 al 30% e dal 1 ottobre 1996 al 20%.

Istruzioni operative per DM10/2 e DM10/S

Per il conguaglio dei benefici sui contributi previdenziali dal 1 ottobre 1994 al 31 dicembre 1994 si applicano le istruzioni della circolare n. 91 del 18 marzo 1994 relative al periodo 1 gennaio 1994 - 30 settembre 1994, prorogate fino al 31 dicembre 1994. Dal 1 gennaio 1995 si applicano le istruzioni della stessa circolare relative al periodo 1 ottobre 1994 - 30 settembre 1995. Dal gennaio 1995 non vanno più utilizzati i codici L195, L197 e L199. Per le prestazioni del Servizio sanitario restano ferme le istruzioni della circolare n. 91, punto 5.

Conguaglio delle differenze per ottobre 1994

Le differenze spettanti per il mese di ottobre 1994 possono essere recuperate in una delle denunce successive alla pubblicazione della circolare, non oltre quella di gennaio 1995 da presentare entro il 20 febbraio 1995. Per i contributi previdenziali si devono usare nel quadro D del DM10/2 i codici V867 per le agevolazioni contributive di territori montani e zone agricole svantaggiate e V866 per la fiscalizzazione 60% delle aziende agricole del Mezzogiorno. Le differenze per il Servizio sanitario si detraranno dai contributi sanitari dovuti per la Regione di competenza e, se il credito eccede tali importi, il rimborso va richiesto con DM10/V secondo la procedura per le regolarizzazioni del Servizio sanitario.

Denuncia riepilogativa annuale DM10/S-R

Ai fini della denuncia riepilogativa annuale dei contributi sanitari, gli importi delle differenze vanno indicati nel rigo 61 del quadro D, riservato alle agevolazioni per aziende agricole.

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